C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/01/2020– Delibera – Gara del 14.12.2019 fra Atletico Carrara (ospitante) vs Don Bosco Fossone (ospitata ) disputata a Carrara, campo “Fossa dei Leoni” – risultato 3-2 Don Bosco Fossone avverso la ammenda di euro 600,00 comminata dal G.S.T. per la Toscana (C.U. n. 37 del 19.12.2019)

Gara del 14.12.2019 fra Atletico Carrara (ospitante) vs Don Bosco Fossone (ospitata ) disputata a Carrara, campo “Fossa dei Leoni” – risultato 3-2 Don Bosco Fossone avverso la ammenda di euro 600,00 comminata dal G.S.T. per la Toscana (C.U. n. 37 del 19.12.2019)

Il G.S.T. per la Toscana comminava alla società Don Bosco Fossone l’ammenda di euro 600,00 per contegno offensivo e minaccioso tenuto verso il D.G. durante ed al termine della gara, caratterizzato dal tentativo di scavalcamento della rete di recinzione nonché per le ripetute offese rivolte al medesimo a fine gara da alcuni tesserati non identificati: il comportamento minaccioso causava la sosta forzata negli spogliatoi e la richiesta di intervento dei Carabinieri. Il G.S.T., inoltre, rilevava la recidiva nel contegno offensivo dei sostenitori della società. Don Bosco reclama la sanzione inflitta rilevando che i giocatori, al termine della gara, si sarebbero limitati a chiedere spiegazioni al D.G. in ordine alla sua decisione di comminare il rigore alla squadra di casa e, quest’ultimo, avrebbe tenuto un atteggiamento recidivamente provocatorio sia nei confronti del giocatore Mattia Pellistri che avrebbe anche spinto con forza, sia verso il pubblico e gli altri giocatori, sogghignando e rivolgendo frasi quali “vi rovino”. La società reclamante precisa, infine, che il D.G. aveva potuto raggiugere tranquillamente il suo spogliatoio, non essendo necessario l’intervento dei Carabinieri, seppur chiamati, non avendo nessuno osato violenza nei suoi confronti. Il reclamo non può trovare accoglimento.La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ai fini di un approfondimento istruttorio, inoltrava i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. e, quest’ultimo, nella risposta, confermava ed esplicitava in modo ancora più minuzioso quanto già indicato nel referto di gara. In ossequio a quanto previsto dall’art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva secondo cui il referto di gara del D.G. fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento della gare, appare indubbio il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dai sostenitori e da alcuni tesserati del Don Bosco Fossone nei confronti del D.G.Quest’ultimo, infatti, ha ricevuto ripetute offese, accompagnate da una condotta palesemente intimidatoria, sia durante che dopo la gara (“Pellistri Mattia che è venuto verso di me faccia a faccia senza alcun rispetto”, “numerosi giocatori del Don Bosco mi accerchiavano insultandomi”) e la sua uscita dell’impianto sportivo, avvenuta dal retro, è stata possibile solo grazie all’intervento dei Carabinieri.Ciò precisato, quindi, la società non potrà andare esente da responsabilità in quanto secondo l’art. 8 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, questa risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta nonchè del comportamento, oltre che dei propri dipendenti e delle persone addette ai servizi della società, anche dei propri sostenitori e ciò, sia sul proprio campo, che su quello della società ospitante.

La Corte rileva, inoltre, che la sanzione comminata alla società reclamante di euro 600,00 appare adeguatamente proporzionata al fatto per come verificatosi, all’atteggiamento minaccioso mostrato per tutta la durata della condotta dai sostenitori della società reclamante, alla reiterazione delle offese nonché alla recidiva accertata dal G.S.T. nel contegno offensivo tenuto nella presente stagione sportiva dai sostenitori del Don Bosco Fossone Secondo l’art. 18 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, infatti, alla società che ha subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che riceve un’altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva è applicato un aumento di pena proporzionato alla gravità del fatto ed alla reiterazione delle infrazioni. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma la comminata sanzione di euro 600,00 alla Don Bosco Fossone, disponendo l’addebito della tassa di reclamo

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