C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 30/01/2020 – Delibera – 21 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione di quanto previsto dal C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, a carico di:

21 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione di quanto previsto dal C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, a carico di: - Forzoni Alvaro,, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. Nuova Polisportiva Serre (di seguito indicata come Serre) per la contestata violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 10, c .2, del C.G.S., oggi trasfusi negli artt. 4, c.1, e 32, c. 2, del vigente C.G.S., in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. - Keisan Pajo, Rustemi Samuel, Shota Julian, Calciatori, non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, del C.G.S., ai quale viene contestatata, oltre che la violazione del citato articolo, anche quella relativa all’art. 10, c. 2 del medesimo Codice, oggi rispettivamente art. 2, c. 2, e 32 ,c. 2, poste in relazione agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; - Starnini Simone, Censini Stefano, Cannavacciuolo Ferruccio, Dirigenti, tutti tesserati per la Polisportiva Serre, per la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, c. 2, del medesimo Codice (oggi art. 4, c. 1) ed anche agli artt. 39; 43, commi 1 e 6, e 61 delle N.O.I.F. - la Società A.S.D. Nuova Polisportiva Serre a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S., divenuto oggi art. 6, commi 1 e 2. Nel corso delle 25 (venticinque) gare disputate, nella Stagione Sportiva 2018/2019. nel Campionato Under 15 Giovanissimi Provinciali, la Società Serre ha utilizzato i Calciatori: Keisan Pajo e Shota Julian in 23 (ventitrè) competizioni ciascuno ed il Calciatore Rustemi Samuel in 12 (dodici) gare in posizione irregolare perchè non tesserati, privi della certificazione di idoneità all’attività sportiva nonchè della prescritta copertura assicurativa. Le violazioni suddette venivano comunicate dal C.R.T. alla Procura Federale la quale ha altresì accertato che in occasione di dette gare i Dirigenti Starnini (in 21 occasioni), Censini e Cannavacciuolo (in due ciascuno) avevano certificato, mediante la sottoscrizione delle liste di gara, la regolarità di tesseramento dei Calciatori deferiti, rilasciando quindi dichiarazioni non veritiere. L’Ufficio inquirente ha quindi – previa comunicazione agli interessati dell’avvenuta conclusione delle indagini – proposto il deferimento dei tesserati e della Società, per la conseguente responsabilità sia di carattere diretto che oggettivo, a questo Tribunale che ha disposto che il provvedimento venga esaminato nella data odierna. Effettuate le rituali convocazioni alle parti interessate si accerta che sono presenti i deferiti: - Forzoni Alvaro,, in proprio e quale Presidente dell’A.S.D. Nuova Polisportiva Serre; - Starnini Simone, Censini Stefano, Cannavacciuolo Ferruccio, Dirigenti, tutti rappresentati da un comune difensore di fiducia che si è costituito in apertura di dibattimento, depositando i singoli mandati. In quest’occasione il Legale deposita inoltre il certificato di idoneità fisica del Calciatore Rustemi, valido per il periodo 18 ottobre 2018 / 9 ottobre 2019, affichè se ne tenga conto nella presente fase processuale. Sono assenti, per quanto convocati a norma di legge: Keisan Pajo, Rustemi Samuel, Shota Julian, Calciatori. L’Ufficio inquirente è rappresentato dal Sostituto Procuratore Avvocato Tullio Cristaudo, il quale, unitamente al difensore dei tesserati come sopra nominato, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S., (ex art.23) depositando i relativi verbali. Queste le sanzioni concordate dalle parti: - Presidente Forzoni Alvaro, in proprio, la inibizione per mesi 6 (sei) sulla sanzione base di mesi 9 (nove);

- Dirigente Starnini Simone, inibizione per mesi 6 (sei) sulla sanzione base di mesi 9 (nove); - Censini Stefano, giorni 40 (quaranta) di inibizione sulla sanzione base di mesi 2 (due); - Cannavacciuolo Ferruccio, giorni 40 (quaranta) di inibizione sulla sanzione base di mesi 2 (due); - Società Nuova Polisportiva Serre, ammenda di €.500,00 (cinquecento) sulla sanzione base di € 750,00 (settecentocinquanta) oltre la penalizzazione di 6 (sei).punti sulla sanzione base di punti 9 (nove) da scontarsi nel Campionato di competenza. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità delle sanzioni concordate, anche alla luce di propri specifici precedenti rispetto ai quali si evidenzia una serie di comportamenti nell’insieme meno rilevanti, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue con l’intervento del Rappresentante della Procura Federale il quale chiede confermarsi la colpevolezza di tutti i Calciatori deferiti in considerazione che le violazioni loro contestate sono fondate su solida base documentale. Chiede quindi che vengano inflitte le sanzioni che, afferma, essere graduate in funzione delle singole responsabilità: - Keisan Pajo, squalifica per 6 (giornate) - Rustemi Samuel, squalifica per 2 (due) giornate di gara tenuto conto della produzione del certificato di idoneità fisica; - Shota Julian, squalifica per 6 (sei) giornate di gara. Il Collegio, riunito in Camera di consiglio per la decisione, rilevata l’assenza di ogni attività difensiva, esaminata la documentazione prodotta dalla Procura Federale accoglie il deferimento. P.Q.M. infligge le seguenti sanzioni: - Keisan Pajo, squalifica per 6 (giornate) - Rustemi Samuel, squalifica per 2 (due) giornte di gara; - Shota Julian, squalifica per 6 (sei) giornate di gara; In esecuzione a quanto dispone l’art. 127 del C.G.S. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Presidente Forzoni Alvaro, in proprio, la inibizione per mesi 6 (sei) sulla sanzione base di mesi 9 (nove); - Dirigente Starnini Simone, inibizione per mesi 6 (sei) sulla sanzione base di mesi 9 (nove); - Censini Stefano, giorni 40 (quaranta) di inibizione sulla sanzione base di mesi 2 (due); - Cannavacciuolo Ferruccio, giorni 40 (quaranta) di inibizione sulla sanzione base di mesi 2 (due); - Società Nuova Polisportiva Serre, ammenda di €.500,00 (cinquecento) sulla sanzione base di € 750,00 (settecentocinquanta) oltre la penalizzazione di 6 (sei).punti sulla sanzione base di punti 9 (nove) da scontarsi nel Campionato di competenza. Dispone pertanto la chiusura del procedimento nei confronti dei tesserati che hanno definito la loro posizione come sopra indicato.

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