C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/02/2020– Delibera – Gara del 12.1.2020 fra Atletico Fucecchio (ospitante) vs Pol. Dilettantistica Stella Rossa (ospitata) disputata a Fucecchio (FI), campo comunale “Le botteghe” – risultato 1-0 Pol. Dilettantistica Stella Rossa avverso la squalifica fino al giorno 30.4.2020 comminata dal G.S.T. per la Toscana al calciatore Andrea Noccioli (C.U. n. 42 del 16.01.2020)

Gara del 12.1.2020 fra Atletico Fucecchio (ospitante) vs Pol. Dilettantistica Stella Rossa (ospitata) disputata a Fucecchio (FI), campo comunale “Le botteghe” – risultato 1-0 Pol. Dilettantistica Stella Rossa avverso la squalifica fino al giorno 30.4.2020 comminata dal G.S.T. per la Toscana al calciatore Andrea Noccioli (C.U. n. 42 del 16.01.2020)

 Il G.S.T. per la Toscana comminava la squalifica fino al giorno 30.4.2020 al calciatore Andrea Noccioli in quanto, questi, protestando nei confronti del D.G., lo afferrava per un braccio, strattonandolo verso di sé con modesta forza, senza provocargli dolore. La sanzione è aggravata, rivestendo il calciatore Noccioli il ruolo di capitano. Pol. Dilettantistica Stella Rossa reclama la sanzione inflitta al Noccioli rilevandone la sproporzionalità, evidenziando la buona condotta sempre serbata da quest’ultimo durante la propria carriera sportiva, finora esente da squalifiche, nonché ponendo l’attenzione sulla mancanza di volontarietà del gesto: si asserisce, infatti, che il calciatore non avrebbe certo voluto strattonare il D.G. ma soltanto richiamare la sua attenzione nell’esercizio del suo ruolo di capitano su una decisione, a suo parere, non corretta. Seguivano, in ogni caso, le immediate scuse e l’abbandono del campo di gioco senza protestare. Il reclamo non può trovare accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ai fini di un approfondimento istruttorio, inoltrava i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. che, nella risposta, confermava quanto già indicato nel referto di gara. In ossequio alla fede privilegiata attribuita a quest’ultimo ex art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, risulta chiaro, quindi, il concreto svolgersi dei fatti ovvero che il Noccioli si è avvicinato da dietro al D.G., lo ha afferrato per un braccio, il sinistro, lo ha poi strattonato verso di sé, con forza modesta, senza procurargli dolore, né conseguenze. Essendo, pertanto, pienamente confermata la condotta irriguardosa, il Noccioli non potrà andare esente da responsabilità secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1 lett. b) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. La Corte rileva, infine, che la sanzione inflitta della squalifica sino al 30.4.2020 appare pienamente proporzionata tenuto conto del concreto svolgersi dei fatti, del contatto fisico accertato e, ancora, del ruolo rivestito dal calciatore Noccioli, capitano della squadra reclamante che, quindi, come tale, è tenuto all’adozione di comportamenti esemplari ed esenti da censure di ogni tipo, dovendo costituire egli un modello per tutti gli altri giocatori. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma la comminata sanzione della squalifica del calciatore Andrea Noccioli fino al giorno 30.4.2020, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.

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