C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 14/11/2019 – Delibera – RECLAMO DELLA UNIONE SPORTIVA PONTE D’ARBIA ASD AVVERSO REGOLARITA’GARA U.S. PONTE D’ARBIA ASD – ASD SCARLINO CALCIO DEL 20.10.2019 (0-1).

RECLAMO DELLA UNIONE SPORTIVA PONTE D'ARBIA ASD AVVERSO REGOLARITA'GARA U.S. PONTE D'ARBIA ASD - ASD SCARLINO CALCIO DEL 20.10.2019 (0-1).

Con tempestivo e rituale reclamo, preannunciato nei termini di rito, la U.S. Ponte d'Arbia ASD ha contestato la regolarita' della gara in epigrafe supponendo l'impiego, da parte dell'ASD Scarlino Calcio, di un atleta non tesserato, individuandolo nel calciatore Mattia Lanzano,nato il 4.7.1990. A sostegno della propria domanda allega la distinta dei calciatori della squadra avversaria e la stampa della pagina del portale della LND con il nominativo in questione sotto la schermata di aggiornamento posizione. Con successiva comunicazione integrativa, pervenuta il 28.10.2019, la società reclamante adduceva un ulteriore elemento di irregolarità della posizione del calciatore Mattia Lanzano, sostenendo che al momento della partecipazione alla gara in questione dovese ancora scontare una squalifica pubblicata sul C.U. n. 238/DIV del 24.5.2018. Questo G.S.T., a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 27 del24.10.2019, esaminati gli atti ufficiali, svolti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramento, visto il codice di giustizia sportiva, osserva quanto segue. La societa' U.S. Ponte d'Arbia ASD ha introdotto il reclamo adducendo, quale elemento di irregolarita' della gara, l'utilizzo da parte della squadra avversaria di un calciatore non tesserato. Questo G.S.T. ha chiesto all'ufficio tesseramento del C.R. Toscana un riscontro in merito, all'esito del quale e' invece risultato che il calciatore Mattia Lanzano sia tesserato con la ASD Scarlino Calcio con decorrenza dal 18.10.2019, allegando documentazione ufficiale attestante quanto dichiarato. Ad ulteriore chiarimento della supposta difformita' rispetto a quanto risultante alla societa' reclamante, che aveva interrogato il portale della LND, si osserva dalla documentazione prodotta dall'ufficio Tesseramento che il movimento di aggiornamento posizione e' stato poi effettuato il 21.10.2019 ma cio' che rileva e' la data del tesseramento. Il calciatore Mattia Lanzano ha pertanto regolarmente partecipato alla gara per quanto attiene alla regolarita' del suo tesseramento, che era stato l'oggetto del reclamo.

Con la successiva nota integrativa la societa' reclamante ha addotto un nuovo elemento di presunta irregolarita' della gara, adducendo la squalifica in capo al medesimo calciatore ma tale integrazione, ad avviso di questo G.S.T. e' tardiva e, come tale, irricevibile, in quanto non costituisce elemento di integrazione del reclamo iniziale bensi' introduce un oggetto nuovo di valutazione che, come tale, avrebbe dovuto essere introdotto entro il termine perentorio di 3 giorni feriali dallo svolgimento della gara, così come previsto dell'art. 67 comma 2 del CGS. In buona sostanza, non e' consentito a questo GST sanare la tardivita' del secondo reclamo giunto 8 giorni dopo lo svolgimento della gara, contenendo un fatto di presunta irregolarità del tutto nuovo e non integrativo del primo reclamo. Il Giudice Sportivo, per la precisione, ai sensi dell'art. 67 comma 2 CGS non e' tenuto a pronunciare in caso di deposito tardivo di un [nuovo] reclamo, come deve correttamente qualificarsi la comunicazione pervenuta il 28.10.2019. Il reclamo oggetto di questo giudizio è pertanto unicamente quello presentato il 22.10.2019 che tuttavia non e' fondato nel merito e deveessere respinto. Il secondo reclamo pervenuto il 28.10.2019, impropriamente qualificato come nota integrativa, e' irricevibile perché tardivo e quindi non esaminabile nel merito ai fini dell'odierna decisione. Poiche' tuttavia con la comunicazione del 28.10.2019 vengono esposti fatti che necessitano di un ulteriore approfondimento per accertare una eventuale condotta illecita del calciatore in questione, questo Ufficio si riserva di trasmettere gli atti alla Procura Federale per svolgere le indagini di sua competenza. Pertanto, tutto cio' premesso e precisato, P.Q.M. Il G.S.T., sciogliendo la riserva assunta nel C.U. 27 del 24.10.2019 e definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto il 22.10.2019 dalla U.S.D. Ponte d'Arbia ASD avverso la regolarita' della gara in epigrafe del 20.10.2019, confermandone il risultato di 0-1 acquisito sul campo. Ogni ulteriore motivo di reclamo contenuto nella comunicazione del 28.10.2019 e' tardivo e, come tale, irricevibile ai fini dell'odierna decisione. Dispone trasmettere gli atti di cui alla comunicazione integrativa del 28.10.2019 dell'USD Ponte d'Arbia ASD alla Procura Federale per le ulteriori indagini di sua competenza volte ad accertare eventuali condotte illecite del calciatore Mattia Lanzano e della societa' per la quale risulta oggi tesserato. Ordina addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante.

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