C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 18/10/2018 – Delibera – Reclamo C.S. Livorno 9 Avverso Squalifica Calciatore Lepri Michael Fino Al 22 Dicembre 2019. (C.U. N° 19 Del 20\9\2018

Reclamo C.S. Livorno 9 Avverso Squalifica Calciatore Lepri Michael Fino Al 22 Dicembre 2019. (C.U. N° 19 Del 20\9\2018

Propone rituale reclamo il C.S. Livorno 9 avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso e minacciato il DG, alla notifica gli correva incontro con fare minaccioso e, fermatosi di fronte all‟arbitro con il viso a circa 5 cm., lo colpiva con la fronte all‟altezza dello zigomo facendolo arretrare di qualche passo e procurandogli lieve dolore. Nonostante i compagni lo trascinassero verso l‟uscita rivolgeva al DG frasi intimidatorie. Sanzione aggravata in quanto capitano.”. La reclamante pur condannando il comportamento del proprio calciatore, comportamento che essa stessa definisce non idoneo e antisportivo, contesta l‟episodio della testata allo zigomo, argomentando in proposito sulla differenza considerevole di altezza tra i due (il calciatore notevolmente più basso dell‟arbitro) e sul fatto che, se effettivamente ci fosse stato un contatto del genere l‟arbitro avrebbe riportato ben altre conseguenze che non un “lieve dolore”. Afferma comunque se vi fosse stato effettivamente il contatto sarebbe da ritenersi accidentale essendo stato il Lepri al vertice di un capannello di giocatore con la possibilità di essere stato spinto nella concitazione del momento. Chiede dopo alcune considerazioni del tutto irrilevanti di poter portare testimoni sull‟esatta dinamica dei fatti, sostenendo infine che il giocatore si sarebbe allontanato tranquillamente dopo l‟espulsione. Chiede quindi di rivedere la sanzione riducendola. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. Nel premettere che la richiesta di ammissione di prova per testi è inammissibile, ostandovi il codice di rito, va detto che il DG nel supplemento conferma il rapporto ed in particolare l‟episodio più grave e, rispondendo alle contestazioni mosse con il reclamo, precisa che aveva il capo chinato e, proprio per la differenza di statura tra lui ed il calciatore, non aveva riportato particolari conseguenze, non essendo riuscito il colpo a raggiungerlo alla fronte. Precisa altresì che non poteva trattarsi di episodio accidentale o indotto da altri calciatori, perché nel frangente, in area di rigore, vi erano solo il DG e il Lepri, oltre ad un calciatore avversario che si apprestava a battere il calcio di rigore assegnato ed il portiere del Livorno 9.

L‟arbitro infine conferma le ulteriori frasi minacciose del Lepri a seguito dell‟espulsione e smentisce il fatto che se ne sia andato tranquillamente come afferma la reclamante, in quanto veniva portato fuori dal campo da 5 suoi compagni e non senza fatica. Nel ricordare che il rapporto arbitrale ha carattere di prova privilegiata nell‟ordinamento sportivo, risulta indubbio che il Lepri abbia commesso quanto gli è addebitato e descritto dal DG con dovizia di particolari sia nel rapporto che nel supplemento in modo preciso e senza contraddizione alcuna. Il comportamento è estremamente grave, con violenza consumata in danno del DG e reiterato nel comportamento offensivo, minaccioso e non regolamentare, tanto più commesso da giocatore ormai esperto che svolgeva le funzioni di capitano. La sanzione comminata appare congrua ed adeguata ai fatti contestati P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.

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