C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 19/12/2019 – Delibera – stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: Reclamo della Società Badesse Calcio avverso la squalifica del giocatore Sabatini Alessio per 3 gare (C.U. n. 33 del 28/11/2019)

stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: Reclamo della Società Badesse Calcio avverso la squalifica del giocatore Sabatini Alessio per 3 gare (C.U. n. 33 del 28/11/2019)

 Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata nei confronti del giocatore identificato in epigrafe, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara Casalinga, disputata in data 24 novembre 2019, contro la società Colligiana: “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. Avverso tale decisione la Società di appartenenza proponeva rituale reclamo non contestando il fatto ma eccependo l'involontarietà del gesto che si sarebbe esclusivamente consumato all'interno di una azione di gioco. Il giocatore avrebbe infatti assunto una condotta meramente antisportiva con un comportamento certamente imprudente che non dovrebbe però essere qualificato come “gesto violento” in quanto privo di intenzionalità. Il difensore, nel tentativo di anticipare il diretto avversario, avrebbe cercato di recuperare la posizione migliore allargando il braccio, con l'esclusiva funzione di protezione della zona, andando però involontariamente ad impattarne leggermente il volto senza cagionare - come attestato dal rapporto di gara - conseguenze rilevanti. Per tali ragioni la Società lamenta la sproporzione tra la sanzione applicata e la reale condotta contestata concludendo per una riduzione della squalifica a due giornate. All'udienza del 13 dicembre 2019, il legale della società, avuta lettura del supplemento redatto dall'arbitro, si riportava al reclamo illustrandone ancora gli elementi chiave e sottolineava che lo stesso arbitro, nel nuovo documento, attestava il fatto che dinamica si svolgeva all'interno di una azione di gioco con la palla a pochi metri dal punto di contatto; insisteva pertanto chiedendo la riduzione della sanzione. Il reclamo non può trovare accoglimento. Nel rapporto il D.G. descrive i fatti in modo diverso: “Al 37' del 2T Sabatini Alessio colpiva volontariamente con il gomito all'altezza del viso l'avversario con il pallone sempre in aria, distante dal punto del contatto. Il giocatore ha colpito con discreta intensità l'avversario facendolo cadere a terra, è stato necessario l'intervento del massaggiatore, non ha riportato traumi visibili, il giocatore ha potuto riprendere parte al gioco”. Nel supplemento l'arbitro precisa: “Il giocatore delle Badesse, per recuperare la posizione persa e per riuscire a colpire il pallone di testa, ha superato correndo e saltando il giocatore della Colligiana che era in netto vantaggio. Sabatini era ben consapevole della posizione dell'avversario in quanto lo ha superato, cercando di farsi posizione in tutti i modi possibili. Ha compiuto il movimento di caricare, ed ha colpito volontariamente utilizzando il gomito, il volto dell'avversario, con media intensità. Il pallone al momento dell'infrazione era in aria, a circa 2-3 metri dal luogo dell'intervento, l'avversario dopo il colpo subito è immediatamente caduto a terra dolorante mettendosi le mani al volto. Ho subito chiamato l'attenzione del massaggiatore, che lo ha soccorso e lo ha fatto rialzare in poco tempo. Confermo che l'avversario non ha riportato traumi visibili sul volto e dopo essere uscito dal terreno di gioco. ha potuto riprendere parte al gioco”.

La lettura dei due documenti cristallizza la volontarietà del gesto che non può essere certamente iscritto all'interno del perimetro di una condotta antisportiva ma deve essere identificato come gesto violento con un colpo sferrato in una zona potenzialmente critica per l'integrità del giocatore attinto. La condotta integra dunque quanto contenuto nell'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” che prevede: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate...”. La valutazione del trattamento sanzionatorio non può essere dunque mitigata in quanto la sanzione adottata appare attestarsi, stante l'inesistenza di qualsiasi possibile attenuazione, nei minimi edittali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo della Badesse Calcio e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa

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