C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 16/04/2020– Delibera – Gara Croce Verde Viareggio – Trebesto (1-3) del 17 febbraio 2020. Campionato terza categoria In C.U. n. 55 del 19 febbraio 2020 D.P. Lucca. Reclama la A.S.D.C. Popolare Trebesto avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Lucca:

Gara Croce Verde Viareggio – Trebesto (1-3) del 17 febbraio 2020. Campionato terza categoria In C.U. n. 55 del 19 febbraio 2020 D.P. Lucca. Reclama la A.S.D.C. Popolare Trebesto avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Lucca:

“A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 1.000,00 (C. POPOLARE TREBESTO) Per fatti violenti dei propri sostenitori. Al 25° minuto del secondo tempo circa quaranta sostenitori lanciavano in campo materiale esplodente a pochi passi dall’assistente di parte della società ospitante che in conseguenza della forte deflagrazione accusava dolore all’orecchio. Conseguentemente l’assistente veniva invertito di posizione. Al termine della gara gli stessi lanciavano ripetutamente all’interno dell’area annessa agli spogliatoi fumogeni che, a causa dell’intensità del fumo emanato, ritardavano il rientro del D.G. negli spogliatoi. Inoltre tali sostenitori tentavano di accedere al recinto di gioco aggrappandosi alla recinzione ed al cancello, pertinenze che venivano colpite con calci e pugni e, conseguentemente, danneggiate. In considerazione di quanto sopra il D.G. contattava le Forze dell’ordine che, giunte prontamente in loco, dovevano richiedere ulteriori rinforzi per ristabilire l’ordine, necessitando di circa 50 minuti di tempo. Fatti da considerarsi di particolare gravità in ragione del risultato di vittoria ottenuto dalla Società.”. La Società reclamante non nega che vi sia stato il lancio di un petardo, tuttavia lo stesso sarebbe stato lanciato all’esterno del recinto di gioco ed in particolare il D.G. non avrebbe effettivamente visto il lancio del petardo, tantoché la scambio di posizione dell’assistente di parte sarebbe avvenuto solo a seguito di una espressa richiesta da parte di quest’ultimo. Precisa inoltre che comunque l’utilizzo del materiale esplodente sarebbe avvenuto esclusivamente per scopi coreografici, senza alcun intento violento.

