C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 63 del 26/06/2020– Delibera – – Gara Albinia – Scarlino Calcio (1-1) del 16.02.2020. Campionato Prima Categoria. In C.U. n. 48 del 20 febbraio 2020 C.R. Toscana.

- Gara Albinia – Scarlino Calcio (1-1) del 16.02.2020. Campionato Prima Categoria. In C.U. n. 48 del 20 febbraio 2020 C.R. Toscana.

Reclama in proprio il sig. Guglione Luca avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana: “A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 1/6/2020 GUGLIONE LUCA (SCARLINO CALCIO) Per aver protestato contro una decisione arbitrale ed aver colpito con una spallata il D.G. all’altezza della spalla, senza procurargli dolore.” Il reclamante evidenzia innanzitutto la tensione agonistica che fin da subito aveva contraddistinto la gara stante l’importanza del risultato in termini di classifica. In tale contesto, in conseguenza di una decisione tecnica del D.G. ritenuta alquanto dubbia da parte dello Scarlino, lo stesso D.G. veniva avvicinato da numerosi giocatori di detta squadra, tra i quali vi era anche il Guglione il quale avrebbe teso una mano verso la spalla dell’Arbitro sfiorandolo, con l’intento di richiamarne l’attenzione. Alla notifica del provvedimento disciplinare il calciatore avrebbe lasciato il terreno di gioco senza protestare. In relazione alla condotta che il reclamante assume di aver effettivamente posto in essere, ritiene la sanzione eccessiva e sproporzionata, in quanto la succitata condotta non può essere considerata violenta e deve, casomai, essere inquadrata nell’art. 36 C.G.S. che, con riferimento alle condotte gravemente irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara e che si concretino anche in un contatto fisico, prevede la sanzione minima di 4 giornate. Lamenta che il G.S. non abbia tenuto conto delle circostanze attenuanti, che nel caso di specie sarebbero rappresentate dalla condotta del tutto composta avuta dal calciatore dopo l’adozione del provvedimento di espulsione. Richiama alcuni precedenti giurisprudenziali – a suo dire – assimilabili al caso di specie e chiede in ogni caso una riduzione della sanzione.

Richieste osservazioni integrative al D.G. alla luce del reclamo proposto, lo stesso ribadisce quanto già riportato in sede di prima refertazione, precisando come il Guglione per raggiugerlo ha percorso una distanza di circa 20-25 metri e confermando che il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco senza protestare. Nonostante il reclamo de quo sia stato ritualmente presentato in data 21.02.2020, il gravame ha potuto essere esaminato dall’adita Corte soltanto alla riunione del 19 giugno 2020 in quanto, con provvedimento adottato nel C.U.178/A della F.I.G.C. del 09 marzo 2020, venivano sospesi tutti i termini riguardanti il presente procedimento ed in ogni caso i noti provvedimenti governativi determinati dall’emergenza sanitaria Covid-19, limitavano anche la possibilità di riunione della Corte medesima. D’altra parte con il C.U. n. 51 del 05 marzo 2020 del C.R.T. e successive proroghe veniva disposta la sospensione dei campionati, mentre nulla veniva normato circa un’eventuale sospensione anche dell’esecuzione delle sanzioni pendenti quali quella oggi in esame. Se ciò è vero, come è vero, pur dovendosi osservare che ciò potrebbe porre, con riferimento alle sanzioni comminate a tempo, dei problemi sotto il profilo dell’afflittività della sanzione stessa, stante appunto la citata sospensione delle competizioni sportive, nonché con riferimento al generale principio di uguaglianza che deve necessariamente connotare anche l’ordinamento domestico, potrebbe determinare una sostanziale disparità di trattamento con le squalifiche comminate a giornate le quali invece non “trarrebbero utilità” dalla sospensione, deve concludersi quanto segue. La sanzione in esame terminava in data 01.06.2020 e pertanto al momento dell’esame del gravame, avvenuto il 19.06.2020, il Collegio, pur ritenendo verosimilmente la squalifica eccessiva in relazione all’addebito, non può che dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana dichiara la cessazione della materia del contendere. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.

 

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