C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 16/04/2020– Delibera – Oggetto: C.U. n. 43 del 23.01.2020 Reclamo del calciatore Marco Mariani (in proprio) avverso la squalifica fino al 23.07.2022 (2 anni e 6 mesi) e l’ammenda di euro 500,00 inflitte dal GST

Oggetto: C.U. n. 43 del 23.01.2020 Reclamo del calciatore Marco Mariani (in proprio) avverso la squalifica fino al 23.07.2022 (2 anni e 6 mesi) e l’ammenda di euro 500,00 inflitte dal GST

Con tempestivo reclamo il calciatore sig. Marco Mariani ricorre alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana chiedendo, per i motivi di seguito riassuntivamente esposti la revoca (e in ipotesi la riduzione) delle sanzioni al medesimo comminate dal GST con la seguente motivazione: ‘Per aver colpito il D.G. all’altezza di un orecchio con un pugno, procurandogli forte dolore e forte giramento di testa. Viene ulteriormente inflitta allo stesso l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 35 C/6 CGS. La sanzione inflitta viene considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi. Cessa con effetto immediato la sanzione inflitta a carico del calciatore MORI ROBERTO (Filattierese) di cui al Com. Uff. n. 41 del 09.01.2020’. Il reclamante nega di essere l’autore del gesto di violenza di cui al provvedimento impugnato, anche se ammette di aver partecipato, assieme ad alcuni dirigenti e compagni di squadra alle proteste arbitrali susseguenti alla mancata concessione di un calcio di rigore; proteste poi sfociate in un accerchiamento e in alcune spinte ai danni del direttore di gara. Precisa inoltre che, in tale contesto, il dirigente Antonio Volpi ‘sospinto da dietro da un’altra persona, e senza volerlo’ con la mano destra ha sfiorato l’orecchio destro del direttore di gara, il quale, impaurito per la situazione venutasi a creare, ha poi determinato la fine della partita. Precisa altresì che, in tale frangente, il sig. Mariani si trovava posizionato di fronte al direttore di gara, e non alle sue spalle, ragione per cui il medesimo ‘mai avrebbe potuto colpirlo all’orecchio destro’ poiché, tra l’altro, la mano sinistra era impegnata dalle scarpette. Evidenzia inoltre, al fine di rafforzare quella che è la tesi principale esposta con il reclamo, che l’arbitro è stato sì accerchiato e spintonato, ma che, comunque, le conseguenze subite dal direttore di gara sono state minimali; ciò in quanto l’arbitro non è caduto a terra, ha abbandonato il terreno di gioco in maniera autonoma e senza l’ausilio di terzi, non ha riportato traumi né problematiche ulteriori, tanto che successivamente neppure si è recato al Pronto Soccorso Ospedaliero. Tali evidenze dimostrano, pertanto, a parere del ricorrente, ‘l’assoluta pochezza di quanto avvenuto’, peraltro riferibile unicamente alla persona del dirigente Antonio Volpi, il quale, come da dichiarazione dal medesimo sottoscritta prodotta dal reclamante, ammette ‘di essersi avvicinato all’arbitro in tono minaccioso, ma solo con l’intenzione di spingerlo, salvo poi toccarlo con la mano destra essendo a sua volta spinto da dietro’. Gesto che, ad avviso del reclamante, non può essere annoverato nell’ambito delle condotte di violenza. Il Mariani infine, ritenendo che la questione necessiti ‘una valutazione più approfondita degli accadimenti mediante l’utilizzo di quegli ampi poteri di indagine che competono agli organi di Giustizia federali’, chiede che la Corte disponga la convocazione del direttore di gara. Esaminato il ricorso, gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo, la Corte ha richiesto, e poi acquisito, dall'ufficiale di gara un supplemento di rapporto per meglio comprendere i fatti e, in particolare, non essendo state esplicitate nel provvedimento impugnato, le ragioni ed i motivi per cui il GST avesse disposto la revoca della squalifica, originariamente, inflitta ex art. 5, c. 2, CGS a carico del capitano Mori Roberto (C.U. n. 41 del 09.01.2010), per applicarla al calciatore Mariani Marco (C.U. n. 43 del 23.01.2020). Nel fascicolo di prime cure non risultava infatti allegata la dichiarazione, successivamente pervenuta dalla segreteria del GST, con la quale il Presidente della società Filattierese, in data 15.01.2020 aveva comunicato allo stesso GST che il Comando Carabinieri di Pontremoli (MS) lo aveva informato 'di aver individuato l'autore del presunto atto di cui sopra nella figura di Marco Mariani..[..]'. Dalla lettura del supplemento di rapporto la Corte ha inoltre appreso la circostanza che l'ufficiale di gara è stato convocato dai Carabinieri di Pontremoli per visionare un video, dall'esame del quale ha potuto individuare nella persona del Mariani Marco l'autore del gesto di violenza ('pugno all'orecchio'). Alla luce di quanto sopra, la Corte ha dunque ritenuto di approfondire la questione disponendo di convocare presso di sé il direttore di gara, al fine di avere chiarezza sui fatti, non solo per quanto avvenuto sul campo di gara, ma anche per quanto avvenuto successivamente, con particolare riferimento alle ragioni ed ai motivi per cui le Forze dell'Ordine avevano determinato la sua convocazione in caserma. In sede di audizione l'arbitro, richiesto di chiarire i fatti, ha confermato di essere stato convocato dai CC di Pontremoli per visionare un video dagli stessi acquisito sui fatti di cui si discute.

