C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 23 del 04/10/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società S. Quirico di Sorano 1969 avverso la delibera con la quale il C.S.T. Regionale ha squalificato per tre giornate il Calciatore Formiconi Alessandro. (C.U. n. 19 del 20/9/2018).

Reclamo proposto dalla Società S. Quirico di Sorano 1969 avverso la delibera con la quale il C.S.T. Regionale ha squalificato per tre giornate il Calciatore Formiconi Alessandro. (C.U. n. 19 del 20/9/2018).

Il G.S. della Toscana, letto il rapporto della gara del Campionato di II Categoria A.S.D. San Quirico di Sorano 1969 / Intercomunale S. Fiora con il quale l’Arbitro indicava di aver espulso il Calciatore Alessandro Formiconi ”Poiché a pallone in gioco e lontano una ventina di metri, a seguito di una ripartenza della squadra avversaria, e avendo un giocatore avversario che si dirigeva verso il pallone, il signor Formiconi colpiva con una gomitata in pieno volto il calciatore avversario (Condotta Violenta)”, ha assunto il provvedimento indicato in epigrafe con la motivazione. Per condotta violenta nei confronti di un avversario”. La decisione viene impugnata dalla Società di appartenenza del Calciatore con particolare riferimento all’essere stato il gesto compiuto dal Formiconi etichettato come condotta violenta, essendosi trattato di una semplice “smanacciata” inferta da detto Calciatore al fine di liberarsi dall’avversario che lo impediva nei movimenti. Soggiunge la reclamante che l’Arbitro avrebbe visto unicamente la parte conclusiva del contatto tra i due calciatori, ovvero lo “smanacciare” del Formiconi e non la trattenuta operata dall’avversario. Il Collegio ha richiesto al D.G. chiarimenti sullo svolgersi dei fatti, alla luce delle considerazioni esposte dalla reclamante, ottenendo questa precisa risposta: “…..i calciatori Formiconi Alessandro e un attaccante avversario, trovandosi a circa venti metri di distanza dal pallone, correvano verso di esso nel tentativo di partecipare più attivamente al gioco ma chiaramente non giocando il pallone. Su questa dinamica, il calciatore Formiconi Alessandro, dopo aver ben individuato l’avversario guardandolo, a mo’ di “prendere la mira” gli ha sferrato una gomitata colpendo l’avversario sul volto e causandone la caduta a terra. Non ho alcun dubbio circa la natura volontaria e violenta del gesto”. Il supplemento di rapporto si conclude con una illazione, che di per sé stessa è ininfluente agli effetti della decisione, in ordine alle intenzioni del Formiconi allorché è andato a sincerarsi delle condizioni dell’avversario colpito. In sede di decisione questa Commissione ricorda preliminarmente al D.G. che il rubricare le violazioni compiute è compito specifico degli Organi della Disciplina Sportiva e non dell’arbitro al quale non compete, inoltre, neanche interpretare le recondite intenzioni del calciatore chinatosi sull’avversario: egli nel rapporto deve limitarsi a descrivere – senza commento alcuno – i fatti dei quali ha avuto diretta percezione. In punto di merito il Collegio rileva che dalle risultanze degli atti ufficiali emerge che il Formiconi ha colpito con una gomitata il calciatore avversario facendolo cadere a terra, essendo comunque ininfluente, ai fini della violazione compiuta, che egli abbia reagito ad un’azione fisica che sarebbe stata portata nei suoi confronti, azione della quale non vi è traccia sul rapporto di gara né la reclamante indica, con l’atto di impugnazione, elemento concreto che possa indurre in dubbio. L’aver colpito provocando la caduta dell’avversario integra, a parere del Collegio, l’ipotesi di condotta violenta, fatto che il G.S.T. ha correttamente sanzionato con il minimo edittale previsto dall’art. 19, c.4, lettera b, per cui il reclamo non può essere accolto. P.Q.M. la C.S.A.T. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa.

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