C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 20/02/2020– Delibera – Reclamo proposto dalla Unione Sportiva Massese 1919 avverso la decisione del GS pubblicata in data 22.1.2020 (C. U. n. 47) relativa alla gara di Campionato allievi provinciali Massese – Valdottavo del 19.1.2020, con la quale il G.S.T. squalificava il calciatore Sgado Alessandro per cinque giornate effettive “Per condotta particolarmente violenta (cazzotto all’altezza dello zigomo) nei confronti di un avversario” ; ed il calciatore Roci Riza per due gare effettive.

Reclamo proposto dalla Unione Sportiva Massese 1919 avverso la decisione del GS pubblicata in data 22.1.2020 (C. U. n. 47) relativa alla gara di Campionato allievi provinciali Massese – Valdottavo del 19.1.2020, con la quale il G.S.T. squalificava il calciatore Sgado Alessandro per cinque giornate effettive “Per condotta particolarmente violenta (cazzotto all’altezza dello zigomo) nei confronti di un avversario” ; ed il calciatore Roci Riza per due gare effettive.

Con reclamo presentato nei termini avverso la decisione del G.S.T di cui in epigrafe, la Unione Sportiva Massese 1919 impugna i provvedimenti disciplinari chiedendone la revoca, assumendo come non commessi i fatti attribuiti ai propri tesserati. Deve preliminarmente dichiararsi inammissibile il ricorso proposto avverso la sanzione inflitta al calciatore Roci Riza, in quanto comminata in misura non superiore a due giornate di squalifica di gare effettive. Si esaminano pertanto i soli motivi posti a fondamento dell’impugnazione riguardante il calciatore Sgado Alessandro. La reclamante asserisce che il proprio tesserato si trovava in altra zona del campo rispetto a quella ove si sarebbe verificato l’illecito, e che pertanto non può essere stato lui a commetterlo; peraltro l’espulsione non gli sarebbe stata notificata in campo, tanto che lo stesso Sgado Alessandro, rimasto sul terreno di gioco, avrebbe siglato il gol del 4 a 3. Senza entrare nel merito del gesto violento né della sua dinamica, la società chiede la revoca del provvedimento adottato. Non è stata proposta istanza di audizione da parte della ricorrente.

Con supplemento del 4.2.2020, per quanto qui interessa, il D.G. precisa che al 30° del secondo tempo provvedeva a notificare la sanzione dell’espulsione dal campo mostrando il cartellino rosso, tra gli altri, anche al n° 9 della Massese Sgado Alessandro; finito il parapiglia creatosi in tale circostanza, accertato che gli espulsi avessero lasciato il campo, si verificavano altri accadimenti (si omettono) che caratterizzavano la gara. Il D.G., confermando le numerose espulsioni comminate al 30° del secondo tempo, da contezza di aver bene individuato il responsabile del gesto violento e di aver accertato l’abbandono del terreno di giuoco da parte dello tesso. Restano pertanto asserzioni indimostrate quelle contenute nel reclamo, prive di forza rispetto alla fede privilegiata del referto gara. Il ricorso deve essere respinto per tali motivi. P.Q.M. la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo della U.S. Massese 1919 e dispone l’acquisizione della tassa versata.

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