C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/11/2019 – Delibera – 13 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico del Tesserato Santini Antonio, nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. Vaianese 1946, per la contestata violazione dell’art. 1 bis, c. 1, e con riferimento agli articoli: 8, c. 9 e 15 del C.G.S. in vigore all’epoca della violazione ed in relazione all’art. 94 ter, c. 13, delle N.O.I.F.. Il Collegio Arbitrale della L.N.D. ha, con decisione definitiva pubblicata sul C.U. n. 243 della Stagione sportiva in data 22 febbraio 2019, accolto il ricorso proposto dal Signor Lucchesi Francesco tesserato quale allenatore, condannando la A.S.D. Vaianese a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.205,00.

13 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico del Tesserato Santini Antonio, nella sua qualità di Presidente dell’A.S.D. Vaianese 1946, per la contestata violazione dell’art. 1 bis, c. 1, e con riferimento agli articoli: 8, c. 9 e 15 del C.G.S. in vigore all’epoca della violazione ed in relazione all’art. 94 ter, c. 13, delle N.O.I.F.. Il Collegio Arbitrale della L.N.D. ha, con decisione definitiva pubblicata sul C.U. n. 243 della Stagione sportiva in data 22 febbraio 2019, accolto il ricorso proposto dal Signor Lucchesi Francesco tesserato quale allenatore, condannando la A.S.D. Vaianese a corrispondere al ricorrente la somma di € 2.205,00.

Il Collegio informava in data 7.3.2019 il C.R.T. dell’esito del lodo, a mezzo pec, e la Società Vaianese, in data 8.3.2019, a mezzo raccomandata inoltrata tramite il servizio Postaonline. Quest’ultima raccomandata veniva restituita al mittente per “compiuta giacenza”. In data 25 giugno c.a. il C.R.T. rilevato che la Società non aveva adempiuto al lodo entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 94 c. 13 delle N.O.I.F., ne dava notizia alla Procura Federale che, previa comunicazione alla Società dell’avvenuta conclusione delle indagini, ha disposto il presente deferimento. Comunicata nei modi di rito alle parti la data dell’udienza il Collegio dà atto del fatto che la raccomandata di convocazione indirizzata al Signor Santini, quale legale rappresentante dell’A.S.D. Vaianese 1946 all’epoca dei fatti, è stata restituita con l’annotazione “compiuta giacenza”, mentre l’analogo avviso indirizzato alla Società è stata accettata in data 21.10.2019. Nessuno di detti deferiti è oggi presente mentre la Procura Federale lo è nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. In avvio di dibattimento l’Avvocato Stefanini, rilevando che la violazione compiuta emerge da prova documentale, chiede infliggersi alla Società A.S.D. Vada 1946 la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella classifica del Campionato di competenza, oltre la sanzione pecuniaria dell’ammenda che indica nella misura di € 600,00 (seicento). Chiuso il dibattimento il Collegio osserva che l’inadempimento messo in atto dalla Società è incontestato ed incontestabile trattandosi di provvedimento definitivo ai sensi dell’art. 94 ter, c. 13, delle N.O.I.F., per cui, meritando il deferimento il pieno accoglimento, non rimane che determinare l’entità della sanzione. In proposito il Collegio ritiene precisare che la Società, pur risultando affiliata, è stata dichiarata inattiva nel corso della presenta Stagione come indicato sul C.U. n. 14/2019. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana infligge all’A.S.D. Vaianese 1946, fermo restando l’obbligo di adempimento, con applicazione dalla data in cui la Società riprenderà l’attività, la sanzione della penalizzazione di 3 (tre) punti nella classifica del Campionato che andrà a disputare, oltre l’ammenda nella misura di € 100,00 (cento). Dibattimento chiuso.

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