C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 18 del 19/09/2019 – Delibera – 03 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

03 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Palagi Alessandro Mario, Presidente dell’A.S.D. S.C. Centro Giovani Calciatori, Angeli Giuseppe, Presidente dell’A.S.D. Fortis Camaiore, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione ai C.U. N. 1 e 2 del Settore Giovanile e Scolastico della Stagione Sportiva 2018/2019 nonchè al C.U. n. 48 del C.R.Toscana pubblicato in data 31.1.2019; Raffaelli Dante, Dirigente Accompagnatore dell’A.S.D. Fortis Camaiore, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione ai C.U. N. 1 e 2 del Settore Giovanile e Scolastico della Stagione Sportiva 2018/2019 nonchè al C.U. n. 48 del C.R.Toscana pubblicato in data 31.1.2019. Vengono altresì deferite, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. ed in conseguenza di quanto contestato ai tesserati sopra indicati, le Società: A.S.D. S.c. Centro Giovani Calciatori, A.S.D. Fortis Camaiore. La Procura Federale ha ricevuto in data 30 agosto 2018,, tramite il C.R.Toscana, una segnalazione con la quale il Presidente della Società Polisportiva Camaiore Calcio A.S.D. affermava che le Società: A.S.D. S.C. Centro Giovani Calciatori e A.S.D. Fortis Camaiore avevano pubblicizzato, in quella parte della stagione, l‟avvio di attività calcistica in ciascuno dei propri settori giovanili qualificandosi come “Scuola Calcio”, pur non essendo in possesso dei requisiti richiesti. L‟Ufficio ha quindi disposto i necessari accertamenti sia con l‟acquisizione di documentazione cartacea, quali gli articoli riportati in varie riprese dalle cronache locali di due quotidiani, sia con le dichiarazioni dei Dirigenti sopra deferiti e del Presidente della Società denunciante. Ritenendo che l‟attività svolta dalle Società nell‟occasione costituisse illecito disciplinare, la Procura ha dato rituale comunicazione alle parti interessate, in data 7 giugno 2019, dell‟avvenuta conclusione delle indagini procedendo, quindi, nell‟inattività di esse, alla notifica dell‟atto di deferimento sopraindicato. Questo Tribunale, fissata la data odierna per l‟esame del provvedimento, prende atto dell‟assenza di tutti i deferiti comunque rappresentati dall‟Avv. Stefano Pellacani, come da deleghe già in atti o contestualmente depositate. Dichiarato aperto il dibattimento l‟avv. Pellacani, in virtù dei mandati ricevuti, informa il Collegio, unitamente al rappresentante della Procura Federale, dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S.. Deposita a tal fine i relativi verbali. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. P.Q.M. dispone l‟applicazione delle seguenti sanzioni: Palagi Alessandro Mario, inibizione per mesi 4 (quattro) ridotta a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); Giuseppe Angeli, inibizione per mesi 3 (tre) ridotta a mesi 2 (due); Raffaelli Dante, inibizione per mesi 7 (sette) ridotta a mesi 4 (quattro ) e giorni 20 (venti); ASD Centro Giovani Calciatori ammenda pari a € 600,00 (seicento) ridotta a € 400,00 (quattrocento); A.S.D.Fortis Camaiore, ammenda di € 600,00 (seicento), ridotta ad € 400,00 (quattrocento). Dichiara chiuso il procedimento.

 

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