C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 22/11/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo della Società Sportiva F.C.D. La Querce 2009, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T.T. al calciatore Oriti Diego per 6 gare e all’allenatore Gaggioli Marco fino al 5/12/2018, l’inibizione comminata al dirigente Monducci Leonardo fino al 23/03/2019 nonché avverso l’ammenda di € 100,00 (C.U. n. 19 del 24/10/2018).

Oggetto: Reclamo della Società Sportiva F.C.D. La Querce 2009, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T.T. al calciatore Oriti Diego per 6 gare e all'allenatore Gaggioli Marco fino al 5/12/2018, l'inibizione comminata al dirigente Monducci Leonardo fino al 23/03/2019 nonché avverso l’ammenda di € 100,00 (C.U. n. 19 del 24/10/2018).

La Società Sportiva F.C.D. La Querce 2009, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell‟incontro casalingo disputato, in data 21/10/2018, contro la Società Poggio a Caiano. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: AMMENDA ALLA SOCIETA’ LA QUERCE 2009 DI € 100,00 “Per aver i propri sostenitori offeso per tutta la gara il D.G. Al termine della stessa si posizionavano fuori dal cancello degli spogliatoi reiterando le offese.”. SQUALIFICA AL CALCIATORE ORITI DIEGO PER 6 GARE. “A fine gara applaudiva ironicamente il D.G. e lo offendeva, rivolgendo inoltre offese agli organi arbitrali e federali. Di poi, perseguiva nel suo comportamento offensivo, proferiva frase blasfema e teneva un atteggiamento minaccioso verso l'arbitro.” SQUALIFICA ALL'ALLENATORE GAGGIOLI MARCO FINO AL 5/12/2018. “Allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco, gesticolando e protestando. A fine gara entrava nello spogliatoio del D.G. chiedendo allo stesso di non menzionare nel referto di gara il suo allontanamento dal campo.” INIBIZIONE AL DIRIGENTE MONDUCCI LEONARDO FINO AL 30/11/2009 “Allontanato per proteste, alla notifica del provvedimento scagliava in terra la bandierina di assistente, per poi raccoglierla, attraversare il terreno di gioco e uscire. Di poi faceva indebitamente rientro in campo, prendeva di mano la bandiera alla persona che lo aveva sostituito e si posizionava sulla fascia per riprendere le sua mansioni. All'invito del D.G. di abbandonare definitivamente il terreno di gioco, si avvicinava allo stesso in modo minaccioso, intimandolo di farlo restare in campo e di revocare un calcio di rigore concesso alla squadra avversaria. A fine gara andava incontro al D.G. e lo applaudiva ironicamente, appoggiandogli una mano sulla spalla sinistra e cingendolo alla vita; quindi seguiva l'arbitro fino all'ingresso dello spogliatoio e faceva richiesta dei cartellini e dei documenti di gara. Al rifiuto del D.G., si avvicinava allo stesso minacciosamente proferendogli frase irriguardosa.” La Società reclamante contesta recisamente i fatti dedotti in motivazione ridimensionando le singole responsabilità. Il giocatore Oriti, che certamente meritava l'espulsione per aver applaudito polemicamente il D.G., non avrebbe però decisamente oltraggiato la Federazione ed i suoi Associati non potendo nemmeno, in considerazione della sua età, conoscere la struttura e gli organici della FIGC. Anche la minaccia (“Voglio vedere come fai ad uscire dal campo”) appare, ad avviso della reclamante, assolutamente inconsistente provenendo da un ragazzino di soli 12 anni. Il dirigente Monducci si sarebbe semplicemente allontanato temporaneamente, lasciando a terra la bandierina e recandosi nell'angolo del campo, proprio per convincere i giovanissimi atleti a non protestare a causa di un rigore concesso a favore della squadra avversaria; tale commendevole comportamento sarebbe stato totalmente equivocato dall'arbitro che avrebbe persino assunto un atteggiamento canzonatorio all'indirizzo del Dirigente innescando una inevitabile protesta. Solo nella successiva pretesa di avere immediatamente indietro i documenti parte reclamante ravvisa una possibile censura. L'allenatore si sarebbe mosso lungo la linea laterale, senza mai entrare in campo, in una veemente civile protesta contro alcune decisioni del D.G.; il Sig. Gaggioli si sarebbe poi avvicinato, al termine dell'incontro, per scusarsi rimarcando però di non aver offeso nessuno. Infine l'addebito della sanzione pecuniaria non appare corretta in quanto le proteste percepite dall'arbitro non sarebbero state proferite dai tifosi locali bensì da un dirigente della squadra avversaria il quale, espulso dal campo avrebbe continuato “senza il minimo ritegno” ad insultare il D.G. nonostante fosse stato invitato a mantenere un contegno più urbano. Alla luce di quanto dedotto la società insiste per ottenere la riduzione delle squalifiche e della inibizione oltre all'annullamento dell'ammenda. All'udienza del 16 novembre 2016 il Presidente della società, previa lettura del supplemento richiesto dalla Corte all'arbitro, iterava, in modo garbato, il contenuto delle censure avanzate nel reclamo; respingeva pertanto recisamente le dichiarazioni offerte dal D.G. e provvedeva a difendere le singole posizioni del giocatore, dell'allenatore e del dirigente oltre a quella della propria tifoseria con riferimento all'ammenda. Il ricorso merita parziale accoglimento. Nel quadro univoco fornito dal D.G. con la sua deposizione e nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante ed allegato in atti. Nello stesso il D.G. conferma integralmente quanto dedotto nell'originario e precisa che il calciatore Oriti avrebbe pronunciato le parole “accidenti a te e a chi ti ha mandato” . In particolare, per quanto concerne la ventilata minaccia (“Voglio vedere come fai ad uscire dal campo”) affermava che la frase contestata al giocatore era stata pronunciata mentre il medesimo indicava la tifoseria che si era radunata alla rete di recinzione protestando vivacemente. Conferma di non aver ricevuto nessuna offesa dall'allenatore che però, durante la protesta per l'assegnazione del rigore, entrava all'interno del terreno e successivamente chiedeva di non menzionare l'accaduto nel rapporto. Si dichiara assolutamente certo dell'identità dei tifosi responsabili degli insulti e delle intemperanze (tra cui alcune frasi minacciose) poiché le offese seguivano solo le decisioni avverse alla compagine di casa. Infine, il dirigente non avrebbe affatto placato gli animi raggiungendo il corner ma, al contrario, dopo aver scagliato a terra la bandierina con violenza il medesimo attraversava l'intero campo da gioco per raggiungere gli spogliatoi; dopo oltre due minuti, e cioè dopo l'espulsione dell'allenatore Gaggioli e l'avvenuta sostituzione del guardalinee, il Monducci rientrava sul campo riposizionandosi sulla fascia. Dopo essere stato nuovamente invitato ad allontanarsi si avvicinava minacciosamente all'arbitro e, offendendolo e costringendolo ad indietreggiare, gli intimava, urlandogli sulla faccia, di revocare il rigore e reintegrarlo nelle sue mansioni per “evitare conseguenze spiacevoli”.

