C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 24/01/2019 – Delibera – Gara Luco – Jolly Montemurlo (3-2) del 23.12.2018. Campionato Promozione. In C.U. n. 41 del 03 gennaio 2019 C.R. Toscana.

Gara Luco – Jolly Montemurlo (3-2) del 23.12.2018. Campionato Promozione. In C.U. n. 41 del 03 gennaio 2019 C.R. Toscana.

Reclama la Jolly Montenurlo S.S. a R.L. avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Regione Toscana: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE GORI LEONARDO (JOLLY MONTEMURLO) In segno di protesta lanciava il pallone verso un A.A., senza l’intenzione di colpirlo, ma con la finalità di fargli passare il pallone vicino ai piedi.” La Società reclamante nel proprio gravame, pur non negando il gesto in sé, tuttavia, ne pone in evidenza “la pacifica assenza di violenza sia fisica sia verbale”, osserva in sostanza che si tratterebbe esclusivamente di un gesto di stizza, assolutamente privo di offensività. Del resto – rileva sempre la Reclamante – nello proprio rapporto lo stesso A.A. afferma che il calciatore non avrebbe avuto intenzione di colpirlo ed inoltre, volendo ben considerare la descrizione offerta dall’Ufficiale di gara, più che di un lancio del pallone dovrebbe trattarsi di una “schiacciata” a terra della sfera, per di più solo di “media intensità”. Per tali motivi richiede in tesi la revoca e/o l’annullamento della squalifica, in ipotesi la riduzione al minimo edittale. Richieste osservazioni integrative all’A.A., lo stesso ribadisce quanto già riportato in sede di referto, confermando però come il Gori abbia effettivamente lanciato il pallone in segno di protesta verso il medesimo A.A,. ciò in quanto accompagnava il gesto con uno sguardo diretto e minaccioso proprio verso l’Assistente. Preliminarmente si rileva che la Corte ha ritenuto di non accogliere la richiesta di audizione del tesserato Leonardo Gori in quanto quest’ultimo non ha sottoscritto il reclamo che invece risulta esserlo stato solo dal Presidente e dal Legale della Società Reclamante. Venendo al merito del reclamo, il Collegio, in ragione di quanto emerso dagli atti ufficiali di gara, ritiene che effettivamente la condotta posta in essere dal calciatore del Jolly Montemurlo non fosse connotata da alcun intento lesivo, dall’esposizione dei fatti compiuta dall’A.A. risulta infatti in maniera inequivocabile che il Gori non aveva alcuna volontà di colpire l’Ufficiale di gara. Tale circostanza determina che il gesto de quo non possa senz’altro essere considerato violento, pur tuttavia non sussistono dubbi che il Gori con il proprio comportamento volesse rivolgere un segno di protesta verso l’A.A., conseguentemente la condotta posta in essere dal calciatore deve essere considerata come irriguardosa e come tale inquadrata nel relativo ambito disciplinare. Per altro il fatto che la protesta del Gori non si sia concretata in una semplice espressione verbale, ma anzi lo stesso abbia tirato il pallone a terra ad una distanza di pochi metri dall’A.A., fa sì che la condotta in esame sia connotata da un requisito di gravità che rende la sanzione comminata dal G.S.T. congrua all’addebito contestato e conforme ai precedenti di questa Corte per fattispecie simili. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

 

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