C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 63 del 26/06/2020– Delibera – Oggetto: reclamo proposto dalla SSD Virtus Asciano avverso la squalifica per 12 mesi inflitta dal Giudice Sportivo di Siena al calciatore Mattia Bari – C.U. n. 39 del 19 febbraio 2020.

Oggetto: reclamo proposto dalla SSD Virtus Asciano avverso la squalifica per 12 mesi inflitta dal Giudice Sportivo di Siena al calciatore Mattia Bari - C.U. n. 39 del 19 febbraio 2020.

Con rituale reclamo la SSD Virtus Asciano ha impugnato il provvedimento di squalifica fino alla data del 19 febbraio 2021 (12 mesi), inflitto dal giudice Sportivo di Siena al calciatore Mattia Bari con la seguente motivazione: 'Il giocatore è stato espulso, in corso di gara, per somma di ammonizioni. A fine gara, mentre il Dg e i giocatori di entrambe le squadre rientrano negli spogliatoi, il Bari va a colpire con un pugno al volto un giocatore avversario. Il pugno è di forza tale da procurare un taglio al labbro inferiore del giocatore colpito con sanguinamento e gonfiore. A questo punto un altro giocatore avversario si avvicina nel tentativo di fermare quanto sta accadendo, ma, senza riuscire, nell'intento, riceve, a sua volta, tre ulteriori pugni in pieno volto dati con notevole forza e tali da procurargli lesioni all'altezza del mento, della guancia e dello zigomo con conseguente fuoriuscita di sangue e gonfiore. Solo l'intervento di alcuni dirigenti di entrambe le squadre ha consentito di interrompere la violenza. Ai fini della sanzione è tenuta in considerazione la premeditazione consistente nell'avere atteso la fine della gara per poi dare sfogo all'intento aggressivo'. La reclamante chiede, in primis, che il direttore di gara ricostruisca per intero la dinamica fattuale in ragione della quale il calciatore Mattia Bari è stato sanzionato, precisando, con maggiore rigore, i fatti e le circostanze immediatamente precedenti l'accaduto, nonché 'con quali modalità il n. 15 del Cortona Camucia sarebbe intervenuto per “separare i ragazzi” e quali erano le condotte dei “ragazzi”'. Rileva infatti che nel referto arbitrale non vi è traccia di quanto avvenuto in epoca precedente alla colluttazione intervenuta tra il Bari, da una parte, ed altri giocatori del Cortona Camucia, dall'altra. Evidenzia al riguardo che, a seguito di una corretta ricostruzione dei fatti da parte del D.g., potrebbe emergere la circostanza che il Bari è stato 'colpito con una testata al volto da un calciatore del Cortona Camucia che stava uscendo dal campo'. Episodio che ha poi determinato la reazione del Bari e la successiva colluttazione con gli avversari. Allega, a supporto di tale attestazione, il verbale del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti della Valdichiana, dal quale si evincerebbe che il Bari ha subito, oltre alla testata di cui sopra, un ulteriore pugno al volto. In secondo luogo, la società contesta il provvedimento impugnato poiché la sanzione è stata erroneamente calibrata sul presupposto dell'aggravante della premeditazione.

