C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/01/2020– Delibera – Gara Real Cerretese – Gambassi del 22 dicembre 2019. Campionato Promozione. In C.U. n. 39 del 02 gennaio 2020 C.R. Toscana. Reclama la Pol. Real Cerretese A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: “A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE LACHEHEB SAMIR AMAR (REAL CERRETESE A.S.D.) Per essere entrato indebitamente in campo rivolgendo al D.G. frase irriguardosa.”.

Gara Real Cerretese – Gambassi del 22 dicembre 2019. Campionato Promozione. In C.U. n. 39 del 02 gennaio 2020 C.R. Toscana. Reclama la Pol. Real Cerretese A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: “A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE LACHEHEB SAMIR AMAR (REAL CERRETESE A.S.D.) Per essere entrato indebitamente in campo rivolgendo al D.G. frase irriguardosa.”.

 La Società Real Cerretese proponeva reclamo, previamente preannunciato, a mezzo Posta Elettronica Certificata, tuttavia sia il preannuncio che il reclamo risultano privi di sottoscrizione, pertanto quest’ultimo dovrà essere dichiarato inammissibile. In particolare la Corte ricorda che la Posta Elettronica Certificata, a mente dell’art. 76 C.G.S., rappresenta esclusivamente il mezzo ad hoc di trasmissione e deposito del reclamo, tuttavia l’art. 49 dello stesso C.G.S. prevede che i reclami debbano anche essere sottoscritti dalle parti. Orbene come detto la PEC costituisce unicamente un mezzo di trasmissione di una comunicazione che, se da un lato dà certezza in ordine all’an ed al quando della ricezione di tale comunicazione da parte del destinatario, dall’altro non ha alcuna valenza in ordine all’effettiva paternità del documento, perciò non può affatto essere considerata sostitutiva della sottoscrizione della parte in ogni caso richiesta dalla norma sopra richiamata. In particolare, poi, detta sottoscrizione potrà essere sia virtuale, ovvero effettuata a mezzo di firma digitale, che autografa, ovvero effettuata di pugno in calce a documento previamente scannerizzato ed allegato alla PEC. Tuttavia una sottoscrizione del reclamo dovrà comunque essere presente, diversamente, come nel caso di specie, quest’ultimo non potrà essere preso in esame. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana dichiara inammissibile il reclamo e conferma l’addebito della relativa tassa già effettuato.

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