C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 13/02/2020– Delibera – 50 Stagione sportiva 2019-2020 Oggetto: C.U. n. 43 del 23.01.2020 Reclamo dell’ASD Castellina Scalo avverso la decisione (esito gara del 22.12.201 – Campionato Regionale 2^ Categoria) del GST con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Monteroni, ha inflitto all’ASD Castellina Scalo punizione sportiva della partita per 3-0.

50 Stagione sportiva 2019-2020 Oggetto: C.U. n. 43 del 23.01.2020 Reclamo dell’ASD Castellina Scalo avverso la decisione (esito gara del 22.12.201 – Campionato Regionale 2^ Categoria) del GST con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Monteroni, ha inflitto all’ASD Castellina Scalo punizione sportiva della partita per 3-0.

Con tempestivo reclamo la società ASD Castellina Scalo impugna il provvedimento del GST, pubblicato sul C.U. n. 43 del 23.01.2020, e così motivato: GARE DEL 22/1272019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 19.RECLAMO DELL’ASD MONTERONI AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA CASTELLINA SCALO/MONTERONI DEL 22.12.2019 (2-1) ‘Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. 39 del 02.01.2020; - all’esito della gara Castellina Scalo/Monteroni, svoltasi il 22 dicembre 2019 in Castellina Scalo per il Campionato regionale di 2^ categoria, l’ASD Monteroni si rivolge a questo Giudice Sportivo Territoriale lamentando che l’avversaria aveva utilizzato, per una sostituzione avvenuta durante la gara, un calciatore, con la maglia n. 13, privo di titolo perché non preventivamente inserito nella distinta consegnata all’arbitro. Il reclamo, essendo fondato, va accolto. E’ del tutto pacifico, per esplicito dettato normativo (art. 61/3 NOIF e Regola 3 decisioni Ufficiali della FIGC) e per consolidato indirizzo giurisprudenziale che i calciatori non indicati preventivamente nella lista consegnata all’arbitro non sono legittimati a prendere parte all’incontro.

Da ciò ne discende che alla redazione delle liste ed alle eventuali operazioni successive di variazione o di completamento sono tenute, in base al disposto di cui al comma 3 del citato art. 61 NOIF, esclusivamente le società e non l’arbitro cui, in proposito, non viene riconosciuta alcuna potestà di surroga. In conseguenza di ciò, tutte le irregolarità derivanti dal mancato rispetto delle formalità essenziali di cui sopra non possono che farsi risalire al soggetto normativamente obbligato che, solo, ne dovrà poi rispondere in sede disciplinare. Del resto, come è ben noto, ciascuna società ha diritto di ottenere dall’arbitro, prima dell’inizio della gara, la consegna di copia dell’elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria. Il tutto finalizzato ad esigenze sia di controllo della regolarità di partecipazione alla gara dei singoli calciatori della squadra avversaria, sia di predisposizione delle eventuali contromisure sul piano tecnicotattico una volta conosciuta la formazione di detta squadra. La tassa non deve essere addebitata. Per questi motivi il Giudice Sportivo Territoriale, in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall’ASD Monteroni di Monteroni d’Arbia (Si), infligge all’ASD Castellina Scalo la punizione sportiva della perdita per 3-0 della gara Castellina Scalo/Monteroni del 22.12.2019. Ordina non addebitarsi la tassa’. La reclamante affida a due motivi le ragioni di contestazione della legittimità del provvedimento impugnato: il primo motivo, di natura pregiudiziale, afferente la ritenuta inammissibilità del preannuncio di reclamo e del reclamo proposto dalla società Monteroni nel procedimento di prime cure, per violazione dell’art. 67, c. 1 e 2, CGS in relazione all’art. 49, c. 7, ed art. 53, c. 1, CGS in relazione all’art. 142 CGS vigente ed art. 38, c.7 CGS previgente. Sostiene la società Castellina Scalo che il preannuncio di reclamo e il reclamo proposti dalla società Monteroni al GST non siano avvenuti con le modalità procedurali previste dal codice di rito, né siano stati notificati entro i termini assegnati. Evidenzia al riguardo che sia il preannuncio di reclamo che il reclamo stesso sono stati inviati dalla società Monteroni alla società Castellina Scalo mediante plico raccomandato ricevuto in data 03.01.2020. Rileva inoltre che la società Monteroni avrebbe dovuto inviare il preannuncio di reclamo alla medesima società ‘esclusivamente’ con le modalità previste dall’art. 38, c. 7 CGS previgente (che non prevede quale mezzo di notifica la posta raccomandata n.d.r.), attesa l’operatività della norma transitoria di cui all’art. 142 CGS, in relazione agli art. 53, c. 1, CGS – art. 67, c. 1 e 2, CGS. Rileva, pertanto, che tale violazione abbia pregiudicato la corretta instaurazione del procedimento di prime cure, in quanto vizio non sanabile che travolge l’ipotetica validità del successivo reclamo, essendo il preannuncio adempimento necessario alla corretta instaurazione della procedura. Conseguentemente ritiene che il GST non abbia erroneamente rilevato d’ufficio le irregolarità di cui sopra, a cui avrebbe dovuto conseguire la declaratoria di inammissibilità dell’intero procedimento di primo grado. Con il secondo motivo la reclamante lamenta la violazione di legge e l’omessa/erronea motivazione del GST in ordine alla sanzione della perdita della gara inflitta alla società Castellina Scalo. Rileva in proposito che il calciatore, che è stato impiegato nella sostituzione durante la partita, è regolarmente tesserato ed è stato, prima dell’incontro, identificato e riconosciuto dal direttore di gara. Ritiene inoltre che l’eventuale erronea compilazione della lista di gara integrerebbe, semmai, una violazione formale che mai potrebbe essere sanzionata con la perdita della gara, atteso il disposto di cui all’art. 61, c. 2,, NOIF, secondo cui ‘una copia dell’elenco di cui al comma precedente deve essere consegnata al capitano o al dirigente dell’altra squadra prima dell’inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l’arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi’. Nell’evidenziare la non applicabilità al caso di specie dell’eccezione prevista dalla richiamata disposizione normativa, in quanto le uniche rimostranze del Monteroni sono avvenute a fine gara e per motivi diversi, ritiene altresì la ricorrente che se per la normativa federale non è reclamabile l’omessa integrale comunicazione della lista, a maggior ragione non potrà essere reclamabile la questione afferente l’omessa indicazione delle variazioni della stessa, in quanto quest’ultima violazione meno rigorosa rispetto alla prima. Rileva in ogni caso la reclamante che il calciatore n. 13 Capresi Guido è stato correttamente inserito nella prima lista consegnata al direttore di gara (poi erroneamente modificata), il quale ha provveduto a verificare, previa identificazione, la posizione di regolare tesserato del medesimo autorizzandolo a prendere parte alla partita. Conclude pertanto chiedendo alla Corte, in accoglimento delle su esposte ragioni, previa l'emissione di una pronuncia di inammissibilità del preannuncio di reclamo e del reclamo proposti in primo grado dalla ASD Monteroni, l’annullamento della delibera impugnata e il ripristino del risultato acquisito sul campo (2-1) in favore della reclamante; nel merito, l’annullamento della delibera impugnata con ripristino del risultato acquisito sul campo (2-1) in favore della reclamante; in ipotesi denegata, l’annullamento della delibera impugnata con la ripetizione delle gara.

