C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 27/02/2020– Delibera – Reclamo proposto dalla società F.C. CHIUSDINO avverso la decisione del G.S pubblicata sul C.U. 38 del 12/2/2020 relativa alla squalifica per 3 gare del calciatore KOTA Eden.

Reclamo proposto dalla società F.C. CHIUSDINO avverso la decisione del G.S pubblicata sul C.U. 38 del 12/2/2020 relativa alla squalifica per 3 gare del calciatore KOTA Eden.

Con reclamo presentato nei termini avverso la decisione del G.S.T di cui in epigrafe, la F.C. Chiusdino avversa la sanzione del G.S., che muove dal referto gara con cui il D.G. riferisce che “al 9’ del 2° tempo durante un contrasto il numero 10 Kota Eden del Chiusdino colpiva con una gomitata al busto di media e intensità il numero 4 del Monteroni senza recare gravi danni fisici” La reclamante sostiene che la squalifica inflitta non sia congrua, pur ammettendo il fallo commesso dal proprio tesserato, asserendo che ciò che ha dato origine alla disputa conclusasi con il gesto punito, sia stato il fallo di reazione compiuto dal calciatore del Monteroni ai danni del Kota Eden. Chiede pertanto la riforma del provvedimento e la riduzione della sanzione. Con primo supplemento il D.G. conferma e precisa che “…durante un contrasto il numero 10 Kota Eden del Chiusdino colpiva con una gomitata al busto di media intensità il numero 4 del Monteorni…il contrasto subito dal numero 10 era regolare e la spinta portata dal giocatore del Monteorni è stata successiva alla gomitata”; chiesti ulteriori chiarimenti dalla Corte, con ulteriore supplemento del 21.2.2020, il D. G. precisa ancora “…il giocatore numero 10 Kota Eden del Chiusdino è stato espulso in seguito ad un battibecco in campo arrivato alle mani, causato dal fallo commesso in precedenza”. I documenti acquisiti e l’attività istruttoria svolta inducono la Corte a ritenere il reclamo meritevole di accoglimento. Il gesto incriminato e punito, peraltro commesso con intensità media e senza recare gravi danni fisici, va contestualizzato nell’azione di gioco ed in particolare deve collocarsi nell’ambito di un contrasto corso tra i due giocatori contendenti. Assume pertanto connotati tali da ritenere eccessiva e non proporzionata la sanzione inflitta. P.Q.M. La C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo della F.C. Chiusdino e per effetto riforma la decisione del G.S. e ridetermina la sanzione inflitta statuendo a carico del calciatore Kota Eden per due gare effettive con restituzione della tassa versata dalla reclamante.

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