C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2018 – Delibera – Oggetto: C.U. n. 13 del 03.10.2018 Reclamo dell’U.S.D. Fiesole Calcio avverso la squalifica di 12 mesi (fino al 03.10.2019) inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Funai Emanuele.

Oggetto: C.U. n. 13 del 03.10.2018 Reclamo dell’U.S.D. Fiesole Calcio avverso la squalifica di 12 mesi (fino al 03.10.2019) inflitta dal G.S. Firenze al calciatore Funai Emanuele.

 Con rituale reclamo l’U.S.D. Fiesole Calcio impugna il provvedimento di squalifica di 12 mesi (fino al 03.10.2019) inflitto dal Giudice Sportivo Territoriale (Firenze) al calciatore Funai Emanuele, con la seguente motivazione: ‘per aver al termine della partita colpito con uno sputo al braccio destro il D.G. mentre questi, a bordo della propria moto, si stava allontanando a bassissima velocità dall’impianto sportivo’. La società contesta la squalifica inflitta al calciatore poiché erroneamente comminata al calciatore Funai Emanuele, anziché al calciatore Bertolli Ricci Gabriele quale soggetto effettivamente responsabile del gesto incriminato, il quale potrebbe confermare la propria responsabilità dinanzi al Collegio Giudicante. Enuclea inoltre una serie di ragioni che potrebbero aver determinato in errore il direttore di gara nel processo di individuazione/identificazione del soggetto responsabile, quali: la zona scarsamente illuminata; la scarsa visuale di cui poteva disporre il direttore di gara, indossando egli il casco al momento del fatto; l’esistenza di un gruppetto (5-6 persone) del quale vi facevano parte sia il Funai che il Bertolli Ricci; la circostanza che all’interno di questo gruppetto solo il Funai indossasse la divisa di rappresentanza. Chiede pertanto che la Corte, in accoglimento del gravame proposto e previa trasmissione degli atti al Giudice sportivo di 1° grado, annulli la squalifica inflitta al Funai, avanzando, in via istruttoria, richiesta di audizione sia del Funai che del Bertolli Ricci. La Corte, dopo aver acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, si è riunita in camera di consiglio per poi deliberare quanto segue. Preliminarmente giova rilevare che il Collegio non ha ritenuto di autorizzare l’audizione dei tesserati indicati nel corpo del reclamo; ciò in quanto se per il Funai la motivazione di rigetto può essere rinvenuta nel fatto che quest’ultimo non è parte del procedimento, non avendo lo stesso sottoscritto il reclamo, relativamente al Bertolli Ricci il rigetto deriva dalla mancata allegazione al ricorso (quantomeno) di una dichiarazione sottoscritta con la quale quest’ultimo si assume la responsabilità di quanto avvenuto; dichiarazione, è opportuno precisare, che se non è decisiva ai fini del giudizio, appare comunque un elemento che il Collegio Giudicante potrebbe discrezionalmente valutare al fine di autorizzare l'audizione del soggetto che si assume la responsabilità di un fatto altrui. Passando al merito della decisione, occorre anzitutto rilevare che la reclamante ammette e non contesta il fatto in sé, limitandosi, come detto, ad eccepire solo l’errata individuazione del soggetto ritenuto responsabile, indicato a suo dire nel Bertolli Ricci anziché del Funai. Senonchè tale rilievo contrasta con le risultanze documentali, dal cui esame si evince, in modo chiaro e inequivoco, che il direttore di gara ha riconosciuto ‘in modo nitido’ il Funai come il responsabile del gesto.

L’arbitro infatti precisa al riguardo di aver riconosciuto il ragazzo e di essere assolutamente certo che lo stesso fosse il calciatore Funai, anche per il particolare look estetico di quest’ultimo (sopracciglio tagliato con ivi accluso un piercing) che gli consentiva di identificare inequivocabilmente il calciatore. Gli atti ufficiali appaiono dunque nella loro interezza chiari, logici e privi di elementi contraddittori, sì che al narrato arbitrale debba conseguentemente riconoscersi il carattere di fede privilegiata previsto dalla normativa federale. Per queste ragioni il reclamo deve essere respinto tout court, non avendo la reclamante, neppure in via subordinata, chiesto una revisione dell’entità della sanzione da comminarsi al calciatore sanzionato, ricordando comunque il Collegio che nelle fattispecie di cui trattasi è granitico l’orientamento di questa Corte volta a reprimere siffatte condotte con una sanzione minima di un anno. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: - respinge il reclamo; - conferma il provvedimento impugnato in ogni sua parte. - ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo.

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