C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 30/01/2020 – Delibera – RECLAMO DELLA POL. ALBERETA 72 A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA MOLINENSE/ALBERETA 72 DEL 22.12.2019 (2-1).

RECLAMO DELLA POL. ALBERETA 72 A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA MOLINENSE/ALBERETA 72 DEL 22.12.2019 (2-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 39 del 2.01.2020; il 22 dicembre 2019 veniva disputata la gara del Campionato Regionale di 2' Categoria, girone ''M'', Molinense/Albereta 72, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 1. La Pol. Albereta 72 inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana e, sull'assunto dell'errore tecnico in cui sarebbe incorso l'arbitro, per avere, dopo aver annullato una rete per la squadra ospite in quanto il proprio allenatore si trovava sul terreno di gioco nel momento in cui la rete era stata segnata, fatto riprendere il gioco con un calcio di punizione da dentro l'area di rigore anziche' dal punto (all'altezza delle panchine) in cui si trovava la persona indebitamente entrata in campo, chiede che la gara,previa declaratoria della sua invalidazione, venga ripetuta. Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame non possa essere accolto. In esito all'espletata istruttoria deve aversi per accertato che l'arbitro, per sua stessa ammissione, aveva fatto riprendere il gioco, con un calcio di punizione diretto a favore della Molinense all'altezza dell'area dirigore (e quindi in un punto piu' favorevole per la reclamante) anziche' all'altezza delle panchine. Cio' premesso, occorre stabilire se tale modo di procedere dell'arbitro abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarita' di svolgimento della gara, posto che secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza sportiva, l'errore tecnico non e' di per se' sufficiente ad invalidarela gara se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco. La risposta non puo' essere che negativa per cui il G.S.T, - atteso che l'art.10 n.5 C.G.S. attribuisce agli Organi della disciplina sportiva il potere di stabilire, al verificarsi di fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, se tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarita' di svolgimento della gara edin quale misura; -ricordato inoltre che l'annullamento di una gara e la ripetizione della stessa hanno il carattere dell'eccezionalita' e che, pertanto, le condizioni ed i motivi di siffatti provvedimenti devono essere rigorosamente vagliati e provati; -ritenuto che per poter annullare il risultato agonistico sia necessario l'accadimento di un fatto, decisivo ed influente, e tale certamente non può essere quello denunciato; - considerato che diversamente si dovrebbe compiere un tipo di ragionamento troppo capzioso e sofistico per giungere all'annullamento del risultato vero e sportivo scaturito; P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale, omologa il risultato della gara Molinense/Albereta 72 svoltasi a Molin del Piano (Firenze) il giorno 22 dicembre 2019 e valida per il Campionato Regionale di 2' Categoria. Dispone addebitarsi la relativa tassa.

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