C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 16/04/2020– Delibera – Gara Isolotto – Olmoponte Arezzo (1-4) del 02 febbraio 2020. Campionato Under 17 Allievi Regionali. In C.U. n. 45 del 06 febbraio 2020 C.R. Toscana. Reclama la U.P.D. Isolotto avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana:

Gara Isolotto – Olmoponte Arezzo (1-4) del 02 febbraio 2020. Campionato Under 17 Allievi Regionali. In C.U. n. 45 del 06 febbraio 2020 C.R. Toscana. Reclama la U.P.D. Isolotto avverso l’ammenda inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana:

“A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA EURO 600,00 (ISOLOTTO) Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. parte gara e termine. Per aver consentito a persone estranee di accedere al recinto di gioco a fine gara ove le stesse rivolgevano ai calciatori ospiti frasi offensive e minacciose. Per avere uno di detti estranei afferrato l’arbitro per un braccio, rivolgendogli frase irriguardosa.”. La Società reclamante non nega il contegno offensivo tenuto da parte di propri sostenitori presenti in tribuna durante la gara, tuttavia intende precisare che a fine gara era presente il custode dell’impianto a piantonare l’ingresso del recinto di gioco, tuttavia “un signore di mezz’età”, approfittando dell’uscita di due giocatori verso l’esterno, avrebbe eluso la presenza di detto custode intromettendosi nel recinto di gioco, nonostante ciò – sempre a detta della Reclamante – tale soggetto non sarebbe venuto in contatto con il D.G. in quanto subito fermato da alcuni tesserati della Società Isolotto. Nega che siano state rivolte frasi offensive ai calciatori ospiti. Chiede pertanto una riduzione della sanzione che ritiene sproporzionata rispetto agli episodi contestati. Formula infine richiesta di audizione. Richieste al D.G. osservazioni in merito al contenuto del reclamo, lo stesso conferma il contatto con il soggetto estraneo penetrato all’interno del recinto spogliatoi così come già descritto nel rapporto di gara, precisando come l’allontanamento del predetto sia in realtà avvenuto soltanto dopo esplicita richiesta dello stesso Arbitro. Conferma altresì le offese rivolte dai sostenitori nei confronti dei tesserati della squadra ospite. Ancorché ritualmente convocata per la riunione del 06 marzo 2020, nessuno compariva per l’U.P.D. Isolotto. Gli addebiti contestati risultano sostanzialmente confermati dagli atti ufficiali. La stessa Società reclamante non nega le offese e le minacce rivolte al D.G. durante la gara, mentre per quanto riguarda gli episodi verificatisi alla fine della stessa, questi ultimi vengono confermati dall’Arbitro in maniera piuttosto circostanziata anche nel supplemento reso su richiesta della Corte, conseguentemente, in ragione della forza privilegiata che deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni del D.G. e considerato che comunque nel reclamo non si rinvengono elementi tali da far emergere dubbi sulle medesime, i fatti debbono appunto ritenersi integralmente comprovati così come contestati. Pur tuttavia, ancorché gli addebiti de quibus siano senz’altro da censurare e sanzionare, tuttavia l’ammenda inflitta dal G.S.T. appare eccessiva in ordine a quanto in concreto verificatosi. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo ed in parziale riforma della decisione assunta dal G.S.T. riduce l’ammenda ad €.400,00 (quattrocento/00). Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it