C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 30 del 08/11/2018 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Monterotondo Marittimo in opposizione alla delibera con la quale il G.S. Territoriale della Toscana ha inflitto al Calciatore Luigi Mattia Zaccariello la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara. (C.U. n. 23 del 4.10.2018).

Reclamo proposto dalla Società U.S.D. Monterotondo Marittimo in opposizione alla delibera con la quale il G.S. Territoriale della Toscana ha inflitto al Calciatore Luigi Mattia Zaccariello la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara. (C.U. n. 23 del 4.10.2018).

Il reclamo proposto, redatto in due parti, una sottoscritta dal Calciatore contenente le argomentazioni a difesa, l’altra dal Legale rappresentante della Società il quale le fa proprie, tende ad ottenere una riduzione della sanzione che, a parere dei reclamanti appare eccessiva. Nel contestare il provvedimento del G.S.T. – “Squalifica per 10 giornate, per aver rivolto frase di discriminazione per motivi di razza ad un calciatore avversario” il Calciatore non rivolge alcuna contestazione né all’operato del D.G., né pone in dubbio quanto riportato sul rapporto di gara, riconoscendo ripetutamente di aver tenuto un comportamento degno di sanzione. Egli, dopo aver riconosciuto il proprio errore, esclude di aver avuto l’intenzione di offendere l’avversario con la frase discriminatoria che gli ha rivolto (Negro del c….), ed afferma di aver perso il controllo a fronte delle provocazioni cui lo ha sottoposto il calciatore avversario che lo avrebbe continuamente definito “Terrone”. Nel chiedere scusa all’avversario, all’Arbitro ed agli Organi Federali, lo Zuccariello precisa che il calciatore da lui apostrofato non era “affatto una persona di colore”, e, nel ritenere”forse” eccessiva la sanzione, chiede di essere ascoltato al momento dell’esame del reclamo. Il Presidente della Società, che contestualmente nomina ad assisterlo nel procedimento il legale di propria fiducia, conferma le dichiarazioni del Tesserato chiedendo, anch’egli, una riduzione della sanzione che definisce eccessivamente afflittiva. Le medesime argomentazioni venivano svolte in sede di udienza dai reclamanti, anche a mezzo del difensore, dopo aver avuto conoscenza dei supplementi di rapporto che, come di consueto, la Commissione ha provveduto a richiedere al D.G. e, questa volta, in due distinte fasi. Chiusa la fase dibattimentale il Collegio, apprezzata la resipiscenza del calciatore dichiarata in sede di reclamo e argomentalmente ribadita in questa sede dalla difesa, decide dovendo rilevare che il caso di specie è espressamente regolato – anche nell’entità della sanzione – dalle norme del C.G.S. per cui la discrezionalità decisionale del Giudicante è specificatamente delimitata, almeno quanto al minimo irrogabile. Il reclamante, come in precedenza rilevato, fonda la propria difesa su due argomenti. Il primo, di aver rivolto la frase discriminatoria a soggetto che non era “affatto persona di colore”. Il secondo, di aver semplicemente reagito perché stressato dalle provocazioni del calciatore avversario che lo appellava continuamente con l’aggettivo “Terrone”. Le due argomentazioni sono entrambe infondate. Infatti l’Arbitro ha, con un primo supplemento, integralmente confermato il rapporto di gara con la precisazione di non aver udito rivolgere al Calciatore Zaccariello alcuna frase discriminatoria il che smentisce la seconda argomentazione a difesa.

In proposito si ricorda che non è consentito ad un calciatore di reagire ad offese ricevute costituendo tale comportamento atto comunque ingiustificato ed ingiustificabile e, in quanto tale, costantemente sanzionato da questo Giudice. Ciò è tanto più vero nel caso di specie nel quale la provocazione, semplicemente affermata dal reclamante, non emerge dagli atti ufficiali i quali, anzi, la escludono categoricamente. Peraltro il Collegio, esaminato il supplemento, ha ritenuto dover richiedere ulteriori precisazioni al D.G. il quale, pur ammettendo di non ricordare al momento il numero di maglia del calciatore offeso dal reclamante, ha testualmente affermato con riferimento al fatto causa dell’espulsione: “Ho chiaramente visto che questi (il calciatore offeso, n.d.r.) era realmente di colore della pelle scuro (carnagione mulatta)...... A completamento dell’istruttoria il Collegio ha quindi provveduto ad esaminare la lista di gara della Società Gambassi riscontrandovi l’esistenza di un nominativo identificativo di calciatore che, nato in Marocco, può essere benissimo ritenuta, per via della carnagione, persona di colore ed avere quindi indotto il Calciatore a pronunciare, deliberatamente, l’offesa di carattere razziale. Agli effetti dell’assunzione del provvedimento disciplinare si ricorda che le dichiarazioni dell’Arbitro, rese in documenti ufficiali quali il rapporto ed i relativi supplementi, costituiscono fonte di natura privilegiata (art. 35 C.G.S.), e che essi, nel caso che ci occupa, smentiscono entrambe le tesi a difesa ed in particolare la prima e più grave riferita al colore della pelle del calciatore avversario. L’approfondita istruttoria compiuta, le precisazioni rese dal D.G. con i due supplementi e, non ultima, la conferma dell’episodio di cui si è reso protagonista formulata dallo Zaccariello, non fanno sorgere alcun dubbio sulla fondatezza di quanto contestato dal G.S.T., ovvero l’applicazione del disposto del primo comma dell’art. 11 del C.G.S. che così recita: “Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore.......” Rientrando, come accertato, il comportamento dello Zaccariello nella fattispecie appena enunciata, al Collegio non rimane che esaminare la sanzione impugnata sotto il profilo della sua entità, definita dai ricorrenti eccessivamente afflittiva, la cui determinazione è espressamente prevista dal secondo comma del richiamato articolo 11: “2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi………….” La norma quindi istituisce, con l’uso dell’avverbio “almeno”, un minimo edittale non modificabile in alcun modo in melius. Conseguentemente il Collegio accertata, senza ombra di dubbio, l’avvenuta violazione della norma, considerata la inderogabilità della sanzione normativamente disposta, dichiara di non potere accogliere il proposto reclamo. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo disponendo che la tassa ad esso relativa venga acquisita.

 

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