C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 20/02/2020– Delibera – 49 stagione sportiva 209/2020 Gara San Paolino Caritas – San Lorenzo Campi Giovani (3-2) del 18.01.2020. Campionato Terza Categoria. In C.U. n. 34 del 22 gennaio 2020 D.P. Firenze.

49 stagione sportiva 209/2020 Gara San Paolino Caritas – San Lorenzo Campi Giovani (3-2) del 18.01.2020. Campionato Terza Categoria. In C.U. n. 34 del 22 gennaio 2020 D.P. Firenze.

Reclama l’A.S.D. San Lorenzo Campi Giovani avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Firenze: “CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 22/5/2020 RUGI NERI (S.LORENZO CAMPI GIOVANI) Con il petto dava una spinta di media intensità al D.G. facendolo indietreggiare di circa un metro senza peraltro causargli dolore”. La Società reclamante non contesta il fatto addebitato, tuttavia ritiene la sanzione eccessiva in relazione alla condotta contestata al proprio calciatore. Il Collegio, presa visione della referto di gara, ritiene che tale condotta abbia avuto un contenuto eminentemente irriguardoso, avendo il calciatore la finalità sostanziale di protestare con il D.G. per una decisione tecnica assunta in precedenza, tanto è vero che l’episodio in questione si verifica a gioco ancora in svolgimento. Ciò premesso, tenuto conto del novellato art. 36 comma 1 lettera b) del C.G.S. il quale ha teso a contenere sensibilmente il minimo edittale per le condotte gravemente irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzino in un contatto fisico e considerati i precedenti giurisprudenziali dell’adita Corte per casi simili, la sanzione comminata dal G.S.T. risulta effettivamente eccessiva. Pur tuttavia il comportamento tenuto dal signor Rugi Neri deve essere censurato e risulta piuttosto grave, anche in considerazione della forza della spinta inferta che stoppa la corsa del D.G. e lo fa indietreggiare di circa un metro, quindi la relativa sanzione, pur dovendo essere contenuta come dapprima evidenziato, non potrà essere limitata al solo minimo edittale individuato dal succitato art. 36 C.G.S.. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della sanzione irrogata dal G.S.T. per la delegazione di Firenze riduce la squalifica inflitta al calciatore della A.S.D. San Lorenzo Campi Giovani Rugi Neri fino a tutto il 05.04.2020. Dispone restituire la tassa di reclamo ove versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it