C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 04/06/2020 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. G.F. RIONE AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS/G.F. RIONE DEL 28.02.2020 (8-6).

RECLAMO DELL’A.S.D. G.F. RIONE AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS/G.F. RIONE DEL 28.02.2020 (8-6).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 51 del 5.03.2020; -il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. G.F. Rione, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. San Michele Cattolica Virtus utilizzato il calciatore Cerofolini Andrea con a carico una squalifica. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato sarebbe stato colpito da una sanzione allo stesso comminata nel Com. Uff. n° 49 del 27/02/2020 del C.R.T. In virtù di quanto precede la società G.F. Rione chiede l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 10 C.G.S.. Accertato che al calciatore Cerofolini Andrea (Soc. San Michele Cattolica Virtus) nel Com. Uff. n° 49 del 27/02/2020 del C.R.T. alla pagina 2423 e’ stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in ammonizione; rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che Cerofolini Andrea e’ stato inserito nella distinta presentata dalla Soc. San Michele Cattolica Virtus; verificato che i fatti e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Cerofolini Andrea (Soc. San Michele Cattolica Virtus). Rilevato che in base al comma 6 dell’art. 10 C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dall’A.S.D. G.F. Rione di Firenze e di infliggere, pertanto, alla Soc. San Michele Cattolica Virtus la punizione sportiva della perdita della gara con il conseguente risultato: SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS – G.F. RIONE 0-6, di infliggere al calciatore Cerofolini Andrea della Soc. San Michele Cattolica Virtus UNA ulteriore giornata di squalifica; di infliggere alla Soc. San Michele Cattolica Virtus l’ammenda di Euro 350,00; di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. G.F. Rione.

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