C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 15/11/2019 – Delibera – 7 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento della Procura Federale proposto, nell’ambito della normativa federale vigente all’epoca del fatto, a carico di: – Massai Marta, quale Presidente dell’A.S.D. Orange Don Bosco; – Arapi Donald, Calciatore all’epoca non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti indicati dall’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S.. Ad entrambi viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S., nonché degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., con riferimento alla gara del Campionato Juniores Polisportiva Poppi / A.S.D. Orange Don Bosco, disputatasi in data 25.10.2017. – A.S.D. Orange Don Bosco in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, ai c. 1 e 2, del C.G.S. allora vigente. Il deferimento trae origine dalla segnalazione, da parte del Presidente del C.R.T. alla Procura Federale, della irregolare partecipazione del Calciatore Arapi Donald, non tesserato, nelle fila della Società A.S.D. Orange Don Bosco nel corso della gara indicata in epigrafe.

7 / P - Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento della Procura Federale proposto, nell’ambito della normativa federale vigente all’epoca del fatto, a carico di: - Massai Marta, quale Presidente dell’A.S.D. Orange Don Bosco; - Arapi Donald, Calciatore all’epoca non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti indicati dall’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S.. Ad entrambi viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S., nonché degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., con riferimento alla gara del Campionato Juniores Polisportiva Poppi / A.S.D. Orange Don Bosco, disputatasi in data 25.10.2017. - A.S.D. Orange Don Bosco in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, ai c. 1 e 2, del C.G.S. allora vigente. Il deferimento trae origine dalla segnalazione, da parte del Presidente del C.R.T. alla Procura Federale, della irregolare partecipazione del Calciatore Arapi Donald, non tesserato, nelle fila della Società A.S.D. Orange Don Bosco nel corso della gara indicata in epigrafe.

L’Ufficio requirente, accertata per tabulas la fondatezza della segnalazione, provvedeva, in data 10 giugno 2018, alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, oltre che nei confronti dei soggetti sopra indicati, anche nei confronti del Dirigente Accompagnatore Botti Paolo. Trascorso inutilmente il termine previsto dall’ art. 32 ter, c. 4, del C.G.S in vigore fino al 30 giugno 2019, la Procura Federale ha disposto il presente deferimento a carico dei soggetti sopra indicati, provvedendo nel contempo a deferire alla C.D presso il Settore Tecnico il Dirigente Accompagnatore Paolo Botti, avendo rilevato che questi è tesserato federale con la qualifica di Allenatore. Il Collegio, convocate ritualmente le parti interessate, precisa che nessuno dei soggetti deferiti ha ritirato la raccomandata contenente le convocazioni che, pertanto, è stata qui restituita per compiuta giacenza. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto. In avvio di dibattimento il Presidente informa il Collegio ed il rappresentante della Procura Federale che in data 7 u.s., con p.e.c., è stata trasmessa alla Segreteria del Tribunale, a cura del Presidente della Società, nota con allegata documentazione concernente la richiesta di tesseramento. Dando avvio al dibattimento l’Avvocato Cristaudo, richiamata la documentazione trasmessa con il fascicolo dall’Ufficio, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: - Massai Marta, inibizione per 3 (tre) mesi; - Arapi Donald, squalifica per 2 (due) giornate di gara - A.S.D. Orange Don Bosco, ammenda di € 300 (trecento) oltre la penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi dalla Prima squadra nel Campionato della presente Stagione agonistica. In sede di decisione il Collegio non può che confermare la fondatezza del deferimento stante la prova documentale che ne costituisce la base, osservando inoltre la assoluta irrilevanza della nota, con documenti, fatta pervenire alla vigilia dell’udienza. Infatti recita il documento “In allegato siamo ad inviare copia dei documenti del tesseramento presentato in originale al Comitato Provinciale per il tesseramento del Calciatore Arapi Donald.” Con tale atto la Società denota, quanto meno, di non conoscere che in questa sede, al fine di confutare le asserzioni della Procura Federale, avrebbe dovuto depositare la documentazione dell’avvenuto tesseramento del Calciatore producendo la copia della richiesta di tesseramento completa della convalida in calce da parte dell’ente preposto al tesseramento, e non la semplice copia di un atto di trasmissione dei documenti. Si ricorda nella specie che il Calciatore Arapi è cittadino straniero (di nazionalità albanese) munito di permesso di soggiorno temporaneo. Per tale tipo di atleta la F.I.G.C. ha stabilito che il tesseramento rientra, per il primo anno, nella competenza della Presidenza Federale come espressamente disposto dall’art.40 quater delle N.O.I.F.. Il Collegio, peraltro, precisa, ad ulteriore garanzia della Società e del Calciatore, di aver effettuato, nell’immediatezza della ricezione della nota, una ulteriore immediata ricerca per le vie brevi presso il Comitato Provinciale di Arezzo e di avere contestualmente acquisito specifica dichiarazione da parte del C.R.T. circa il non essere stato detto Calciatore mai inserito nel sistema automatico di rilevazione dello status dei tesserati AS 400. La violazione contestata è accertata ed il deferimento fondato e quindi da accogliere. L’entità della sanzione da irrogare viene determinata con riferimento ai numerosi analoghi precedenti sui quali il Collegio si è pronunciato. P.Q.M. accogliendo il deferimento proposto, il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le sanzioni di seguito indicate: - Massai Marta, inibizione per 3 (tre) mesi; - Arapi Donald, squalifica per 2 (due) giornate di gara - Società Orange Don Bosco, ammenda di € 100 (cento) oltre la penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi dalla Prima squadra nel Campionato della presente Stagione agonistica.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it