Aggravante che a dire della reclamante è inammissibile e che, comunque, non ha ragione di esistere: vuoi perchè nel CGS in vigore le circostanze aggravanti sono tutte codificate all'art. 14, elenco nel quale non risulta la premeditazione: dunque, il Giudice di prime cure avrebbe illegittimamente contestato al calciatore un'aggravante non prevista dal Codice di rito; vuoi perchè in atti non emergono fatti e circostanze che avrebbero potuto, anche solo astrattamente, dare luogo ad una premeditazione nell'agire del calciatore. Il referto di gara infatti descrive la condotta del Bari dal momento del pugno (con il quale ha attinto il n. 9 Mura Giovanni del Cortona Camucia) in poi e, in tale contesto, non si può rinvenire la prova di un radicamento e di una persistenza in un apprezzabile lasso di tempo del proposito aggressivo del calciatore (vedi premeditazione n.d.r.), non potendo peraltro tale radicamento e persistenza essere desunti da elementi aventi carattere indiziario. Sostiene infine la reclamante che, contrariamente a quanto valutato dal Giudice di prime cure, al caso di specie si potrebbe applicare l'attenuante prevista dall'art. 13, comma, lett. a), CGS, per avere il Bari agito in reazione ad un comportamento o ad un fatto ingiusto rappresentato dall'aggressione fisica subita, documentata e descritta. In via istruttoria la società produce il verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale Riuniti della Valdichiana, attestante le lesioni subite dal Bari, nonché alcune dichiarazioni scritte che testimoniano quanto avvenuto al termine della gara. Sempre in via istruttoria la società chiede di essere sentita personalmente e/o a mezzo del proprio difensore dall'Organo Giudicante. In esecuzione di detta richiesta la Corte ha provveduto a convocare la reclamante per la data del 19 giugno 2020, ove ha avuto luogo l'udienza di discussione del ricorso. In detta udienza, la reclamante, presente a mezzo del proprio difensore munito di regolare delega, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha ribadito l'inesistenza di fatti e circostanze sulle quali poter ritenere sussistente l'aggravante della premeditazione, insistendo, anche per gli ulteriori motivi esposti nel ricorso, per la riduzione della sanzione. Terminata l’udienza, la Corte si è riunita in camera di consiglio per deliberare sulle sorti del reclamo. Il primo motivo di doglianza è infondato. La ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara con gli atti ufficiali consente al Collegio di poter ritenere sussistente, senza alcun margine di dubbio, la responsabilità del calciatore per i fatti contestati. A prescindere dalla circostanza, peraltro non provata, che il Bari sia stato colpito con un testata dal calciatore n. 9 del Cortona Camucia, lo stesso Bari appare, dalla lettura degli atti ufficiali, il principale protagonista della vicenda in esame, avendo il medesimo partecipato fattivamente sia alla fase di discussione che ha preceduto la ‘colluttazione’ (‘a fine gara mentre abbandonavo il terreno di gioco, mi trovavo a circa otto metri dagli spogliatoi, la mia attenzione viene attratta dalle urla provenienti dalla zona davanti agli spogliatoi e riesco a vedere il n. 9 Bari Mattia (V. Asciano) testa a testa con il n. 9 Mura Giovanni (Cortona Camucia’), sia alla fase successiva, esecutiva del proprio intento lesivo, attingendo con un pugno al viso il Mura Giovanni (‘Mentre mi avvicinavo, dopo circa cinque secondi che avevo notato l’inizio della discussione tra i due tesserati, mi trovavo a circa quattro metri quando il Bari Mattia colpiva sul labbro con un pugno il Mura Giovanni con una notevole forza tale da procurargli un taglio sul labbro inferiore con conseguente fuoriuscita di sangue’) e, successivamente, con tre pugni al volto il Vignali Francesco (‘Nell’immediatezza dopo circa tre secondi dal colpo ricevuto…,interveniva il n. 15 Vignali Francesco (Cortona Camucia)…….ponendo il suo corpo fra i due e usando le mani per portare con sé il Mura Giovanni, suo compagno di squadra. Non riuscendo nell’intento, il Vignali Francesco riceveva dal Bari Mattia tre pugni in pieno volto, con una forza tale da procurargli lesioni sul volto; all’altezza del mento; all’altezza della guancia e all’altezza dello zigomo, con conseguente fuoriuscita di sangue e gonfiore’), reo di essere intervenuto a separare i due giocatori. Dall’esame delle risultanze arbitrali non emerge inoltre la circostanza, sostenuta dalla reclamante, che il Bari Mattia sia stato preventivamente attinto con una testata al volto dal giocatore avversario Mura Giovanni. Né, per detti fini, il Collegio ritiene di dover valorizzare le dichiarazioni scritte allegate dalla reclamante, che si pongono in contrasto con il materiale probatorio versato in atti. L’Arbitro ha infatti ricostruito in modo chiaro, compiuto e temporalmente specifico i singoli momenti immediatamente precedenti alla fase esecutiva dell’atteggiamento di violenza del Bari nei confronti del Mura, evidenziando di aver visto i due giocatori in questione trovarsi ‘testa a testa’, nulla aggiungendo al riguardo se non il fatto che il Bari ha poi attinto il Mura con un pugno al volto. Non vi è dunque in atti alcuna prova del fatto che il Mura abbia colpito con una testata il Bari. Viene così a cadere la tesi fattuale sostenuta dalla reclamante e, conseguentemente, la sussistenza dell’invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13 CGS, per aver agito il Bari in reazione a comportamento ingiusto altrui.

