C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/01/2020– Delibera – 27 stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: impugnazione della Alleanza Giovanile A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Firenze sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 30/11/2019 contro Fortis Juventus 1909 (C.U. Delegazione Provinciale di Firenze n. 26 del 10/12/2019)

27 stagione sportiva 2019/2020 Oggetto: impugnazione della Alleanza Giovanile A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Firenze sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 30/11/2019 contro Fortis Juventus 1909 (C.U. Delegazione Provinciale di Firenze n. 26 del 10/12/2019) La Società Alleanza Giovanile A.S.D. impugna la decisione del G.S.T. che disponeva a proprio carico la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 con la seguente motivazione: “(…) Questo Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, accertava a che la gara in epigrafe risultava essere stata sospesa allorquando il D.G., al 40 minuto del secondo tempo, fatto riprendere il gioco dopo una rete e gestito il momento di tensione e protesta dei calciatori della squadra ospitante, si accorgeva che taluni di questi non erano presenti sul terreno di gioco. Effettuato il conteggio, l’arbitro verificava che il loro numero si era ridotto al di sotto del minimo consentito, pur non riuscendo ad individuare i singoli rei della violazione. Contestualmente interrompeva definitivamente la partita. Ciò premesso, ritiene questo Giudice Territoriale che nel prendere la decisione di sospendere definitivamente la gara per la riduzione dei calciatori effettivi dell’Alleanza Giovanile al di sotto del minimo regolamentare, l’arbitro abbia agito nel pieno rispetto delle norme stante quanto previsto dalla Regola 3 del Regolamento di gioco dell’art. 64 delle N.O.I.F.. (…).” La società Alleanza Giovanile impugnava tale decisione chiedendo, previa audizione, la ripetizione della gara. In particolare la ricorrente assume che quanto refertato dal D.G. non corrisponderebbe alla reale dinamica degli eventi, infatti tutti i giocatori dell’Alleanza Giovanile (con l’eccezione ovvia di quelli già precedentemente espulsi) sarebbero regolarmente stati presenti in campo ed anzi sarebbe stato il D.G., evidentemente – a detta della Reclamante - in confusione per le accese contestazioni provenienti soprattutto da parte del pubblico per una decisione che aveva assunto in precedenza, a fischiare improvvisamente e senza motivazione plausibile il termine della gara, uscendo immediatamente dal campo e recandosi negli spogliatoi senza neanche attendere l’uscita di dirigenti e calciatori. La Corte richiedeva al D.G. eventuali osservazioni in merito a quanto oggetto di reclamo e quest’ultimo faceva pervenire un supplemento nel quale sostanzialmente confermava quanto già descritto nel rapporto di gara, precisando tuttavia, diversamente da quanto indicato nel rapporto medesimo, di essersi accorto della mancanza di alcuni calciatori non immediatamente dopo la ripresa del gioco conseguente alla segnatura della Fortis Juventus ma solo qualche momento dopo, a seguito di una nuova interruzione per assegnare un calcio di punizione ed inoltre di essersi rivolto, prima di assumere la decisione di sospendere definitivamente la gara, alla panchina dell’Alleanza Giovanile, per chiedere dove fosse l’allenatore ed in tale occasione gli veniva risposto che se ne era andato. Alla riunione del 13/12/2019 era presente la Alleanza Giovanile A.S.D., a mezzo di soggetto idoneamente delegato, al quale veniva data lettura del predetto supplemento e questi, nel rimanere sorpreso dalla ricostruzione offerta dal D.G., confermava che lo stesso, probabilmente intimorito dal rumoreggiare della tifoseria locale, fischiava tre volte e successivamente abbandonava il terreno di gioco per ricoverarsi nel proprio spogliatoio mentre i giocatori erano ancora tutti in campo. Infine ribadiva altresì, come già anticipato nel reclamo, che un proprio dirigente avrebbe raccolto alcune dichiarazioni minacciose dell’Arbitro per possibili conseguenze disciplinari. Il Collegio, riunitosi in camera di consiglio, riteneva che quanto emerso degli atti ufficiali necessitasse di alcuni chiarimenti