C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 20/02/2020– Delibera – Gara Borgo a Mozzano – San Filippo (0-0) del 26.01.2020. Campionato di II Categoria. In C.U. n.44 del 30.01.2020 C.R.T.

Gara Borgo a Mozzano – San Filippo (0-0) del 26.01.2020. Campionato di II Categoria. In C.U. n.44 del 30.01.2020 C.R.T.

Reclama la società Borgo a Mozzano in relazione alla squalifica per 5 giornate di gara inflitta dal G.S. al calciatore Chiocchetti Matteo il quale “Espulso per doppia ammonizione si opponeva al provvedimento e quindi offendeva il D.G. Di Poi raggiunta la tribuna persisteva nel contegno offensivo verso l’arbitro”. La reclamante non contesta i fatti, anzi ammette la cattiva condotta del proprio tesserato, tuttavia ritiene eccessive le giornate di squalifica inflitte dal G.S. in quanto il Chiocchetti non avrebbe tenuto un comportamento violento nei confronti dei calciatori avversari ne tantomeno contro l’arbitro. Conclude chiedendo una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto già dichiarato in prime cure, sia pure aggiungendo alcuni particolari. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminati gli atti ufficiali, il reclamo e il supplemento di rapporto dell’arbitro, passa in decisione. I fatti non appaiono contestati per cui occorre unicamente verificare la congruità della sanzione inflitta al calciatore da parte del G.S. Il tema difensivo svolto dalla reclamante non viene considerato dal Collegio pertinente a quanto contestato dal G.S. in quanto nessuna violenza viene ascritta al Chiocchetti e quindi l’incentrare il reclamo su tale tema appare fuori dal thema decidendum. Per quanto attiene la congruità della sanzione, la stessa appare da ricalibrare in difetto, tenendo in considerazione il quantum riferito alla doppia ammonizione e quello relativo al reiterato comportamento offensivo verso l’arbitro sia in campo che, successivamente dalla tribuna, da parte del calciatore. A parere del Collegio il comportamento offensivo del predetto deve essere letto in un’unica scansione, per cui la sanzione inflitta deve essere ridotta nel suo ammontare. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del reclamo cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Chiocchetti Matteo per 4 giornate effettive di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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