Merita invece accoglimento il secondo motivo di reclamo. Devesi anzitutto rilevare che l’iter seguito dal Giudice di prime cure concernente la valutazione della contestata (ma non prevista nell’art. 14 CGS) aggravante della premeditazione sia tutto sommato coerente con le disposizioni normative, atteso che il Giudice è chiamato a valutare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, ‘Valutazione delle circostanze’, comma, 2, ‘soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono’ non solo le ‘circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione’, ma anche ‘l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole’. Si ritiene pertanto che una lettura coerente e non distorta della disposizione in esame non possa che propendere per l’ammissibilità di una valutazione extra da parte del Giudice, nel senso che lo stesso possa spingersi e andare oltre la mera elencazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 14 CGS, con una valutazione finalizzata a valutare finanche ‘l’intensità del dolo e del grado della colpa e le circostanze inerenti la persona del colpevole’. Si potrebbe obbiettare al riguardo che tale norma appare riferirsi esclusivamente alle ipotesi di ‘concorso di persone’, così come indicato nella prima parte della citata disposizione. Tale obbiezione non è - ad avviso del Collegio – condivisibile, poiché se effettivamente si adottasse tale criterio interpretativo, limitando l’applicazione alle sole ipotesi di ‘concorso di persone’, si finirebbe per determinare una disparità di trattamento sanzionatorio in base al fatto che la fattispecie sottoposta all’esame del Giudice riguardi o meno un concorso di persone. Tale disposizione deve, in definitiva, essere letta ed interpretata in modo coerente e sistematico, nel rigoroso rispetto del basilare principio di uguaglianza di trattamento. Una volta appurato ciò, si tratta di verificare nel merito, alla luce delle contestazioni mosse dalla reclamante, se l’aggravante contestata della premeditazione (o maggior intensità del dolo n.d.r.) sia stata applicata legittimamente dal primo Giudice. In tale caso l’opinione del Collegio non può che essere negativa. Le risultanze arbitrali non danno conto ed esistenza di circostanze e/o fatti in ragione dei quali si possa ritenere sussistente l’aggravante della premeditazione così come applicata dal Giudice di prime cure. Quest’ultimo appare infatti aver (erroneamente) dedotto la sussistenza di un atteggiamento di premeditazione nell’agire del Bari sul presupposto di fatto che il giocatore è stato espulso al 46’ del secondo tempo, e che lo stesso ha atteso l’uscita dei giocatori dal recinto di gioco per dare sfogo al proprio intento aggressivo. Tale statuizione è evidentemente frutto di un’errata valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di prime cure, poiché nel referto di gara, si ripete, non vi è traccia di circostanze e fatti dai quali poter desumere, in modo oggettivo, una premeditazione del Bari. Né tali fatti e/o circostanze sono emerse dalla ricostruzione dei fatti offerta alla Corte con il supplemento di rapporto arbitrale. Il Giudice di prime cure ha dunque ritenuto, in modo aprioristico e pregiudiziale, di dover contestare al calciatore l’aggravante della premeditazione sulla base di un presupposto di fatto (l’attesa del giocatore fuori dal campo di gioco) che, tra l’altro, si presta, proprio per l’assenza di antecedenti logici e causali, a diverse interpretazioni. Credibile appare sotto questa prospettiva la tesi sostenuta dalla reclamante secondo cui il Bari, espulso pochi attimi prima della fine della gara, stesse attendendo i compagni per gioire della vittoria conquistata sul campo ((1-0) contro una squadra più quotata. Giova a sostegno di tale ricostruzione anche la circostanza per cui il Bari è stato espulso al 46’ per somma di ammonizioni (per semplici falli di gioco), e il brevissimo lasso di tempo intercorso tra l’espulsione e i fatti per cui si procede, tale da escludere, alla radice, ogni ipotesi di radicamento e di persistenza del proposito aggressivo del calciatore in questione in un lasso di tempo sufficientemente apprezzabile. Alla luce di quanto sopra, deve pertanto procedersi ad una rideterminazione della sanzione a carico del calciatore, vista l’assenza nell’agire del medesimo di elementi di premeditazione, sanzione che viene ricalibrata dal Collegio nella misura di cui al dispositivo P.Q.M. la Corte Sportiva Territoriale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla SSD Virtus Asciano, in parziale accoglimento del medesimo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Mattia Bari al 30 novembre 2020. Tassa da restituire.

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