da parte del D.G. ed all’uopo lo convocava per le ore 17 del giorno 03/01/2020, ed altresì la Società reclamante per le ore 18 del medesimo giorno allo scopo di essere resa edotta di tale approfondimento istruttorio. L’Alleanza Giovanile, contattata anche per le vie brevi per averne conferma, non presenziava. In precedenza veniva invece regolarmente ascoltato dalla Corte il D.G., il quale, chiamato a chiarire alcune circostanze, confermava nella sostanza quanto già riportato sia nel referto di gara che nel supplemento, inoltre, a precisa domanda, dichiarava di non essere in grado di precisare se i giocatori che gli avevano rivolto le offese secondo quanto riportato nel rapporto di gara fossero tra coloro che avevano già abbandonato il terreno di gioco in segno di protesta o meno. Preliminarmente occorre rilevare che, seppure le dichiarazioni degli ufficiali di gara facciano piena prova ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, ciò non significa che queste ultime debbano essere recepite acriticamente dagli organi di giustizia sportiva senza che gli stessi possano rilevarne eventuali contraddizioni o incongruenze. Nel caso di specie le dichiarazioni rese dall’Arbitro pongono alla Corte plurimi dubbi e perplessità circa l’effettiva dinamica degli eventi ed in ragione di ciò non può che farsi applicazione del principio in dubio pro reo. Innanzitutto appare piuttosto generica e sbrigativa l’espressione utilizzata dall’Arbitro il quale riferisce di aver “gestito le varie proteste dell’Alleanza Giovanile” e comunque fa presumere che in campo vi potesse essere un certo stato di tensione potenzialmente idoneo ad incidere sulla serenità di giudizio dello stesso D.G.. Inoltre tra il referto ed il supplemento vi sono alcune contraddizioni che, se da un lato parrebbero non incidere sulla sostanza dei fatti, dall’altro denotano una non totale lucidità da parte dell’Arbitro nella ricostruzione dei medesimi: così è per il momento in cui si sarebbe effettivamente avveduto della mancanza di alcuni calciatori e così è per la circostanza di essersi rivolto alla panchina della Alleanza Giovanile. Su tali punti non solo vi sono delle discrepanze tra il rapporto di gara ed il successivo supplemento, ma, ad avviso del Collegio, l’Arbitro non è risultato del tutto deciso e convincente neanche in sede di audizione personale. Ma vi è di più, nel corso di tale audizione il medesimo dichiarava anche di non essere in grado di precisare se i calciatori che lo offendevano all’uscita dal campo fossero tra quelli ancora presenti in campo ovvero tra quelli che lo avevano precedentemente abbandonato per protesta. Tale incertezza appare dirimente. Infatti, come si può essere certi che alcuni calciatori dell’Alleanza Giovanile abbiano effettivamente abbandonato anticipatamente il terreno di gioco se il D.G. è il primo a non sapere neanche chi fossero? Tra l’altro già nell’originario referto lo stesso D.G. afferma di non essere stato in grado di identificare chi aveva abbandonato il campo pur non chiarendo i motivi per i quali ciò non sia stato possibile. D’altra parte, visto che l’Arbitro riferisce di aver “gestito le varie proteste”, non vi sarebbe stato alcun motivo apparente tale da impedirgli di individuare, quantomeno per esclusione identificando quelli rimasti in campo, i calciatori che avevano posto in essere l’abbandono. Infine nel proprio rapporto l’Arbitro riferisce che dirigenti e calciatori dell’Alleanza Giovanile lo seguivano fino agli spogliatoi, con tale espressione fornendo l’idea dinamica di un gruppo di persone che va dietro all’Arbitro uscendo dal campo ed anche questo pone dei dubbi in ordine all’anticipato abbandono del terreno di gioco da parte di una serie di tesserati della Società reclamante. Se così fosse stato, essendo questi ultimi già usciti, evidentemente il D.G. avrebbe utilizzato altra e diversa espressione per significare, casomai, che detti soggetti andavano verso di lui, che stava a propria volta uscendo onde recarsi nel proprio spogliaotio, per protestare ed offenderlo. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone la ripetizione della gara indicata in epigrafe. Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

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