Nessuna controdeduzione è pervenuta dalla società Monteroni sebbene quest’ultima sia stata ritualmente notiziata (v. dichiarazione di reclamo trasmesso mediante pec dalla soc. Castellina Scalo in data 24.01.2020). Formalizzato correttamente il reclamo la Corte ha dunque provveduto, vista la richiesta istruttoria formulata dalla reclamante, a convocare la medesima società ricorrente per la discussione di quanto oggetto del presente procedimento, terminata la quale si è riunita in camera di consiglio per decidere sulle sorti del reclamo. Occorre anzitutto affrontare l’eccezione pregiudiziale sviluppata dalla reclamante con il ricorso afferente la ritenuta inammissibilità del preannuncio di reclamo e del reclamo proposto dalla società Monteroni nel procedimento di prime cure, per violazione degli artt. 67, c. 1 e 2, CGS, in relazione all’art. 49, c. 7, ed art. 57, c. 1, del CGS, in relazione all’art. 142 CGS. L’eccezione è infondata. Dalla documentazione versata in atti emerge che la società Monteroni ha preannunciato il reclamo al GST con comunicazione pec del 23.12.2019, inviata alle ore 18,03, dunque ottemperando quanto previsto dall’art. 38, c. 7, del codice di rito previgente (‘Il preannuncio dei reclami deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata..’), disposizione da ritenersi ancora operativa a mente dell’art. 142 CGS vigente. Dagli atti emerge altresì che la società Monteroni ha provveduto a ‘trasmettere’, nei termini previsti dall’art. 67 c. 1, CGS vigente, il richiamato preannuncio di reclamo alla società Castellina Scalo a mezzo invio di plico raccomandato in data 23.12.2019, dunque rispettando la tempistica ivi prevista (’..entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello in cui è svolta la gara alla quale si riferisce’). La Corte al riguardo non rileva alcuna anomalia procedimentale atteso che l’utilizzo di questa particolare forma di comunicazione appare corretta e in linea con i dettami della disposizione citata, che sancisce l’obbligo a carico del ricorrente di ‘trasmettere’ la dichiarazione di preannuncio alla controparte entro i termini previsti. Stesso discorso vale altresì per quanto riguarda il ricorso che risulta essere stato ‘depositato’ a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del GST il 24.12.2019, alle ore 11,35 e ‘trasmesso’ alla società Castellina Scalo con comunicazione raccomandata inviata in pari data, dunque anche in questo caso nel rispetto delle modalità previste dall’art. 67, c. 2, CGS e, soprattutto, in ottemperanza del termine previsto (‘..entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara’). Sotto tale aspetto, pertanto, le cesure mosse dalla reclamante appaiono destituite di fondamento, in quanto il Giudice di prime cure ha positivamente verificato, ai fini di una regolare e corretta instaurazione del procedimento, che la società Monteroni avesse adempiuto gli obblighi procedimentali su di essa incombenti. Passando al merito, l’eccezione sviluppata dalla reclamante è fondata e dunque merita accoglimento. Nel caso di specie è pacifico il fatto che sia stato commesso un errore nella compilazione della liste di gara da parte della società reclamante, la quale ha inizialmente consegnato una lista nella quale risultava presente il nominativo del n. 13 Capresi Guido, per poi, a seguito del riscontro effettuato dal direttore di gara, correggere (ancora una volta erroneamente) la lista medesima omettendo del tutto il nominativo del richiamato calciatore. Vero è, come rilevato dal Giudice di prime cure, che la redazione delle liste ed le eventuali operazioni successive di variazione e di completamento sono adempimenti che spettano, a mente dell’art. 61, c. 3, delle NOIF in via esclusiva alle società e non al direttore di gara, al quale non viene attribuita dalla richiamata normativa alcuna potestà di intervento volta a sanare eventuali irregolarità riscontrate nella compilazione delle liste, come nel caso di specie rilevate. Si tratta però di verificare se tali omissioni e/o irregolarità possano costituire, come statuito dal Giudice di prime cure, motivo per determinare la punizione