C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/11/2019 – Delibera – 14 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto, in applicazione della normativa federale vigente all’epoca dei fatti, dalla Procura Federale a carico di

14 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto, in applicazione della normativa federale vigente all’epoca dei fatti, dalla Procura Federale a carico di - Saviozzi Gabriele, Presidente, al quale viene imputata la violazione di cui all’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2 del C.G.S. ed agli artt. 39 e 43, c. 1 e 6, nonché dell’art. 61, c. 1 e 5, delle N.O.I.F; - Alveis Morais Victor Hugo, Esan Vitor, Olowasuper Damilola, Pereira Alves William, Calciatori non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti di cui all’art. 1, c. 5 del C.G.S., ai quali viene imputata la violazione di detta norma in relazione al successivo art. 10, c. 2, e 5 del C.G.S. nonché agli artt. 39 e 43, c. 1 e 6; delle N.O.I.F.; - Francesconi Massimiliano, Dirigente, per la contestata violazione degli artt. 1 bis, c. 1, del C.G.S ed agli artt. 39; 43 c. 1 e 6; e 61, c. 1 e 5, delle N.O.I.F.; - U.S.D. Don Bosco Mazzola per quanto previsto dall’art. 4, c. 1 e 2, del previgente C.G.S.. La Procura Federale ricevuta, in data 28 giugno c.a., nota con la quale il C.R.T. comunicava l’utilizzo irregolare, nel corso della stagione 2018/2019, di alcuni calciatori da parte della Società U.S.D. Don Bosco, militante nella terza Categoria della Delegazione Provinciale di Lucca, ha disposto il presente deferimento previa rituale istruttoria. L’Ufficio ha documentalmente accertato la violazione delle norme indicate in epigrafe che si concretizzano nel contestare: - al Presidente della Società, Gabriele Saviozzi, di avere omesso il tesseramento dei Calciatori, Alveis Morais Victor Hugo, Esan Vitor, Olowasuper Damilola, Pereira Alves William, e quindi di non averli sottoposti né alle necessarie visite mediche di idoneità, né fornendo loro idonea copertura assicurativa, pur utilizzandoli nel corso di complessive quattordici gare. Contesta altresì a detto Tesserato l’aver svolto, in occasione di tredici delle gare alle quali detti Calciatori hanno partecipato, la funzione di Dirigente accompagnatore attestandone in maniera mendace, attraverso la sottoscrizione delle liste di gara, la regolarità della posizione ai fini del tesseramento; - ai Calciatori sopraindicati di aver partecipato in maniera irregolare a gare di campionato nella misura che di seguito si specifica di seguito si specifica: - Alveis Morais Victor Hugo in sette occasioni; - Esan Vitor, in tredici; - Olowasuper Damilola, in dieci; - Pereira Alves William, in dodici; - al Dirigente Francesconi Massimiliano, di aver sottoscritto la lista gara in modo mendace, circa la regolare posizione di tesseramento dei calciatori partecipanti, in due occasioni; - l’U.S.D. Don Bosco Mazzola per la conseguente responsabilità di carattere diretto ed oggettivo. La Procura, notificato il rituale avviso di conclusione delle indagini, in assenza di ogni attività difensiva, ha disposto il deferimento dei soggetti sopraindicati a questo Tribunale il quale ha provveduto a convocare, per la data odierna, le parti. E’ presente per la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Sono assenti tutti i soggetti deferiti. Aprendo il dibattimento il rappresentante della Procura Federale, dopo aver rilevato la fondatezza dell’atto di incolpazione perché basato su inoppugnabile prova documentale, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazione delle sanzioni che così quantifica: - Gabriele Saviozzi, in proprio, inibizione per mesi 12 (dodici); - Alveis Morais Victor Hugo, squalifica per 7 (sette) giornate di gara; - Esan Vitor, “ “ 12 (dodici) “ “ ; - Olowasuper Damilola, “ “ 9 (nove) “ “ ; - Pereira Alves William, “ “ 11 (undici) “ “ ; - Massimiliano Francesconi, inibizione per mesi 3 (tre); - U.S.D. Don Bosco Mazzola, sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 1.000,00 (mille), nonché la penalizzazione di punti 14 (quattordici) da scontarsi nel Campionato di competenza. Chiuso il dibattimento il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, decide rilevando l’assenza, nelle varie fasi del procedimento, di qualsiasi attività a difesa La conferma integrale del deferimento si impone perché le violazioni contestate sono comprovate dalla documentazione costituita, da un lato, dalla verifica effettuata dal C.R.T. attraverso il sistema informatico dell’A.S 400; dall’altro, dall’attenta lettura delle liste di gara sottoscritte dai Dirigenti della Società. In termini di quantificazione delle sanzioni il Collegio non può non evidenziare, in questo e negli altri casi eguali, la particolare responsabilità nella quale incorre il Presidente di una Società che, con il proprio comportamento negligente, oltre a violare sotto il profilo normativo le norme comportamentali previste dal C.G.S., priva i calciatori non tesserati che vengono schierati di qualsiasi tutela in caso di incidenti di gioco, esponendo allo stesso tempo sé stesso e l’intero Consiglio Direttivo a possibili responsabilità di carattere civile e penale. La negligenza nella conduzione societaria è, inoltre avvalorata dall’esame dei documenti di gara in atti che, riferiti a 26 gare, indicano che ben quattro di esse non sono state disputate perché la squadra della Società deferita si è presentata senza il numero minimo di calciatori previsto o, addirittura, sprovvista di cartellini e liste di gara. P.Q.M. Il T.F.T. della Toscana, equiparando l’entità delle sanzioni tra loro, accoglie i deferimento e conseguentemente infligge le seguenti sanzioni: - Gabriele Saviozzi, in proprio, inibizione per mesi 15 (quindici); - Alveis Morais Victor Hugo, squalifica per 6 (sei) giornate di gara; - Esan Vitor, “ “ 12 (dodici) “ “ “ ; - Olowasuper Damilola, “ “ 9 (nove) “ “ “; - Pereira Alves William, “ “ 11 (undici) “ “ “; - Massimiliano Francesconi, inibizione per mesi 3 (tre); - U.S.D. Don Bosco Mazzola, sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 1.000,00 (mille) nonché la penalizzazione di punti 14 (quattordici) da scontarsi nel Campionato in cui milita la Prima squadra nel corso della presente stagione.

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