C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 30/01/2020 – Delibera – 22 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di : – Romano Cono Rino, Presidente della Società Polisportiva Stella Rossa, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 36, c. 1 lettera C, e 37, c. 1, delle N.O.I.F; – Grieco Michel, istruttore f.f., non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti indicati dal C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1, c. 5, in relazione agli artt. 36, c. 1 lettera C, e 37, c. 1, delle N.O.I.F.; – la Società Polisportiva Stella Rossa in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti. Il G.S.T. di Pisa, nell’esaminare il rapporto della gara Stella Azzurra vs Stella Rossa disputata, nell’ambito del Campionato Esordienti a 9, in data 2.3.2019, rilevava che il Signor Michel Grieco, allontanato dal D.G. della gara per le frasi, quantomeno irriguardose, pronunciate sia nei suoi confronti che dell’intera categoria arbitrale, rilevava che al momento della gara il Dirigente non era tesserato per la Società Stella Rossa avendo conseguito tale qualifica solo in data 7.3.2019.

22 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di : - Romano Cono Rino, Presidente della Società Polisportiva Stella Rossa, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 36, c. 1 lettera C, e 37, c. 1, delle N.O.I.F; - Grieco Michel, istruttore f.f., non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti indicati dal C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, per la violazione dell’art. 1, c. 5, in relazione agli artt. 36, c. 1 lettera C, e 37, c. 1, delle N.O.I.F.; - la Società Polisportiva Stella Rossa in applicazione di quanto previsto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti. Il G.S.T. di Pisa, nell’esaminare il rapporto della gara Stella Azzurra vs Stella Rossa disputata, nell’ambito del Campionato Esordienti a 9, in data 2.3.2019, rilevava che il Signor Michel Grieco, allontanato dal D.G. della gara per le frasi, quantomeno irriguardose, pronunciate sia nei suoi confronti che dell’intera categoria arbitrale, rilevava che al momento della gara il Dirigente non era tesserato per la Società Stella Rossa avendo conseguito tale qualifica solo in data 7.3.2019.

Non si pronunciava pertanto sui fatti inviando, per competenza, il fascicolo alla Procura Federale la quale, con il provvedimento oggi in esame, contesta al Grieco di aver svolto attività tecnica, come emerge dalla lista di gara, per conto della Società Stella Rossa pur non avendone titolo e, nel contempo, di aver rivolto frasi irriguardose all’Arbitro della competizione. Sempre in sede requirente la Procura contesta al Presidente della Società, Romano Cono Rino, di aver consentito al Grieco lo svolgimento di attività tecnica pur non essendo, all’epoca della gara, tesserato, e di aver omesso di verificare la sua posizione federale al momento della gara. Per tali comportamenti viene, di conseguenza, chiamata in causa la Società per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, del comportamento dei propri tesserati. Questo Tribunale, accertata l’avvenuta comunicazione della conclusione delle indagini, ha convocato le parti per l’odierna adunanza. precisando che il Signor Romano Cono Dino, in proprio e quale legale rappresentante della Società all’epoca dei fatti, è qui rappresentato dal Signor Davide Bartoli, Dirigente, il quale deposita formale mandato. La Procura Federale è presente in persona del Sostituto Procuratore, Avvocato Tullio Cristaudo. E’assente il Signor Grieco Michel, non tesserato ma rientrante tra i soggetti previsti dall’art. 1, c. 5, in vigore all’epoca dei fatti. In avvio di dibattimento il Signor Bartoli, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’allora vigente art. 23 del C.G.S. ( oggi 127), depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie dichiarando l’efficacia dell’accordo raggiunto. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei suddetti soggetti. Dando avvio al dibattimento nei confronti del Signor Michel Grieco, l’Avvocato Cristaudo pone in evidenza che la contestazione relativa alla mancanza di tesseramento è dimostrata dall’AS 400 e che le frasi irriguardose emergono in maniera chiara dal rapporto di gara. Chiede che, riaffermato il deferimento, venga inflitta al deferito la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro) e gg. 10 (dieci). Così concluso il dibattimento il Collegio,in asssenza di qualsiasi atto a difesa, passa a decisione. E’ indubbio, perchè così risultante agli atti informatici della Federazione, che il Grieco abbia conseguito la qualifica di tesserato solo il 7.3.2019 pur avendo partecipato in qualità di Istruttore nella gara disputata in data 2.3.2019 che ha visto opposta la Società incolpata alla Società Stella Azzurra. Risulta altrettanto fondato l’addebito in ordine alle frasi irriguardose pronunciate nei confronti del D.G. e da questi riportate sul rapporto di gara del quale si ricorda la valenza fidefacente. Tali semplici, comprovate, considerazioni conducono il Collegio ad accogliere il deferimento ed ad applicare di conseguenza le sanzioni previste dal C.G.S.. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana in accoglimento del proposto deferimento infligge: - al Signor Grieco Michel, la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) Dispone per quanto previsto dal disposto dell’art.127 del C.G.S., già 23, l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Signor Romano Cono Rino, sulla sanzione base pari a mesi 4 (quattro), inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti). - Pol. Stella Rossa, sulla pena base determinata in € 450,00 (quattrocento cinquanta), ammenda pari ad € 300,00 (trecento); Dichiara estinto nei loro confronti il procedimento.

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