C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 22/11/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo della A.S.D. Piazza avverso la squalifica del giocatore Vanni Lorenzo per 3 gare (C.U. n. 21 del 7/11/2018)

Oggetto: Reclamo della A.S.D. Piazza avverso la squalifica del giocatore Vanni Lorenzo per 3 gare (C.U. n. 21 del 7/11/2018)

Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 3 novembre 2018, contro la società Lido di Camaiore: Vanni Lorenzo: “Per avere offeso l'arbitro ed avere abbandonato il terreno di gioco lentamente”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, con riferimento alla posizione del tesserato, la sussistenza dell'ipotetica offesa. Il giocatore, rivolgendosi all'arbitro, si sarebbe “limitato a dire allo stesso, sicuramente in modo ironico e poco educato: finalmente ne hai fischiata una anche a nostro favore”. Inoltre il medesimo non avrebbe abbandonato il campo lentamente poiché, in modo del tutto illogico, avrebbe inevitabilmente danneggiato proprio la sua squadra che stava già perdendo. Pur riconoscendo lo sbaglio del ragazzo e ritenendo giusta l'espulsione la società reclamante non ritiene proporzionata la squalifica e pertanto conclude chiedendone una riduzione. Correttamente sottolinea di non aver provveduto ad impugnare anche analoga sanzione relativa ad altro tesserato in quanto riconosce l'illiceità del comportamento sanzionato. Il reclamo merita parziale accoglimento. Non vi è dubbio che la condotta descritta nel rapporto di gara integri quanto contenuto nell'art. 19 comma 4 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che prevede: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l‟applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.”. Dunque l'art 19 comma 4 C.G.S. lett. a) punisce con due giornate la condotta ingiuriosa o, come nel presente caso, quella meramente irriguardosa. Non appare invece corretta l'applicazione della ulteriore giornata di squalifica con riferimento all'avverbio “lentamente”, modalità con la quale il giocatore avrebbe lasciato il campo. Tale definizione appare frutto di una percezione personale che può variare da soggetto a soggetto e che pertanto non è idonea a caratterizzare uno specifico comportamento illecito. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale chiedeva dunque delucidazioni all'arbitro che, pur inviando ben tre mail di risposta, non era in grado di fornire una risposta convincente: prima affermava di reclamare che non era vero, poi che il giocatore dopo l'espulsione avrebbe lasciato il campo lentamente ed infine che lo avrebbe fatto guardandolo negli occhi. Stabilito che il codice non prevede una particolare modalità nel lasciare il terreno di gioco (non prescrivendo certamente che il giocatore debba uscire correndo) il D.G. deve contestare il comportamento illegittimo motivandolo adeguatamente; la contestazione di avere provocato un ritardo al gioco - magari specificando il tempo di sospensione necessario per permettere la ripresa dell'incontro - coadiuverebbe l'organo di Giustizia per la verifica di un dato oggettivo (uno o due minuti è un tempo congruo mentre certamente non lo è la sospensione di dieci minuti) e non di una mera sensazione. La rivalutazione della sanzione, collegata alla omessa specificazione della violazione da parte del D.G., appare dunque complessivamente meritevole della riduzione di un'unica giornata per attestarsi sui minimi edittali. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo della A.S.D. Piazza e riduce la squalifica del giocatore Vanni Lorenzo per 2 gare anziché 3 disponendo la restituzione della relativa tassa.

 

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