C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 27/02/2020– Delibera – Reclamo proposto dalla Società A. C. Grignano U.S.D. in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. presso la delegazione Provinciale di Prato ha squalificato, fino al 5/7/2020, il Calciatore Rosati Diego. (C.U. n. 40/2020).

Reclamo proposto dalla Società A. C. Grignano U.S.D. in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. presso la delegazione Provinciale di Prato ha squalificato, fino al 5/7/2020, il Calciatore Rosati Diego. (C.U. n. 40/2020).

Il provvedimento sopraindicato, tempestivamente e ritualmente impugnato dal legale rappresentante della Società Grignano, è così motivato: ”Dopo aver rivolto frase offensiva al D.G. gli tirava volontariamente del fango colpendolo in tutto il corpo” Il reclamante descrive una serie di fatti che costituiscono, a suo dire attenuanti al comportamento del Calciatore e che, uniti ad una non meglio dimostrata accidentalità nel gesto imputato al Calciatore, dovrebbe, secondo richiesta, condurre a doverne sanzionare unicamente “la reazione verbale”. Si eccepisce inoltre il fatto che la sanzione, ritenuta eccessiva anche in relazione alla durata temporale dell’episodio, possa essere di pregiudizio per il prosieguo della carriera del Calciatore. Con richiesta di carattere istruttorio, infine il Presidente della Società chiede di poter essere ascoltato unitamente al Calciatore che, afferma, è dispiaciuto per l’accaduto. All’odierna adunanza viene ammesso unicamente il Presidente della Società non essendo il Calciatore parte nel procedimento per non aver sottoscritto il reclamo. Infatti come costantemente affermato da questa Corte, con principio che ha trovato conferma in una recente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, è parte chi è legittimato a proporre reclamo. Nella fattispecie il diritto è stato esercitato solamente dalla Società e non anche dal Calciatore – ed è soltanto essa a potere esercitare il diritto a richiedere di essere ascoltata, competendo peraltro al Giudicante la valutazione sull’opportunità o meno di accedere alla richiesta. Deve ancora osservare il Collegio come il Calciatore, minore di età e quindi privo della capacità di agire, avrebbe dovuto agli effetti del procedimento in corso essere rappresentato da uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale. Superata la richiesta istruttoria, questa Corte rileva che la difesa della Società reclamante, alla quale in sede di audizione è stata data lettura del supplemento di rapporto reso al Collegio dal D.G., ammette nella sostanza quanto addebitato al Calciatore indicando a difesa, a titolo di attenuanti, unicamente fatti riferibili in parte a fattori che appaiono essere del tutto estranei al comportamento sanzionato (tra l’altro ad esempio la pesantezza del campo e l’assenza di precedenti provvedimenti disciplinari comportanti espulsione a carico del calciatore) ed in parte ad una presunta mancanza di fair play da parte della Società avversaria in una fase di gioco.

Nessuna delle circostanze indicate rientra in quanto previsto dall’art. 13 del C.G.S., il cui contenuto determina l’eventuale applicazione di attenuanti, per cui i fatti contestati, posti a base del provvedimento del G.S.T., sono integralmente confermati e la decisione impugnata deve essere quindi esaminata esclusivamente sotto il profilo dell’entità della sanzione irrogata. Il G.S.T. ha assunto la decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dal C.G.S., sulla base del rapporto di gara che così descrive l’episodio: “ Rosati Donato: offese al D.G. (vaff.) e successivamente tira del fango contro di me prendendomi in tutto il corpo”. Siffatta descrizione, che non precisa in alcun modo come l’Arbitro sia stato colpito, da quale distanza ed in quale modo, non poteva che indurre il G.S.T. ad assumere la decisione nei termini di cui al provvedimento. Senonchè in sede di supplemento richiesto dalla Corte il medesimo Arbitro, letto il reclamo del quale gli è stata trasmessa copia, ha così precisato: “......e puntualizzo inoltre che il fango mi è stato tirato mentre il giocatore dopo l’epulsione, posizionato davanti a me lancia all’indietro seppur volontariamente del fango che mi raggiunge su tutto il corpo”. La precisazione del D.G. “…lancia all’indietro seppur volontariamente …”, a prescindere da una certa ermeticità dell’espressione usata, modifica l’originaria descrizione dell’episodio resa in sede di rapporto di gara per cui il Collegio ha ritenuto necessario chiedere, per le vie brevi, all’Arbitro ulteriori chiarimenti sull’episodio apprendendo che il lancio è avvenuto essendo il Calciatore di schiena ed è stato effettuato con la mano lateralmente. Le descrizioni del fatto successive al rapporto di gara, del tutte ignote quindi al G.S.T., inducono la Corte a poter applicare nei confronti del Calciatore quanto meno il beneficio del dubbio. Infatti l’aver lanciato il fango all’indietro e lateralmente non consente di poter affermare con assoluta certezza la volontà del Calciatore di attingere il D.G..che si trovava alle sue spalle. In ogni caso il comportamento del Calciatore è sanzionabile, ancorché si possa ad esso attribuire il significato di una vera e propria stizza, sia perchè contrario, in generale, ai doveri che un calciatore è tenuto ad osservare in ordine alle decisioni che l’Arbitro assume, sia perché un calciatore deve sempre tener conto delle conseguenze che il proprio comportamento può potenzialmente determinare. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, in accoglimento del reclamo, definitivamente pronunciando, riduce la squalifica inflitta al Calciatore Diego Rosati, comminandola fino al 20 aprile 2020. La tassa deve essere restituita.

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