C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 30/01/2020 – Delibera – 23 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

23 / P – Stagione Sportiva 2019/2020 Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Ciavarella Massimo, Presidente all’epoca dei fatti dell’A.S.D. Turano Calcio Massa, al quale viene contestata: a) la violazione dell’art. 4, c. 1, con riferimento all’art. 1, c. 1 lettera O, del C.U. n. 1 del S.G.S. relativo alla Stagione sportiva 2018/2019; b) la violazione dell’art. 22 del C.G.S., per non aver risposto alle due convocazioni inviategli dal Collaboratore della P.F.. - Società A.S.D. Turano Calcio Massa per la responsabilità diretta prevista dalla normativa disciplinare vigente al momento del fatto. Con nota in data 21 maggio 2019, indirizzata al Coordinatore Regionale del S.G.S. della Toscana ed al Presidente della D.P. di Massa, il Signor Alfredo Maggiani, Presidente dell’A.S.D. Ricortola, lamentava che un proprio Calciatore – Andrea Manfredi, nato il 1.6.2008 – fosse stato convocato per il giorno 3 maggio 2019 dalla Società A.S.D. Turano Calcio Massa al fine di effettuare un allenamento-provino. La segnalazione perveniva, quale atto dovuto, alla Procura Federale la quale attraverso un Collaboratore all’uopo designato: - ascoltato il denunciante Maggiani; - tentato di mettersi in contatto, a fini istruttori, per due volte, mediante convocazione rituale, con il Presidente dell’A.S.D. Turano Massa, Signor Massimo Ciavarella; - acquisite le dichiarazioni del D.S. della Società Ricortola e del Segretario della medesima Società; - rilevato che sono rimaste senza esito anche le due convocazioni inviate al Calciatore Manfredi ha proposto, previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, a questo Tribunale il deferimento del Presidente Ciavarella e della Società dallo stesso presieduta. Quest’Ufficio ha disposto che l’esame del deferimento avvenga nella data odierna dandone formale comunicazione alle parti interessate. Il Signor Andrea Ciavarrella, convocato con le modalità previste, è assente mentre la Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo. Aperto il dibattimento il Sostituto Cristaudo ha fatto preliminarmente rilevare che il Maggiani dopo aver denunciato con il proprio esposto, il comportamento tenuto dalla Società presieduta dal Ciavarrella, definendolo ”scorretto” ed aver chiesto nell’occasione un conseguente intervento disiciplinare delle “Autorità preposte”, si è assunta in sede istruttoria tutta la responsabilità del caso rifiutandosi di fornire risposte alle domande che il Collaboratore della P.F. gli ha posto. Riporta, quindi, il comportamento negativo tenuto in sede istruttoria dal Ciavarrella che ritiene in ogni caso colpevole sia sulla base della denuncia del presidente Maggiani, da questi confermata in sede di audizione, sia per l’implicita ammissione fatta dallo stesso Ciavarrella, in via telefonica, al Collaboratore della Procura. L’Avvocato Cristaudo conclude per la conferma del deferimento, chiedendo che il Tribunale infligga le seguenti sanzioni: - al Presidente Ciavarrella Massimo, l’inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società A.S.D. Turano Calcio Massa, l’ammenda di €.300,00 (trecento). Non risultando esplicata alcuna attività difensiva il Collegio passa a decisione. La violazione contestata è fondata. Infatti il C.U. n. 1 del S.G.S. della Stagione 2017/2018, avente carattere regolamentare, cogente quindi per tutti i tesserati, stabilisce alla lettera O del punto 1.1 – con norma di carattere generale – il divieto di operare raduni o provini selettivi ai calciatori che non abbiano compiuto il 12° anno di età “fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2.6”. Quest’ultima norma, unica evidente deroga alla precedente, consente alle Società di poter organizzare “Raduni di selezione” solo previa autorizzazione del S.G.S. da conseguirsi per il tramite del C.R.T. La disposizione inoltre stabilisce quali siano gli ulteriori requisiti richiesti al fine di poter realizzare il provino. Nel caso di specie il Calciatore Andrea Manfredi, nato il 1.6.2008, non solo è stato convocato dall’A.S.D. Turano Calcio Massa per il giorno 3 maggio 2019 quando non aveva ancora compiuto l’undicesimo anno di età e quindi privo del requisito soggettivo previsto per parteciparvi, ma anche in assenza di richiesta da parte della Società organizzatrice della prescritta autorizzazione. In assenza quindi dei requisiti e delle formalità richieste dalla norma regolamentare che – è bene ricordare – sono volte alla tutela psico fisica dei giovanissimi calciatori, si concretizza la violazione della normativa federale della quale sono chiamati a rispondere il Ciavarrella, nella sua qualità di Presidente della Società organizzatrice e quest’ultima per la responsabilità diretta sancita dall’art. 4, c. 1, del C.G.S. vigente all’epoca della violazione.