sportiva della perdita della gara, in assenza di specifica previsione normativa e, soprattutto, in ragione del fatto che tale sanzione rappresenta la massima espressione punitiva per tutti quegli eventi che incidono, in maniera sostanziale, sul regolare svolgimento della partita. Nel caso di specie, come detto, è pacifico l’errore (peraltro reiterato) commesso dalla società nella redazione della lista di gara, ma tale erronea compilazione non ha ad avviso della Corte in alcun modo inciso sul regolare svolgimento della partita, poiché il direttore di gara, al quale spetta il compito di verificare, in ossequio al disposto di cui all'art. 61, c. 1, NOIF, la sussistenza dei requisiti preliminari per 'accedere al recinto di giuoco', ha accertato con esito positivo – anche dopo la conclusione dell’incontro (v. supplemento di rapporto di cui al referto gara), l’identità del calciatore Capresi Guido, peraltro calciatore regolarmente munito di tessera federale, e la giusta corrispondenza del documento identificativo del calciatore con quello presente nel blocco dei cartellini. Nel caso in esame, dunque, non si verte nell'ipotesi di posizione irregolare del calciatore (si ha posizione irregolare di un giocatore per problemi relativi al suo tesseramento a favore della società per la quale è sceso in campo, ovvero per squalifica non ancora scontata alla data della disputa della gara) che avrebbe legittimato la società a richiedere la punizione sportiva della perdita della gara, quanto invece nella fattispecie riguardante l'errata compilazione della lista di gara da parte della società Castellina Scalo, situazione che integra una mera irregolarità formale non idonea ad alterare i rapporti e gli equilibri tra le parti in contesa, e, dunque, non idonea a stravolgere il regolare andamento della partita. Vi è peraltro da considerare che nessuna rimostranza è stata sollevata dal Monteroni al momento della consegna della lista medesima (recante un giocatore in meno rispetto a quelli presenti sul recinto di gioco), né la stessa società risulta aver formulato all'arbitro tempestiva e sollecita richiesta al riguardo (ex art. 61, comma 2, NOIF), per cui non è possibile ipotizzare che alla società Monteroni sia stato impedito di eseguire un effettivo controllo in ordine alla regolare partecipazione alla gara dei singoli calciatori (la stessa infatti avrebbe potuto, anche a mente dell’art. 61, c. 4, NOIF, chiedere di ‘avere in visione dell’arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara’, nonché ‘di esigere che l’arbitro ritiri, ai fini dell’inoltro, al competente organo federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato’), né che alla stessa sia stato precluso di predisporre le eventuali contromisure sul piano tecnicotattico, essendo quest’ultima consapevole della presenza effettiva tra le riserve del calciatore n. 13. A questa conclusione la Corte giunge anche attraverso l'interpretazione sistematica dell'intera disposizione di cui all'art. 61 delle NOIF che, tra le altre cose, prevede espressamente, al comma 2, che ‘la mancata osservanza di tale adempimento (la consegna della copia all'altra squadra dell’elenco dei giocatori ammessi al recinto di giuoco ndr) non costituisce motivo di reclamo’, disposizione quest’ultima che la Corte ritiene gioco-forza applicabile anche alla meno rigorosa fattispecie prevista dal comma 3 del richiamato articolo, che contempla la mancata trascrizione delle variazioni all’elenco di gara. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Castellina Scalo, annulla la delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U.n. 43 del 23 gennaio 2020 afferente la decisione avverso la regolarità ed esito gara Castellina Scalo/Monteroni, valevole per il campionato regionale di 2^ categoria, ripristinando il risultato acquisito sul campo per 2 – 1 a favore della società Castellina Scalo; dispone la restituzione della tassa di reclamo in favore della società Castellina Scalo e ordina l'addebito della tassa di reclamo versata dalla società Monteroni nel procedimento di prime cure

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