C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 13/12/2018 – Delibera – Reclamo proposto dall’U. S. Monti avverso la decisione con la quale il G.S.T.della Toscana ha squalificato, fino al 29.12.2018, il Calciatore Schiavone Alessandro. (C.U. n. 34 del 29.11.2018)

Reclamo proposto dall’U. S. Monti avverso la decisione con la quale il G.S.T.della Toscana ha squalificato, fino al 29.12.2018, il Calciatore Schiavone Alessandro. (C.U. n. 34 del 29.11.2018)

L‟aver protestato, poggiando le mani sul petto dell‟Arbitro, ha indotto il G.S. ad assumere il provvedimento indicato in epigrafe che è così motivato: “Espulso per aver poggiato le mani sul petto del D.G. protestando”. Con reclamo, tempestivamente proposto, il Presidente della Società U.S. Monti ritiene eccessivo il provvedimento impugnato, assumendo che il contatto con il D.G. è stato assolutamente involontario e che il Calciatore, uscito immediatamente dal campo subito dopo la notifica dell‟espulsione, non ha rivolto al D.G. nè frasi irriguardose nè minacciose, avendo solo contestato il mancato riconoscimento di un fallo subìto.

Afferma che l‟Arbitro si sarebbe giustificato con il Calciatore, nel momento in cui questi si scusava dopo la fine della gara, con il riferirsi ad un episodio accaduto nel corso di una gara disputata dalla Società nella precedente stagione. Il D.G., al quale è stata rivolta richiesta di supplemento, ha: - confermato l‟inesistenza del fallo in danno dello Schiavone che sarebbe stato all‟origine della protesta del Calciatore; - confermato che lo Schiavone, una volta espulso, è uscito dal campo senza pronunciare alcunchè; - escluso di aver fatto riferimento ad altra gara a giustificazione del provvedimento disciplinare assunto. Il provvedimento impugnato non può quindi che essere integralmente confermato in punto di fatto mentre appare non congruo sotto il profilo della sanzione irrogata. Costituisce infatti giurisprudenza costante di questa Corte il sanzionare, perchè ritenuto assolutamente irriguardoso e comunque lesivo della dignità arbitrale, il toccare il D.G. con squalifica non inferiore a mesi due nel caso in cui non via sia stata per l‟ufficiale di gara alcuna conseguenza fisica. Tale principo, costantemente affermato, trova evidenza in altra decisione (31/R), relativa a evento assolutamente similare, contestualmente pubblicata. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, in riforma dell‟impugnata decisione, infligge al Calciatore Alessandro Schiavone, ai sensi dell‟art. 36, c. III del C.G..S. al quale si fa espresso riferimento, la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) estendendola quindi fino al 29 gennaio 2019. Tassa acquisita. Afferma che l‟Arbitro si sarebbe giustificato con il Calciatore, nel momento in cui questi si scusava dopo la fine della gara, con il riferirsi ad un episodio accaduto nel corso di una gara disputata dalla Società nella precedente stagione. Il D.G., al quale è stata rivolta richiesta di supplemento, ha: - confermato l‟inesistenza del fallo in danno dello Schiavone che sarebbe stato all‟origine della protesta del Calciatore; - confermato che lo Schiavone, una volta espulso, è uscito dal campo senza pronunciare alcunchè; - escluso di aver fatto riferimento ad altra gara a giustificazione del provvedimento disciplinare assunto. Il provvedimento impugnato non può quindi che essere integralmente confermato in punto di fatto mentre appare non congruo sotto il profilo della sanzione irrogata. Costituisce infatti giurisprudenza costante di questa Corte il sanzionare, perchè ritenuto assolutamente irriguardoso e comunque lesivo della dignità arbitrale, il toccare il D.G. con squalifica non inferiore a mesi due nel caso in cui non via sia stata per l‟ufficiale di gara alcuna conseguenza fisica. Tale principo, costantemente affermato, trova evidenza in altra decisione (31/R), relativa a evento assolutamente similare, contestualmente pubblicata. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, in riforma dell‟impugnata decisione, infligge al Calciatore Alessandro Schiavone, ai sensi dell‟art. 36, c. III del C.G..S. al quale si fa espresso riferimento, la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) estendendola quindi fino al 29 gennaio 2019. Tassa acquisita.

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