L’avvenuto accertamento di responsabilità in capo ai soggetti deferiti, non può in nessun caso esimere il Collegio, al quale non è consentito in questa fase pronunciarsi sotto l’aspetto disciplinare trovandosi in assenza di uno specifico deferimento, dal rilevare il comportamento assolutamente ingiustificato ed ingiustificabile tenuto dal Presidente Maggiani il quale dopo aver sporto la denuncia all’origine del deferimento, con la quale pone “all’attenzione delle autorità queste pratiche scorrette e reiterate in modo che possa porvi rimedio”, ha disinvoltamente dichiarato al Collaboratore della Procura Federale di essere l’unico responsabile dell’intera vicenda e, discolpando i propri collaboratori, ha affermato di non intendere rilasciare ulteriori dichiarazioni sul fatto. Rilevante comunque, agli effetti del procedimento, è la conferma dallo stesso fatta circa la partecipazione del Marradi al “provino”. La denuncia di Maggiani trova inoltre fondamento nella dichiarazione resa dal Ciavarrella al Collaboratore che lo interpellava telefonicamene il 5.8.2019, dichiarazione che si ritiene dover riportare integralmente perchè costituisce ulteriore conferma dell’avvenuta violazione: “Ci siamo messi d’accordo due sere fa io ed il Presidente del Ricortola che si prende lui la responsabilitcà, lei faccia quel c.....o che vuole” interrompendo subito dopo la comunicazione. Nell’intero contesto non si può inoltre non stigmatizzare il pessimo comportamento, diseducativo per il giovane Calciatore e non solo sotto l’aspetto della normativa federale, tenuto dagli esercenti la potestà genitoriale che si sono anch’essi sottratti ad ogni confronto con la Procura Federale. L’esame della documentazione trasmessa dalla Procura Federale attesta comunque la fondatezza del proposto deferimento in ogni sua parte per cui il Collegio passa a determinare le sanzioni irrogando al tesserato Andrea Ciavarrella la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) e, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 1, in vigore all’epoca della violazione, l’ammenda alla Società nella misura di € 300,00 (trecento). Il comportamento del Maggiani nel suo complesso, del Ciavarrella nei confronti del Collaboratore della Procura, unitamente a quello del Calciatore, attraverso i suoi rappresentanti, appare costituire un insieme di atti concordati tra le parti, certamente dopo il deferimento, posti in essere al solo fine di eludere, o limitare, ogni possibile sanzione. Il comportamento tenuto dagli incolpati nel corso dell’intero procedimento necessita a parere del Collegio di ulteriori approfondimenti. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana, in accoglimento del deferimento, infligge agli incolpati le seguenti sanzioni: - al Tesserato Ciavarrella Andrea, quale Presidente dell’A.S.D. Turano Calcio Massa, l’inibizione per mesi 6 (sei); - all’A.S.D. Turano Calcio Massa l’ammenda di €. 300,00 (trecento) Per quanto indicato in parte motiva invia gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti che riterrà opportuno adottare.

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