C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 19/12/2019 – Delibera – stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: Reclamo della Società San Miniato avverso la squalifica del giocatore Rossi Andrea per 12 gare per comportamenti discriminatori (C.U. n. 22 del 27/11/2019).

stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: Reclamo della Società San Miniato avverso la squalifica del giocatore Rossi Andrea per 12 gare per comportamenti discriminatori (C.U. n. 22 del 27/11/2019). Con rituale e tempestivo gravame, l'Associazione Sportiva Dilettantistica San Miniato adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento offensivo e discriminatorio assunto dal giocatore Filippo Rossi; i fatti si riferiscono all’incontro casalingo disputatosi in data 23 novembre 2019 contro la società ospitata, A.S.D. Chiantigiana. Il G.S.T. così motivava le proprie decisioni: “Per essersi rivolto all'arbitro usando una espressione discriminatoria diretta ad un giocatore avversario”. L’impugnante, pur ammettendo che furono proferite espressioni oggettivamente discriminatorie, nega l'addebito eccependo che l'atleta non avrebbe mai pronunciato le parole incriminate e che vi sarebbe un errore nell'identificazione del responsabile. L'arbitro avrebbe infatti dato ascolto ad un giocatore avversario che avrebbe sbagliato indicando il Rossi come autore del censurabile comportamento. Il fatto poi che il giocatore, alla notifica del provvedimento abbia “accettato l'espulsione” e si sia immediatamente diretto verso gli spogliatoi senza dilungarsi in inutili proteste viene letto in chiave difensiva come un corretto comportamento che non potrebbe indurre a ritenere una sostanziale acquiescenza del calciatore alla censura disciplinare. Anzi, proprio il contegno pacato assunto nel corso di tutta la gara potrebbe indurre, nella denegata ipotesi in cui non si riuscisse a ricostruire la totale estraneità all'addebito, a concedere una possibile attenuante; conclude pertanto chiedendo in tesi l'annullamento della squalifica ed in ipotesi la riduzione della stessa. All'udienza del 20 marzo 2015 era presente, previa convocazione, il difensore che, reso edotto del supplemento redatto dall'arbitro, confermava il reclamo in ogni sua parte ed insisteva nelle richieste formulate. Il reclamo non può essere accolto. Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere, nel rapporto di gara, la condotta incriminata e nel dettagliarla. Infatti nell'originario documento del D.G. attesta, con la frase “mi riferisce”, la sussistenza di un rapporto diretto e non mediato nell'identificazione del responsabile.

Peraltro nel supplemento, espressamente richiesto da questo organo di giustizia, l'arbitro conferma quanto da lui direttamente ascoltato e specifica che la frase sarebbe stata pronunciata “...senza urlare, con tono di voce normale, a circa un paio di metri da me, guardandomi...” determinando la certa identificazione dell'autore. In punto di congruità occorre precisare che l'art. 28 C.G.S., titolato “Comportamenti discriminatori” al punto 2 stabilisce che “Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara...”. Ovviamente nell'applicazione della sanzione, per stabilirne l'entità, si deve necessariamente tenere conto del fatto che si tratta di un singolo epiteto per cui risulta corretta la squalifica irrogata dal G.S.T. ed appiattita sul minimo edittale. In realtà la Corte deve evidenziare la mancata applicazione dell'art. 15 punto 1 lettera a) C.G.S. - con riferimento al ruolo rivestito (Capitano) ed ai doveri connessi alla carica - che non appare però foriera di alcuna modifica ex art. 78 punto 2 C.G.S. in quanto effettivamente bilanciata da un comportamento corretto assunto dal giocatore (e confermato dal D.G.) sia precedentemente che successivamente alla commissione dell'infrazione. P.Q.M. la Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il ricorso e dispone l'incameramento della relativa tassa.

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