C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 03/01/2019 – Delibera – Reclamo S.S.D. Jolly Montemurlo Avverso Squalifica Turri Leonardo Per 12 Gg. (C.U. N. 38 Del 13\12\2018)
Reclamo S.S.D. Jolly Montemurlo Avverso Squalifica Turri Leonardo Per 12 Gg. (C.U. N. 38 Del 13\12\2018)
Propone rituale reclamo la S.S.D Jolly Montemurlo avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Per aver rivolto ad un avversario frase di discriminazione razziale. Alla notifica del provvedimento rivolgeva al DG frase irriguardosa”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, non contesta l‟episodio della frase discriminatoria, ma la giustifica descrivendo il fatto antecedente che si sarebbe esplicitato in reazione in una condotta antisportiva del giocatore di colore poi vittima dell‟offesa. Fornisce altre argomentazioni a prova del comportamento antisportivo precedente alla frase discriminatoria. La C.A.S.T. esaminato il reclamo acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L‟Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, ribadendo sia la frase pronunciata dal calciatore, sia le offese allo stesso arbitro al momento dell‟espulsione, smentisce altresì il comportamento antisportivo asserendo di aver interrotto essa stessa il gioco per prestare soccorso ad un infortunato e non a seguito di atto volontario del Turri. La sanzione irrogata, seppur grave è rispondente al minimo adittale, la norma a suo tempo introdotta che punisce le offese di discriminazione razziale ha un minimo edittale di 10 gg alle quali si aggiungono le 2 gg per le offese al DG dopo l‟espulsione. La sanzione va pertanto confermata evidenziandosi come, essa possa anche essere di particolare carattere educativo per un calciatore che milita in un campionato Giovanissimi P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo riduce ed ordina incamerarsi la tassa relativa.