C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 22/11/2018 – Delibera – Gara C.S. Lebowski – Forcoli Valdera (1-3) del 28.10.2018. Campionato Promozione. In C.U. n. 29 del 02 novembre 2018 C.R. Toscana. Reclama la S.C.S.D. Centro Storico Lebowski avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana:

Gara C.S. Lebowski – Forcoli Valdera (1-3) del 28.10.2018. Campionato Promozione. In C.U. n. 29 del 02 novembre 2018 C.R. Toscana. Reclama la S.C.S.D. Centro Storico Lebowski avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana:

“A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE GERI DANIELE (CENTRO STORICO LEBOWSKI) Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, dopo la notifica attardava l‟uscita dal terreno di gioco, trattenendosi a protestare.” La Società reclamante sostiene che l‟episodio di violenza contestato, a seguito del quale si è verificata l‟espulsione, sarebbe in realtà stato originato da uno scontro di gioco con un avversario in occasione del quale il Geri, provando a rialzarsi, avrebbe colpito inavvertitamente sul petto il medesimo. Successivamente venivano espulsi entrambi ed anzi a quel punto sarebbe stato proprio il giocatore del Forcoli Valdera ad abbandonare il campo in ritardo, di guisa che – sempre a detta della Reclamante – non è dato comprendere il motivo per il quale quest‟ultimo sarebbe stato sanzionato con sole due giornate di squalifica a fronte delle quattro inflitte al Geri. La Reclamante chiede l‟ammissione di documenti filmati a sostegno della propria versione dei fatti, nonché l‟annullamento della sanzione ovvero, in via subordinata, la riduzione della squalifica poiché la condotta, proprio in quanto involontaria, posta in essere dal sig. Geri Daniele potrebbe tutt‟al più integrare gli estremi di una condotta gravemente antisportiva. Richieste osservazioni integrative al D.G., lo stesso conferma la volontarietà del gesto del Geri secondo quanto già riportato in sede di refertazione, precisando che quest‟ultimo, nel rialzarsi da terra, ha consapevolmente utilizzato il petto dell‟avversario come base di appoggio del piede destro. Rappresenta inoltre che dopo la notifica del provvedimento disciplinare il Geri si è avvicinato al D.G. insieme al proprio capitano al fine di chiedere spiegazioni ed in tale contesto il Geri è rimasto sul terreno di gioco nonostante sia stato più volte invitato dall‟Arbitro ad abbandonare il terreno di gioco, continuando invece con le proteste. La volontarietà della condotta del calciatore, ribadita in maniera chiara dal D.G. anche in sede di osservazioni integrative, fa sì che la condotta in questione abbia quei connotati di violenza in ragione dei quali la norma di riferimento deve essere l‟art. 19 comma 4 lett. b), che prevede la squalifica con un minimo edittale di tre giornate. L‟ulteriore giornata inflitta dal G.S.T. può senz‟altro giustificarsi con l‟atteggiamento di protesta ed ostruzionistico assunto dal calciatore successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare.

La circostanza che il calciatore del Forcoli Valdera coinvolto nel medesimo episodio sia stato squalificato con sole due giornate non può evidentemente essere presa in considerazione dalla Corte in quanto il detto provvedimento non è stato reclamato e dunque la relativa fattispecie mai è stata esaminata da questa Corte. I documenti filmati, ai sensi dell‟art. 35 del C.G.S., non sono utilizzabili nel caso di specie. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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