C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/01/2020– Delibera – Reclamo proposto dalla U.S.D. Lucignano avverso la sanzione pubblicata in data 2.01.2020 (C. U. n. 39 C.R.T.) relativa alla gara di Campionato di Promozione disputata il 22.12.2019 tra U.S.D. Lucignano e A.S.D. Pontassieve, con la quale il G.S.T. comminava al calciatore Dyla Gelton squalifica fino al 2.3.2020

Reclamo proposto dalla U.S.D. Lucignano avverso la sanzione pubblicata in data 2.01.2020 (C. U. n. 39 C.R.T.) relativa alla gara di Campionato di Promozione disputata il 22.12.2019 tra U.S.D. Lucignano e A.S.D. Pontassieve, con la quale il G.S.T. comminava al calciatore Dyla Gelton squalifica fino al 2.3.2020

Il provvedimento assunto dal G.S.T. – squalifica del calciatore Dyla Gelton fino al 2.3.2020 – così motivato “Correva verso il D.G. offendendolo e nel contempo lo spingeva con due mani sul petto facendolo arretrare di due passi. Il tutto senza conseguenze”- viene impugnato dalla U.S.D. Lucignano con reclamo pervenuto nei termini. La reclamante assume, come unico argomento posto a fondamento dell’impugnazione, la circostanza secondo la quale il calciatore sanzionato avrebbe spinto il D.G. sul petto involontariamente, a seguito di urto d tergo subito da un proprio compagno di squadra, mentre il primo stava dirigendosi verso il D.g. per protestare; circostanza non rilevata dal D.G. avendo nel frangente lo sguardo rivolto altrove. Con osservazioni poste ad integrazione del rapporto di gara, il D.G. sul punto confermava quanto refertato, precisando che durante l’episodio poteva controllare visivamente ogni accadimento, dicendosi peraltro certo dell’assenza di compagni di squadra alle spalle del Gelton. La società reclamante non proponeva domanda di audizione. Gli elementi documentali acquisiti al fascicolo ed i fatti come in essi ricostruiti, inducono la Corte a ritenere il reclamo non meritevole di accoglimento. Merita infatti rammentare che il rapporto dell’Ufficiale di gara e il relativo supplemento, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La qualificazione del fatto e la sanzione comminata dal G.S.T. appaiono corrette e proporzionate. P.Q.M. la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla U.S.D. Lucignano, disponendo la definitiva acquisizione della tassa versata

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