C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 38 del 13/12/2018 – Delibera – Reclamo proposto da Cacace Gianni, Calciatore, avverso la squalifica fino al 21.01.2019 inflittagli dal G.S.T. di Pistoia. (C.U. n. 21 del 21.11.2018).
Reclamo proposto da Cacace Gianni, Calciatore, avverso la squalifica fino al 21.01.2019 inflittagli dal G.S.T. di Pistoia. (C.U. n. 21 del 21.11.2018).
Il provvedimento disciplinare sopra indicato, oggetto di reclamo in proprio da parte del Calciatore interessato, viene così motivato dal G. S. T. competente: “Espulso alla fine del primo tempo perché durante il rientro negli spogliatoi offendeva il D.G. fino a toccarlo più volte sul petto con fare minaccioso. Di poi, dopo essersi in un primo tempo allontanato, usciva dal proprio spogliatoio ed entrava senza autorizzazione in quello del D.G. reiterando le offese. Il D.G. non riportava conseguenze fisiche dall‟accaduto.” Il reclamante, con l‟assistenza del legale di fiducia, contesta il provvedimento e. ammettendo di poter aver “alzato la voce”, esclude “…. nella maniera più categorica di aver toccato in alcun modo il Direttore di gara, in particolare di averlo toccato ripetutamente sul petto e di aver pronunciato nei suoi confronti frasi offensive……” quale quella riportata sul rapporto di gara “Vatti a leggere il regolamento, non capisci un c…. ” Per quanto concerne l‟essere entrato nello spogliatoio arbitrale afferma di averlo fatto dato che la porta era aperta e di esserne uscito dopo aver porto al D.G. le proprie scuse ed avergli stretto la mano. Ritiene che la sanzione per quanto commesso sia da determinarsi in una o, tutt‟al più, due giornate di gara. Chiede conclusivamente di essere ascoltato unitamente a due testimoni, dei quali allega dichiarazioni sottoscritte. Istruendo il procedimento la Corte, come di consueto, ha richiesto all‟Arbitro di precisare gli episodi verificatisi inviandogli, a tal fine, copia del reclamo e ricevendo, in risposta, una integrale conferma di quanto indicato sul rapporto di gara. Ritenuta insufficiente la risposta, perchè concretizzatasi in una semplice perifrasi di quanto già indicato sul rapporto e quindi non attinente a quanto indicato sul reclamo, il Collegio ha richiesto al D.G. ulteriori chiarimenti che, celermente forniti, confermano la reiterazione delle offese e minacce. In sede di audizione il difensore del Calciatore, avuta lettura dei supplementi di rapporto, ha confermato quanto esposto sul reclamo e, a maggior sostegno delle tesi difensive, richiama l‟attenzione della Corte sulla circostanza che nel momento in cui si è verificato l‟episodio addebitatogli il suo assistito non era l‟unico calciatore vicino al D.G. dato che tutti i partecipanti alla gara si stavano recando negli spogliatoi per l‟intervallo, e ipotizza, quindi, che l‟Arbitro possa avere attribuito al Cacace, frase pronunciata da altri. Giustifica, infine, la richiesta di chiarimenti rivolta al D.G., che definisce”istintiva”, con l‟avere il Cacace rivestito, in numerose occasioni, la qualifica di capitano. Interviene quindi il Calciatore il quale, ribadendo ancora una volta di aver chiesto scusa all‟Arbitro per il comportamento tenuto, esclude di averlo in qualsiasi modo toccato. Così conclusa l‟istruttoria, il Collegio è in grado di decidere, dovendo ancora una volta, in via preliminare, ricordare due principi basilari dell‟ordinamento della Giustizia Sportiva Federale ed indicati in numerose delibere assunte da questo Organo giudicante: - gli Organi della Disciplina sportiva debbono assumere le proprie decisioni sulla base del rapporto di gara – nonché dei supplementi previsti – che, a norma dell‟art. 35 del C.G.S., hanno carattere e valore di prova assoluta. Tale indissolubile principio può trovare, secondo le decisioni assunte da questa Corte nel corso degli ultimi anni, parziale attenuazione solo in presenza di fatti certi e concretamente documentati; - il C.G.S. non prevede, nell‟ambito del procedimento disciplinare federale, l‟utilizzo dei testimonianze quale mezzo di prova. Il reclamo, basato su mere dichiarazioni dell‟incolpato non assistite da alcun concreto elemento atto a porre in dubbio il rapporto di gara, non tiene conto di alcuno di tali, almeno per il momento inossidabili, principi di talché esso appare infondato in punto di fatto e inefficace sotto l‟aspetto istruttorio. Infatti l‟Arbitro ha integralmente confermato e spiegato sotto l‟aspetto fattuale che: - le proteste gli sono state rivolte dal Cacace e reiterate in almeno due distinte occasioni; - le offese ricevute dal medesimo sono costituite dalla frase “vatti a leggere il regolamento, non capisci un c….”; - i colpetti gli sono stati inferti con la mano sul petto anche se prive di conseguenze fisiche; - l‟indebito, in quanto non autorizzato, ingresso nello spogliatoio del D.G. dopo la fine della gara. Per altro verso la richiesta istruttoria dell‟assunzione di testi è inaccoglibile in quanto non prevista dalla norma. Il reclamo deve quindi essere esaminato in termini di sanzione da irrogare e nel far ciò la Corte, pur ritenendo potenzialmente credibili le tesi difensive sostenute con correttezza anche nel corso dell‟audizione, non può prescindere in alcun modo dalle proprie precedenti decisioni per fatti analoghi, come evidenziato anche dal presente Comunicato. Sotto tale aspetto ritiene la decisione impugnata, pur tenuto conto di quanto emerso in questa fase processuale, assunta ai limiti della reformatio in pejus per cui non può che confermarla in punto di fatto e sotto il profilo della sua entità. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo disponendo l‟acquisizione della tassa.
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