C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 19/12/2019 – Delibera – 18 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dell’A.S.D.P. Nuova Grosseto Barbanella (di seguito: Barbanella) chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, in applicazione dell’art. 4 del previgente C.G.S., del comportamento tenuto dal proprio Allenatore, Signor Roberto Giagnoni, in occasione della gara del Campionato Allievi B della Provincia di Grosseto, disputata in data 30.03.2019 dalla squadra di detta Società contro la rappresentativa della Società A.S.D.P.A, Sorgenti Calcio. In data 22.5.2019 il Presidente del C.R.T. trasmetteva alla Procura Federale la segnalazione, ricevuta dalla D.P. di Livorno da parte della Digos di Grosseto, concernente il comportamento tenuto dall’Allenatore della A.S.D.P. Nuova Grosseto Barbanella nei confronti del Calciatore di parte avversa Russo Niccolò in occasione della gara sopra indicata.

18 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dell’A.S.D.P. Nuova Grosseto Barbanella (di seguito: Barbanella) chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, in applicazione dell’art. 4 del previgente C.G.S., del comportamento tenuto dal proprio Allenatore, Signor Roberto Giagnoni, in occasione della gara del Campionato Allievi B della Provincia di Grosseto, disputata in data 30.03.2019 dalla squadra di detta Società contro la rappresentativa della Società A.S.D.P.A, Sorgenti Calcio. In data 22.5.2019 il Presidente del C.R.T. trasmetteva alla Procura Federale la segnalazione, ricevuta dalla D.P. di Livorno da parte della Digos di Grosseto, concernente il comportamento tenuto dall’Allenatore della A.S.D.P. Nuova Grosseto Barbanella nei confronti del Calciatore di parte avversa Russo Niccolò in occasione della gara sopra indicata.

L’Ufficio requirente, raccolte le deposizioni dei due tesserati coinvolti e di due Dirigenti delle rispettive Società, ha disposto il deferimento del Signor Roberto Giagnoni alla C.D. presso il Settore Tecnico e a questo Tribunale della Società Barbanella a titolo di responsabilità oggettiva secondo quanto previsto dall’art. 4, c. 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti. Il Collegio, accertata l’avvenuta comunicazione della conclusione delle indagini, ha disposto che la discussione avvenga nella data odierna alla quale sono presenti: - la Società Barbanella in persona del Signor Camerlengo Giovanni come da delega in atti. - la Procura Federale a mezzo del Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo. Dichiarato aperto il dibattimento il legale rappresentante della Società Barbanella, Signor Camerlengo unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del previgente C.G.S., depositando il relativo verbale. -Grosseto Barbanella pena base ammenda pari ad euro 150 ridotta per il rito ad euro 100 Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. P.Q.M. - dispone l’applicazione della seguente sanzione: - alla Società Grosseto Barbanella l’ammenda di € 100 - Dichiara chiuso il procedimento.

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