C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/02/2020– Delibera – Gara Mazzola Valdarbia – Amiata (2-1) del 12 gennaio 2020. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 30 del 15 gennaio 2020 D.P. Siena. Reclama l’A.S.D. Mazzola Valdarbia avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Siena:

Gara Mazzola Valdarbia – Amiata (2-1) del 12 gennaio 2020. Campionato Allievi Provinciali. In C.U. n. 30 del 15 gennaio 2020 D.P. Siena. Reclama l’A.S.D. Mazzola Valdarbia avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Siena:

 -“A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 400,00 (MAZZOLA VALDARBIA) Per ripetute e gravi intemperanze di propri sostenitori consistite in critiche ed offese all’indirizzo del DG dirante tutto il 1° tempo; al 44° del 2° tempo un sostenitore del Mazzola colpiva con un pugno in faccia un giocatore dell’Amiata (capitano) provocandogli una lieve ferita al labbro; offese e minacce al DG. A partita terminata una tifosa del Mazzola offendeva, ancora una volta, il DG. Per avere consentito l’accesso a persone estranee. L’arbitro riferisce che, a partita finita, un sostenitore della Soc. Mazzola Valdarbia non identificato, si introduceva negli spogliatoi. Atteso che l’allenatore della Soc. Amiata domandava all’intruso spiegazioni riguardo alla sua presenza, questo rispondeva in malo modo. Il DG, dal canto suo, chiedeva al custode perché facesse entrare persone estranee, ma questo non lo degnava di risposta.”. -“A CARICO DI DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 15.02.2020 BORSI SIMONE (MAZZOLA VALDARBIA).”. -“A CARICO DI ALLENATORI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 26.02.2020 DI GUIDA VINCENZO (MAZZOLA VALDARBIA) Dopo essere stato ammonito, continuava a protestare uscendo anche dall’area tecnica e con sguardo minaccioso offendeva il DG criticando il suo operato. Dopo l’espulsione impiegava alcuni minuti prima di uscire.” Preliminarmente il Collegio rileva che l’inibizione nei confronti del dirigente Borsi Simone non può essere presa in esame in quanto non reclamabile. Infatti l’art. 137 comma 3 lettera b) stabilisce che non sono impugnabili le inibizioni nei confronti di dirigenti fino ad un mese. Orbene nel caso di specie non vi sono dubbi che la sanzione nei confronti di Borsi Simone sia proprio di un mese avendo decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sul C.U. (cfr. art. 21 comma 1 C.G.S.) che ha avuto luogo il giorno 15.01.2020 e terminando il prossimo 15.02.2020. Il Collegio procede invece all’esame delle residue sanzioni oggetto di gravame. Per ciò che concerne il comportamento dei propri sostenitori, la Società reclamante non nega che si siano verificate alcune intemperanze, tuttavia evidenzia di essersi sempre adoperata per prevenire episodi che travalicano i limiti e comunque osserva come nella corrente stagione sportiva si tratti della prima sanzione imputabile a condotte poste in essere dai propri sostenitori. Per ciò che concerne invece il comportamento del proprio allenatore Di Guida Vincenzo, allo stesso modo, la Società reclamante sostanzialmente non contesta quanto descritto dall’Arbitro nel rapporto di gara, ma ritiene che gli addebiti non siano tali da meritare una sanzione dell’entità pari a quella comminata dal G.S.T., precisa inoltre che l’allenatore avrebbe pronunciato un’unica presunta offesa e che in ogni caso quest’ultimo, nella corrente stagione sportiva, mai è stato ammonito né tantomeno espulso. Chiede pertanto una riduzione di entrambe le sanzioni. Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, l’Arbitro – di fatto – conferma integralmente il contenuto dell’originaria refertazione. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Per quanto riguarda l’ammenda, pur rilevando il Collegio alcune lievi incongruenze nel rapporto di gara, così ad esempio non risulta del tutto chiara la dinamica del pugno inferto dalla sostenitrice del Mazzola Valdarbia al capitano della squadra avversaria, tuttavia dalla flebile difesa della Società reclamante, che peraltro nel complesso non nega gli addebiti contestati, il Collegio stesso non ricava alcun elemento tale da consentirgli una diversa ricostruzione dei fatti. Di guisa che, anche in considerazione del carattere di prova privilegiata del rapporto arbitrale, le condotte dei sostenitori devono ritenersi integralmente confermate sotto il profilo dell’an. Ciò premesso, anche l’entità della sanzione appare congrua e conforme a precedenti simili di questa Corte, parimenti sul punto non rileva la mancanza di recidiva invocata dalla reclamante che, ove contestata, avrebbe anzi verosimilmente portato ad un inasprimento dell’ammenda.

Per quanto riguarda il comportamento dell’Allenatore, anche alla luce della difesa articolata dalla Mazzola Valdarbia, gli addebiti devono ritenersi sostanzialmente confermati e pure la circostanza che il signor Di Guida rivolga un unico epiteto al D.G., che in effetti ha un contenuto più irriguardoso che offensivo, non consente una rivisitazione della sanzione stante l’equiparazione dei due profili da parte dell’art. 36 C.G.S.. Per il resto la condotta posta in essere dal tesserato, che era comunque entrato sul terreno di gioco per protestare e successivamente impiegava alcuni minuti per abbandonare il terreno di gioco, rendono l’entità dell’inibizione congrua e conforme alla giurisprudenza dell’adita Corte con riferimento ad episodi analoghi. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa

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