Prima di allontanarsi buttava nuovamente a terra la bandierina di cui si era riappropriato e si posizionava nel vialetto che conduce agli spogliatoi dove aspettava l'arbitro, lo derideva, lo applaudiva polemicamente e, non pago, lo strattonava e lo cingeva alla vita costringendolo a divincolarsi dalla presa. Stabilita dunque l'indubbia responsabilità dei soggetti coinvolti nelle violazioni contestate stante l'assoluta chiarezza del rapporto di gara, cui le Carte Federali tributano fede privilegiata nel procedimento sportivo, e del relativo supplemento occorre valutare la congruità delle sanzioni irrogate. Per quanto concerne il giocatore la sanzione può essere ridotta. In effetti pur essendo evidente l'atteggiamento ironico assunto dal ragazzo, la platealità della protesta edil comportamento minaccioso occorre rilevare che è impossibile verificare la sussistenza della frase blasfema non essendo stata trascritta né nel rapporto di gara né nel supplemento e non essendo pertanto possibile alla Corte, deputata alla verifica della supposta violazione, stabilirne la sussistenza. Anche l'ipotetica frase minacciosa sembra dotata di minima offensività sia perché pronunciata da un appena tredicenne (compleanno 5 giorni prima della gara) sia perché, in senso meramente tecnico, non avrebbe prospettato un male dipendente dalla sua volontà ma una situazione di fatto da lui non cagionata. Anche l'offesa riportata, assolutamente in linea con l'età del ragazzo, appare di scarso rilievo anche con l'eventuale attribuzione di una “colpa” imputabile a terzi soggetti non noti al calciatore. Non vi è dubbio invece che sia l'ammenda che la squalifica irrogata all'allenatore siano correttamente parametrate. I tifosi sono stati compiutamente identificati e la condotta assunta successivamente dal Gaggioli, finalizzata ad una non corretta redazione del rapporto nel tentativo di evitare ulteriori conseguenze, appare decisamente grave. Il ragionamento deve essere diverso per quanto concerne la posizione del dirigente Monducci. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus per come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. Orbene è oggettivo che la vergognosa e plateale protesta - messa in atto dal dirigente innanzi ai giovanissimi atleti, sia della propria che della squadra avversaria - appaia particolarmente censurabile (in quanto spintasi fino ad avere un contatto fisico con l'arbitro costretto a divincolarsi) e si ponga decisamente al di fuori di quelle regole di lealtà probità e correttezza imposte dal Codice di Giustizia Sportiva. Tale comportamento, alla luce della giurisprudenza sportiva consolidata, non appare in linea con le delibere che trattano fattispecie analoghe quanto alla commisurazione della squalifica irrogata che risulta, anche alla luce delle precisazioni offerte nel supplemento, inadeguata. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tale sanzione si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare singole squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, ictu oculi inadeguate. E' evidente che, in tali casi, le Società si potrebbero rendersi conto dell‟opportunità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza nella decisione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma delle decisioni del G.S.T. riduce la squalifica comminata al giocatore Oriti Diego a 4 gare (anziché 6) ed inasprisce l'inibizione a carico del dirigente Monducci Leonardo fino al 23/08/2019 anziché fino al 23/03/2019. Respinge nel resto il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

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