C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 02/11/2018 – Delibera – Gara Capezzano-Pianore / Floria 2000 (3-2) del 29.09.2018. Campionato Allievi B Regionali. In C.U. n.23 del 04.10.2018 C.R.T.
Gara Capezzano-Pianore / Floria 2000 (3-2) del 29.09.2018. Campionato Allievi B Regionali. In C.U. n.23 del 04.10.2018 C.R.T.
Reclama in proprio il sig. Zuccaro Fabio (allenatore) avverso la squalifica inflitta dal G.S. fino al 04.01.2019 in quanto “Nonostante un provvedimento disciplinare ancora pendente accedeva ripetutamente al recinto di gioco al termine del p.t. ed a fine gara. Dalla tribuna si rendeva protagonista di contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.” Il reclamante contesta la decisione del G.S. assunta sulla base del rapporto di gara dell’arbitro, in quanto sostiene di non essere mai entrato nel recinto di gioco e di avere unicamente contestato, sia pure con toni della voce accesi, alcune decisioni dell’arbitro fuori dal terreno di gioco. Nega sia le offese che le minacce all’arbitro. Chiede una riduzione della sanzione e di essere presente in udienza. Allega al ricorso alcune dichiarazioni testimoniali. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, modifica la versione dei fatti riportati in prime cure sostenendo che lo Zuccaro non è mai entrato nel recinto di gioco e che le sue rimostranze si sono manifestate in tribuna. All’udienza del 26.10.2018 il sig. Zuccaro, alla presenza del suo legale di fiducia, ha preso atto della nuova versione arbitrale ed ha ribadito la propria versione dei fatti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, udita la parte reclamante passa quindi in decisione. In via preliminare, così come evidenziato in udienza alla parte reclamante e al suo legale, il Collegio rileva e ribadisce che le dichiarazioni testimoniali non possono trovare accoglimento in questo tipo di procedimento per disposizione normativa. Passando al merito della decisione il Giudicante rileva una sostanziale differenza fra il rapporto arbitrale e il suo supplemento per quanto riguarda il comportamento del sig. Zuccaro; in altri termini il D.G. nel secondo documento esclude che il sig. Zuccaro sia entrato nel recinto di gioco, manifestando il suo comportamento contestatorio dall’esterno e quindi dalla tribuna. Non è compito di questo Collegio indagare sulla dichiarazioni dell’arbitro così contrastanti fra loro, certo è che il G.S. chiamato ad esprimersi in prime cure, ha emesso il suo giudizio sulla base dell’originario scritto dell’arbitro non conoscendo, ovviamente, il supplemento ed ha irrogato quindi una sanzione adeguata per i fatti così come riportati. E’ di tutta evidenza quindi che la sanzione, alla luce delle nuove dichiarazioni dell’arbitro, deve essere rivalutata. Dal rapporto del D.G. e dal suo supplemento emerge con chiarezza che, al di la del luogo ove i fatti sono avvenuti, il sig. Zuccaro si è rivolto a lui in maniera offensiva e minacciosa ed è su questi fatti che il Collegio deve focalizzare la propria attenzione.
Venendo al reclamante occorre evidenziare che lo stesso, per sua pacifica ammissione, si trovava, al momento dello svolgimento della gara, in una situazione giuridica di squalifica e quindi costretto ad assistere alla gara fuori dal recinto di gioco. Il Collegio evidenzia e sottolinea che proprio in virtù del suo status il reclamante avrebbe dovuto tenere un comportamento assolutamente cauto e contenuto, vuoi perché squalificato, vuoi, in generale, perché allenatore di una squadra giovanile e quindi formata da ragazzi i quali devono apprendere dal loro allenatore, in primis, il giusto modo di comportamento sportivo. Non solo, il reclamante nonostante si trovasse nelle condizioni di non potere entrare in campo con i suoi atleti in virtù della sanzione ricevuta dal G.S. antecedentemente, è ricaduto in un errore comportamentale e di nessun pregio può essere considerato il tentativo di giustificare la sua condotta con il concetto di vis agonistica evocato dallo stesso proprio per i motivi antecedentemente richiamati. Allo stato, comunque, il sig. Zuccaro deve essere sanzionato sulla base dei reali fatti avvenuti nella gara in oggetto così come evidenziati dal D.G. nel supplemento di rapporto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa il provvedimento del G.S. e squalifica il sig. Zuccaro Fabio fino a tutto il 17/11/2018. Dispone la restituzione della tassa di reclamo se versata.
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