Per quanto riguarda gli accadimenti che hanno avuto luogo al termine della gara la Società reclamante, pur non negando che si fossero riscaldati gli animi dei propri sostenitori, afferma che tale circostanza sarebbe stata unicamente una reazione alla condotta di un calciatore avversario il quale dapprima rifiutava il saluto di fai play di fine gara e successivamente rivolgeva un ”saluto romano” ai propri sostenitori, gesto quest’ultimo assolutamente contrario ai valori ispiratori della Società Trebesto. Di guisa che tale reazione nulla avrebbe avuto a che vedere con il risultato acquisito sul campo. Infine rileva che già dopo circa 10 minuti dal termine della gara la situazione sarebbe già tornata tranquilla, infatti i Carabinieri rimanevano a circa 30 metri dal luogo di assembramento non intervenendo in alcun modo e verosimilmente i rinforzi erano stati chiamati precedentemente in via per così dire preventiva. Chiede pertanto una riduzione della sanzione che ritiene eccessiva rispetto a quanto effettivamente accaduto. Formula infine richiesta di audizione. Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma l’esplosione del petardo all’interno del terreno di gioco attestato dal fatto che l’assistente di parte gli mostrava il petardo esploso, conseguentemente il medesimo D.G. invertiva detto assistente. Per quanto riguarda i fatti verificatisi a fine gara, l’Arbitro non è in grado di riferire se i sostenitori siano stati in qualche modo provocati in quanto concentrato ad osservare le condotte poste in essere dagli stessi in relazione alle quali conferma quanto già riportato nel rapporto di gara. Afferma che effettivamente con l’arrivo della prima pattuglia dei carabinieri, che ha avuto luogo dopo circa 10 minuti dal termine della gara, i tifosi ospiti lasciavano l’impianto di gioco e le forze dell’ordine ripristinavano l’ordine pubblico. Alla riunione del 06 marzo 2020 era presente la Società Trebesto a mezzo di proprio rappresentante, il quale, reso edotto delle ulteriori osservazioni del D.G., si riportava al reclamo confermando come l’Arbitro non abbia visto il punto in cui il petardo era effettivamente esploso e l’inversione dell’assistente di parte fosse avvenuta solo dietro richiesta di quest’ultimo. Ammette che a fine gara ci sia stato un confronto accesso dei propri sostenitori con i calciatori avversari pur ribadendo la provocazione, ritenuta particolarmente grave. Precisa infine che nel momento in cui l’Arbitro chiamava il 112 la situazione era sostanzialmente già tornata tranquilla. Preliminarmente occorre osservare che ai sensi dell’art. 25 comma 3 del C.G.S. “le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere”, pertanto, se per la violazione della norma è sufficiente anche la sola introduzione di materiale pirotecnico in un impianto sportivo, la disquisizione relativa all’effettivo punto in cui il petardo è esploso appare irrilevante, mentre la stessa Società reclamante ammette che comunque un petardo sia esploso e che ciò sia avvenuto all’interno dell’impianto. Tra l’altro appare credibile che la deflagrazione sia avvenuta vicino all’assistente di parte, in quanto quest’ultimo, come riferito nel supplemento, consegnava nell’immediatezza al D.G. il petardo esploso. Allo stesso modo non risulta in dubbio l’accensione di fumogeni al termine della gara, utilizzo che, al di là di quale ne sia stato lo scopo (ad esempio festeggiamenti per la vittoria), ricade comunque nell’ambito di applicazione della norma succitata. Non risulta provata la circostanza attenuante invocata e relativa alla provocazione, in quanto l’Arbitro non è in grado di riferire alcunché sul punto, mentre il medesimo conferma i calci e le spinte inferte dai sostenitori alla rete perimetrale. Pare invece accertato che la situazione generale sia ritornata alla calma dopo circa 10 minuti e comunque con l’arrivo della prima pattuglia dei Carabinieri e non dopo 50 minuti come invece indicato dal G.S.T. nella propria motivazione, cosicché risulta sostanzialmente confermato che l’intervento dei rinforzi abbia avuto una funzione esclusivamente preventiva anche in considerazione del numero dei sostenitori presenti. Non appare condivisibile inoltre l’aggravante, sempre indicata dal G.S.T. nella propria motivazione, relativa al risultato favorevole acquisito sul campo. Alla luce di quanto sopra evidenziato occorre verificare se la sanzione comminata appaia congrua o meno. In via preliminare occorre rilevare che il comma 7 dello stesso art. 25 del C.G.S., per le violazioni di cui al comma 3, prevede un’ammenda minima di 500 euro ed è su tale base che il Collegio deve effettuare le proprie valutazioni. Orbene nel caso di specie possono ravvisarsi alcuni elementi tali da determinare un aggravamento della sanzione base, così l’utilizzo di materiale pirotecnico sia nel corso della gara che al termine della stessa, l’esplosione del petardo vicino all’assistente di parte oltre alla condotta del pubblico al termine della gara che comunque dovrà essere presa in considerazione nella determinazione della sanzione. D’altra parte, rispetto a quanto contestato dal G.S.T., è stato accertato che la situazione era tornata tranquilla dopo circa 10 minuti e comunque con l’intervento di una sola pattuglia, inoltre l’aggravante richiamata per il risultato di vittoria non deve essere presa in considerazione. Ciò premesso, pur dovendo le condotte poste in essere dai sostenitori della Società Trebesto sicuramente stigmatizzate e sanzionate, tuttavia, per quanto sopra argomentato, l’ammenda inflitta dal G.S.T. appare eccessiva e deve essere in parte ridotta P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della decisione assunta dal G.S.T. riduce l’ammenda ad €.800,00 (ottocento/00). Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

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