C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/11/2019 – Delibera – 11 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale, ai sensi della normativa vigente all’epoca dei fatti, a carico di: – Pastorelli Bernardo, Calciatore, per la violazione delle seguenti norme: art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 22, commi 2 e 6, e 10, c. 6, del C.G.S; – Zauli Donato, Dirigente, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 22, commi 2 e 6, e 10, c. 6, del C.G.S. e all’art. 61 delle NOIF. – la Polisportiva San Donato ACLI per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2 del C.G.S.. Il G.S. Regionale della Toscana, decidendo sul reclamo proposto dalla Società U.S.D. Gambassi Terme in ordine all’esito della gara disputata in data 21.10.2018, per il Campionato di Promozione, contro la Polisportiva San Donato ACLI, inviava gli atti alla Procura Federale al fine di accertare la posizione del Calciatore Bernardo Pastorelli che, pur non avendo preso parte alla gara risultava inserito, quale calciatore di riserva indossante la maglia n. 15, nella lista di gara. Il Calciatore infatti non aveva scontato la squalifica di una giornata inflittagli nella precedente stagione mentre era tesserato per altra Società. Precisava ancora il G.S. che in sede istruttoria aveva potuto accertare la presenza del nominativo di Pastorelli in quattro liste di gara di quel campionato.

11 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale, ai sensi della normativa vigente all’epoca dei fatti, a carico di: - Pastorelli Bernardo, Calciatore, per la violazione delle seguenti norme: art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 22, commi 2 e 6, e 10, c. 6, del C.G.S; - Zauli Donato, Dirigente, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 22, commi 2 e 6, e 10, c. 6, del C.G.S. e all’art. 61 delle NOIF. - la Polisportiva San Donato ACLI per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2 del C.G.S.. Il G.S. Regionale della Toscana, decidendo sul reclamo proposto dalla Società U.S.D. Gambassi Terme in ordine all’esito della gara disputata in data 21.10.2018, per il Campionato di Promozione, contro la Polisportiva San Donato ACLI, inviava gli atti alla Procura Federale al fine di accertare la posizione del Calciatore Bernardo Pastorelli che, pur non avendo preso parte alla gara risultava inserito, quale calciatore di riserva indossante la maglia n. 15, nella lista di gara. Il Calciatore infatti non aveva scontato la squalifica di una giornata inflittagli nella precedente stagione mentre era tesserato per altra Società. Precisava ancora il G.S. che in sede istruttoria aveva potuto accertare la presenza del nominativo di Pastorelli in quattro liste di gara di quel campionato.

La Procura Federale, acquisita la necessaria documentazione, ha accertato che nel corso della Stagione 2018/2019 il Pastorelli è stato inserito nelle liste delle gare che la Società Polisportiva San Donato ACLI ha disputato nelle giornate del 16/9 – 30/9 – 7/10 – 23/10 dell’anno 2018. Nel contempo l’Ufficio identificava nel Dirigente Zauli l’Accompagnatore ufficiale che, con la sottoscrizione delle liste di gara, aveva attestato la posizione regolare del Calciatore. Notificato l’atto di conclusione delle indagini la Procura ha proceduto, in assenza di qualsiasi attività difensiva, ad inviare gli atti a questo Tribunale in attuazione del deferimento meglio evidenziato in epigrafe. Comunicato ritualmente alle parti che l’udienza si sarebbe tenuta nella data odierna, il Tribunale dà atto dell’assenza di tutti i deferiti. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo il quale dà avvio all’esame della vicenda chiedendo la conferma del deferimento in quanto fondato su precisa prova documentale. Chiede quindi che vengano applicate le seguenti sanzioni: - a Pastorelli Bernardo, Calciatore, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara; - a Zauli Donato, Dirigente; l’inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società San Donato ACLI, la sanzione pecuniaria dell’ammenda, di € 500,00 (cinquecento) nonché la penalizzazione di 2 (due) punti nella classifica della prima squadra da scontarsi nel presente Campionato. In assenza di attività difensiva anche in questa sede, il Collegio in Camera di Consiglio così decide. La violazione contestata a Calciatore e Dirigente è provata dalle liste di gara nelle quali il Calciatore è risulta inserito e che sono state sottoscritte dal Dirigente Zauli per cui il deferimento è da accogliere. Tuttavia il Collegio ritiene eccessive le richieste della Procura non emergendo dagli atti istruttori che egli abbia partecipato, fattivamente o meno, alle gare citate potendo in tal modo avere determinato – in una o più occasioni – un’alterazione nel conseguimento del risultato sportivo. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni: - a Pastorelli Bernardo, Calciatore, la squalifica per 2 (due) giornate di gara; - a Zauli Donato, Dirigente; l’inibizione per mesi 3 (tre) in quanto sottoscrittore della lista di gara e quindi garante della regolarità della posizione del Calciatore nell’occasione; - alla Società San Donato ACLI, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 500,00 (cinquecento) nonché la penalizzazione di un punto nella classifica della prima squadra da scontarsi nel presente Campionato.

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