C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 36 del 06/12/2018 – Delibera – Gara Palazzi Monteverdi A.S.D. – A.S.D. Salivoli Calcio (2-3) del 11.11.2018. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 32 del 15 novembre 2018 C.R. Toscana. Reclama la A.S.D. Salivoli Calcio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana:

Gara Palazzi Monteverdi A.S.D. – A.S.D. Salivoli Calcio (2-3) del 11.11.2018. Campionato Seconda Categoria. In C.U. n. 32 del 15 novembre 2018 C.R. Toscana. Reclama la A.S.D. Salivoli Calcio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Toscana:

“A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE PETRI GIACOMO (SALIVOLI CALCIO) Per aver rivolto frase irriguardosa al D.G. a fine gara. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La Società reclamante nel gravame nega che il proprio calciatore a fine gara abbia effettivamente proferito all‟indirizzo del D.G. le frasi da quest‟ultimo indicate nel proprio rapporto ed afferma che tale circostanza potrebbe essere confermata da numerose dichiarazioni testimoniali. Per l‟effetto richiede, previa audizione, la riforma della decisione impugnata ritenendo congrua la revoca della sanzione. Richieste osservazioni integrative al D.G., lo stesso conferma quanto già riportato in sede di referto, precisando tuttavia che al momento del fatto il medesimo D.G. ed il Petri si trovavano leggermente lontani dal resto della squadra che era rimasta in campo a festeggiare la vittoria e nelle vicinanze era presente solo un dirigente della compagine avversaria. La Società reclamante, come richiesto, veniva ascoltata, nella persona del Presidente, alla riunione della Corte del 30 novembre 2018, in tale occasione il Presidente medesimo, ribadendo i motivi di cui al reclamo, ha preso atto di quanto dichiarato dal D.G. nel supplemento ed ha rilevato come il calciatore, durante la gara, abbia più volte contestato l‟operato del D.G.. Di talché, sempre a detta del Presidente, quanto riferito dal D.G. potrebbe verosimilmente essere stata una sanzione ritardata per i fatti avvenuti in campo. La Corte preliminarmente intende evidenziare come alcune espressioni utilizzate dalla Reclamante nel ricorso debbano ritenersi sconvenienti e come tali siano stigmatizzare, osservando come, al contrario, il gravame in linea di principio dovrebbe attenersi ad esporre in maniera chiara e lineare i motivi del medesimo evitando inutili manifestazioni di dissenso che nulla aggiungono a questi ultimi. Ciò premesso la Corte, pur riconoscendo la appassionata e puntuale difesa del proprio tesserato da parte del Presidente in sede di audizione, ritiene che in ragione della fede privilegiata che, ai sensi dell‟art. 35 C.G.S., è necessario attribuire alle dichiarazioni arbitrali, il reclamo deve essere respinto. In particolare il Collegio non ha rinvenuto negli atti elementi idonei a porre in dubbio la versione fornita dal D.G. sia in sede di refertazione che di osservazioni integrative. Inoltre si ricorda che il presente procedimento esclude l‟ammissibilità di eventuali deposizioni testimoniali in ordine alle circostanze oggetto di rilievo disciplinare, peraltro, nel supplemento richiesto dalla Corte, il D.G. esclude che al momento del fatto nelle vicinanze si trovassero tesserati o soggetti appartenenti alla Società Salivoli Calcio ad eccezione ovviamente del Petri. Infine sotto il profilo del quantum, anche in ragione della qualifica di capitano rivestita dal calciatore, la sanzione appare senz‟altro congrua. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

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