C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/01/2020– Delibera – Reclamo A.S.D. Casentino Academy Avverso Esito Gara Giovanissimi Regionali Contro Lanciotto C. (C.U. N. 37 Del 19\12\2019)

Reclamo A.S.D. Casentino Academy Avverso Esito Gara Giovanissimi Regionali Contro Lanciotto C. (C.U. N. 37 Del 19\12\2019)

Propone reclamo la ASD Casentino Academy avverso la decisione del GST della Toscana che aveva dichiarato inammissibile il reclamo (effettuato sulla scorta di una presunta irregolarità di tesseramento di un calciatore schierato dalla squadra Lanciotto) per difetto di sottoscrizione del reclamo stesso. La decisione del Giudice di primo grado veniva pubblicata sul C.U. del 19 dicembre e, ai sensi del CGS, il reclamo doveva essere depositato entro i 5 giorni successivi, ovvero entro il 24 dicembre. Il deposito invece avveniva via PEC solo in data 27 dicembre e quindi ben oltre i termini per il deposito. Avendo chiesto di essere udito e pur essendo stato in precedenza notiziato per le vie brevi della inammissibilità del reclamo, il difensore compariva all’udienza 10 gennaio 2020, e la Corte dopo breve camera di consiglio, dichiarava l’inammissibilità e comunicava la decisione al difensore presente. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, decide di dichiarare inammissibile il reclamo medesimo poiché non rispettato il termine per il deposito, tale termine è previsto a pena di inammissibilità e nessuna giustificazione può contrastare la inderogabilità del dettato normativo. Ogni considerazione giustificatoria non può nemmeno essere presa in esame non potendo trovare ingresso deduzioni difensive all’interno di un procedimento viziato ab origine. P.Q.M. La C.A.S.T. dichiara inammissibile il reclamo perché presentato fuori termine ed ordina incamerarsi la tassa relativa

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