C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 18/10/2018 – Delibera – Reclamo della A.S.D. Bellani avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il tesserato Possenti Maurizio Con una inibizione fino al 20/11/2018. C.U. n.15 del 06/09/2018.
Reclamo della A.S.D. Bellani avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il tesserato Possenti Maurizio Con una inibizione fino al 20/11/2018. C.U. n.15 del 06/09/2018.
Sul finire della gara “A.S.D: Bellani – San Giuliano “ il tesserato in questione, dirigente della società Bellani, veniva allontanato dal campo per aver rivolto frase irriguardosa al D.G. Al termine della gara continuava, con atteggiamento ostruzionistico, a chiedere continue spiegazioni all‟arbitro tanto da ritardarne il rientro negli spogliatoi. Infine dopo aver consegnato le chiavi dello spogliatoio all‟arbitro , usciva dal medesimo battendo la porta e offendendo pesantemente il medesimo. Per tale condotta veniva sanzionato con una inibizione fino al 20/11/2018. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la ASD Bellani,lamentandosi di quanto riportato dall‟arbitro nel rapporto gara. Secondo la reclamante, infatti, il proprio tesserato avrebbe pronunciato la frase contestata in maniera ironica ma mai irriguardosa. A fine gara il dirigente in questione si avvicinava al D.G. al fine di chiedere,seppure in maniera decisa, spiegazioni circa il suo allontanamento. La società, inoltre, nega che il sig. Possenti sia mai entrato nello spogliatoio dell‟arbitro, essendosi limitato ad entrare esclusivamente nel recinto degli spogliatoi. Pertanto la reclamante nega anche che il dirigente in questione abbia battuto sulla porta del D.G , essendosi limitato a sbattere violentemente la porta che separa la zona spogliatoio dell‟arbitro da quella dei giocatori. Infine si nega anche l‟offesa rivolta all‟arbitro. Per tali motivi la società chiede una riduzione della sanzione. L„arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma che la frase rivolta nei suoi confronti a fine gara non aveva un contenuto ironico. Conferma l‟atteggiamento ostruzionistico tenuto dal dirigente in questione che, per ben 10 minuti, ha continuato insistentemente a chiedere spiegazioni del suo allontanamento, impedendole di accedere allo spogliatoio. Conferma che il sig. Possenti sbatteva volontariamente la mano sulla porta dello spogliatoio e gridava al suo indirizzo : “sei una troia”. Dall‟esame degli atti del procedimento questa Corte di Appello Sportiva ritiene provata la condotta ascritta al dirigente della reclamante. Ritiene altresì congrua la sanzione emanata dal G.S. che ha tenuto conto della condotta complessiva tenuta dal dirigente in questione, sfociata, per ultimo, in una offesa particolarmente grave rivolta all‟arbitro. P.Q.M Respinge il reclamo e ordina l‟incameramento della relativa tassa.
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