C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/01/2020 – Delibera – 19 / P – Stagione Sportiva 2019/2020.. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione di quanto previsto dal previgente C.G.S., a carico di: – Gallori Simone, Presidente della Società A.S.D. Sangiustinese Ottaviano (nel prosieguo: Sangiustinese) per la violazione dell’art 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, nonché degli artt. 39; 43, c. 1 e 6¸61, c.1 e 5, delle N.O.I.F.; – Sofiane Ezzarquali, – Casucci Giacomo, entrambi calciatori, non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per la violazione del medesimo articolo, nonchè degli artt. 39; 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F.; – Taddeucci Francesco, – Pagliai Moreno, – Giovanili Roberto, – Ermini Enzo, Dirigenti tesserati per la Società Sangiustinese per aver violato, in modo autonomo e diversificato, l’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 39; 43, c. 1 e 6; 61, c.1 e 5, delle N.O.I.F.; – la Società Sangiustinese chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S.. La Procura Federale, avuto notizia documentata dal C.R.T. circa l’utilizzo irregolare, perchè non tesserati da parte della Società Sangiustinese, dei Calciatori Sofiane Ezzarquali e Casucci Giacomo nel corso della Stagione Sportiva 2018/2019, ha disposto idonea istruttoria a conclusione della quale ha potuto accertare che: – il Calciatore Sofiane Ezzarquali ha partecipato a ben 28 delle gare disputate dalla Società Sangiustinese nel Campionato di III Categoria della Provincia di Firenze nel corso della predetta Stagione; – il Calciatore Giacomo Cosucci ha, analogamente, partecipato irregolarmente a 18 delle predette gare; – il Presidente Simone Gallori viene imputato, oltre ad aver omesso di provvedere – o far provvedere – al regolare tesseramento dei prefati Calciatori, di aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore nel corso di 13 (tredici) competizioni, attestando in maniera non veritiera- attraverso la sottoscrizione delle relative liste di gara – la regolarità della posizione di Ezzarquali e Cosucci; – i Dirigenti: Francesco Taddeucci in 7 (sette) occasioni, Moreno Pagliai e Roberto Giovanili per 3 (tre) volte ed Enzo Ermini, per 2 (due), hanno anch’essi attestato in modo non veritiero la regolarità della posizione dei medesimi Calciatori.

 

19 / P – Stagione Sportiva 2019/2020.. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione di quanto previsto dal previgente C.G.S., a carico di: - Gallori Simone, Presidente della Società A.S.D. Sangiustinese Ottaviano (nel prosieguo: Sangiustinese) per la violazione dell’art 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, nonché degli artt. 39; 43, c. 1 e 6¸61, c.1 e 5, delle N.O.I.F.; - Sofiane Ezzarquali, - Casucci Giacomo, entrambi calciatori, non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per la violazione del medesimo articolo, nonchè degli artt. 39; 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F.; - Taddeucci Francesco, - Pagliai Moreno, - Giovanili Roberto, - Ermini Enzo, Dirigenti tesserati per la Società Sangiustinese per aver violato, in modo autonomo e diversificato, l’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 39; 43, c. 1 e 6; 61, c.1 e 5, delle N.O.I.F.; - la Società Sangiustinese chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S.. La Procura Federale, avuto notizia documentata dal C.R.T. circa l’utilizzo irregolare, perchè non tesserati da parte della Società Sangiustinese, dei Calciatori Sofiane Ezzarquali e Casucci Giacomo nel corso della Stagione Sportiva 2018/2019, ha disposto idonea istruttoria a conclusione della quale ha potuto accertare che: - il Calciatore Sofiane Ezzarquali ha partecipato a ben 28 delle gare disputate dalla Società Sangiustinese nel Campionato di III Categoria della Provincia di Firenze nel corso della predetta Stagione; - il Calciatore Giacomo Cosucci ha, analogamente, partecipato irregolarmente a 18 delle predette gare; - il Presidente Simone Gallori viene imputato, oltre ad aver omesso di provvedere – o far provvedere – al regolare tesseramento dei prefati Calciatori, di aver svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore nel corso di 13 (tredici) competizioni, attestando in maniera non veritiera- attraverso la sottoscrizione delle relative liste di gara - la regolarità della posizione di Ezzarquali e Cosucci; - i Dirigenti: Francesco Taddeucci in 7 (sette) occasioni, Moreno Pagliai e Roberto Giovanili per 3 (tre) volte ed Enzo Ermini, per 2 (due), hanno anch’essi attestato in modo non veritiero la regolarità della posizione dei medesimi Calciatori.

In conseguenza di tali accertamenti l’Ufficio requirente ha disposto il deferimento di cui è causa anche nei confronti della Società Sangiustinese chiamata a rispondere sia a titolo di responsabilità diretta che oggettiva, come previsto dall’art. 4 del C.G.S. vigente all’epoca delle violazioni. Avendo disposto che l’esame del provvedimento della Procura avvenga nella data odierna, il Tribunale, notificate le convocazioni a mezzo p.e.c., dà atto della presenza di Gallori Simone, in proprio e quale legale rappresentanate della Società, risultando assenti tutti gli altri tesserati deferiti Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto. Avviato il dibattimento il Presidente Gallori, interpellato sui motivi dell’assenza di tutti i tesserati deferiti, ha – sia pure con una certa difficoltà – ammesso di aver ricevuto, tramite un proprio collaboratore, tutte le raccomandate relative all’intero procedimento ma di non averle mai consegnate agli interessati nè, tantomeno, di averli informati del relativo contenuto del quale era a perfetta conoscenza. Chiede un rinvio al fine di far presenziare, direttamente o per rappresentazione, gli altri tesserati. Il Collegio, previa acquisizione del parere favorevole del rappresentante della Procura Federale, rilevato che il procedimento è ampiamente all’interno dei termini previsiti dall’art. 54 del C.G.S. e, soprattutto, al fine precipuo di non limitare l’esercizio del naturale diritto alla difesa di tutti gli altri tesserati che, per colpa altrui, non sono stati posti in condizione di conoscere la data di convocazione del dibattimento, delibera di rinviare l’esame del procedimento alla data del 31 gennaio 2020, ore 17,00 e seguenti. Le parti si dichiarano edotte del differimento.

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