Il D.g. ha inoltre dichiarato di aver potuto constatare che Marco Mariani è l'autore del gesto di violenza, affermando comunque, a precisa domanda, che il nominativo di tale persona gli è stato indicato dai CC. Esclude, in ogni caso, che la persona responsabile del gesto possa essere il dirigente Antonio Volpi, confermando (in ogni caso) di aver patito, in conseguenza del colpo ricevuto, un forte dolore, pur non essendosi recato al Presidio di primo soccorso Così chiariti i fatti, la Corte passa a decisione. L'istruttoria di causa ha permesso di verificare, a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla Corte, che l'arbitro non ha riconosciuto la persona responsabile del gesto di violenza posto in suo danno. Il direttore di gara, infatti, a precisa domanda del Collegio, ha dichiarato di aver potuto constatare che il calciatore autore del gesto fosse Mariani Marco, solo perchè tale nominativo gli era stato indicato dalle Forze dell'Ordine. Alla luce di tali risultanze istruttorie, la Corte ritiene che il provvedimento impugnato non possa 'reggere l'urto' delle contestazioni ed eccezioni sollevate dal reclamante, in riferimento alla corretta identificazione del soggetto responsabile del gesto di violenza. Le dichiarazioni rese dal direttore di gara, infatti, non appaiono adeguatamente circostanziate, né le stesse appaiono reggersi su motivazioni (e presupposti di fatto) certe, chiare e logiche in ordine a chi sia stato effettivamente l'autore del gesto di violenza. Il Collegio deve invece dare evidenza del fatto che le affermazioni rese dall'arbitro, anche in sede di audizione, fortificano il convincimento che le stesse non siano frutto di un ricordo dei fatti genuino, quanto invece figlie di un condizionamento esogeno (per suggerimento) avvenuto a seguito dell'intervento dei CC. Corrobora tale convincimento la circostanza che l'arbitro, neppure a seguito della visione del filmato, sia riuscito ad identificare, con certezza, chi fosse l'autore del gesto di violenza. In quest'ottica, pertanto, la Corte non può fare altro che prendere atto della impossibilità di identificare, con granitica certezza, chi sia stato il soggetto responsabile del gesto di violenza, dovendo tra l'altro rilevare che, seppur nella consapevolezza del corretto operato delle Forze dell'Ordine, allo stato risulta del tutto ignota l'origine e la provenienza del filmato sottoposto alla visione del direttore di gara, così come non è dato sapere se tale filmato, ai fini della declaratoria di autenticità, faccia parte di un fascicolo di indagine aperto presso la Procura della Repubblica territorialmente competente. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene non sussistere le condizioni per poter attribuire la responsabilità esclusiva del gesto di violenza a carico del calciatore Marco Mariani, poiché, si ripete, le prove versate in atti hanno permesso di individuare con certezza l'autore del gesto. Le dichiarazioni arbitrali, come detto, appaiono condizionate da un elemento esogeno, finendo per apparire le stesse non del tutto convincenti. In tale contesto, dunque, la Corte, nutrendo dubbi sul percorso volto ad identificare il soggetto responsabile del gesto di violenza e stante il venire meno, limitatamente a questo profilo, il carattere fidefaciente delle dichiarazioni arbitrali, ritiene indispensabile inviare gli atti alla Procura Federale perchè accerti ed individui la persona/e responsabile/i del gesto di violenza nei confronti dell'arbitro. Conseguentemente a quanto sopra, si procede a revocare la sanzione impugnata (sia principale che accessoria) posta a carico del calciatore Marco Mariani, inviando gli atti al GST perchè quest'ultimo sanzioni, al fine di non rendere impunito l'atto di violenza (in ordine alla cui natura si ritiene essere raggiunta la prova), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, CGS il calciatore capitano al momento del fatto. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in riforma del provvedimento impugnato, revoca la squalifica e l'ammenda comminate al calciatore Marco Mariani di cui al CU n. 43 del 23.01.2020; dispone l'invio degli atti al GST affinchè sia sanzionato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma, 2, CGS il calciatore capitano della società Filattierese al momento del fatto; dispone altresì l'invio degli atti alla Procura Federale perchè accerti ed individui la persona/e responsabile/i del gesto di violenza nei confronti dell'arbitro. Ordina non disporsi l’addebito della tassa di reclamo.

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