C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 24/01/2019 – Delibera – Gara Atletico Valdambra – S. Marco La Sella (2-3) del 02/12/2018. Campionato di II Categoria. In C.U. n.36 del 06/12/2018 C.R.T..

Gara Atletico Valdambra – S. Marco La Sella (2-3) del 02/12/2018. Campionato di II Categoria. In C.U. n.36 del 06/12/2018 C.R.T..

Reclama la società Atletico Valdambra avverso l’ammenda di €. 300,00 inflitta dal G.S “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e calciatori avversari. Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale che provocano all’arbitro ritardo nell’abbandono dell’impianto”. La reclamante con un ampio e articolato gravame contesta quanto contenuto nel rapporto arbitrale e di conseguenza le decisioni del G.S. In particolare osserva che nessuna offesa è stata diretta verso il D.G. Per quanto attiene le carenze funzionali dello spogliatoio arbitrale rileva che il disguido relativo alla carenza di acqua calda è stato prontamente risolto dai dirigenti e dal custode del campo sportivo. Infine, nel contesto del reclamo riporta alcuni rilievi su fatti che non sono contestati dal G.S e quindi inutili al fine del decidere. Chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, una sua riduzione. La reclamante chiede inoltre di essere presente in udienza. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, si addentra con meticoloso scrupolo nei meandri del testo del reclamo contestando e spiegando le motivazioni del suo primo scritto ed anche quanto non riportato nel medesimo stante le osservazioni della società Atletico Valdambra. All’udienza del 18/01/2019 il Presidente della società reclamante, preso atto del supplemento arbitrale, ha insistito sui motivi del gravame e sulle richieste ivi contenute. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali e udita la parte reclamante, passa in decisione. In primo luogo il Collegio rileva e ricorda che in questo tipo di procedimento non sono ammesse prove testimoniali, neppure se portate per iscritto in quanto non possono essere confermate in udienza. Passando al merito della vicenda deve essere evidenziato che ogni gravame o rilievo da parte della società reclamante e successivamente dell’arbitro su fatti non contestati non ha alcun valore, pertanto tamquam non esset. Il principio conduttore del processo sportivo di questo genere dovrebbe essere ben conosciuto dai dirigenti ed a maggior ragione dagli arbitri i quali sono tenuti ad evidenziarlo evitando così di cadere nel rischio di polemiche inutili. Pertanto, relativamente al presente reclamo, la materia di esame deve essere, a parere del Collegio, unicamente quella relativa al contegno offensivo e alle carenze dello spogliatoio arbitrale. Quanto al primo punto, il C.U. non è chiaro relativamente al soggetto o ai soggetti responsabili dei fatti ascritti, tuttavia lo si può ricavare dal rapporto di gara nella parte supplementare dello stesso. La reclamante si limita a negare i fatti mentre il D.G. appare chiaro sul punto. Per quanto attiene la vicenda dello spogliatoio arbitrale occorre invece fare una riflessione più dettagliata. Nel rapporto arbitrale, tanto che il G.S. segue correttamente quanto contenuto, sembra che il fatto di mancanza dell’acqua calda si sia protratto per un lungo periodo di tempo tanto da fare perdere all’arbitro impegni precedentemente assunti. La società nega la lunghezza dei tempi, come è naturale, tuttavia, leggendo il supplemento di rapporto non si evince che il problema è stato di lunga durata ma che invece, prontamente individuato, è stato risolto. Così l’arbitro: “…ho chiesto l’intervento del custode che è arrivato quasi subito in compagnia del dirigente accompagnatore e che hanno sistemato l’acqua calda constatando che non usciva in nessuna posizione della manopola. Dopo qualche minuto è riapparsa.” Orbene, non vi è chi non veda, come le dichiarazioni iniziali dell’arbitro sono state calmierate dalla successive contenute nel supplemento, con la conseguenza di avere tratto in errore il G.S. che ha sanzionato il fatto. A parere di questo Collegio, si è trattato di un inconveniente tecnico cui la società responsabile dell’impianto ha prontamente e con diligenza dato risoluzione.Da notare infine come nel supplemento di rapporto arbitrale siano contenute osservazioni non richieste che esulano dal compito del D.G. nel momento della redazione del rapporto e successivamente nel suo supplemento.All’arbitro viene chiesta unicamente la “fotografia” dei fatti senza aggiungere altro in quanto, in caso contrario, si potrebbe presuntivamente ipotizzare una volontà di interferire nel lavoro del Giudice Sportivo al fine di influenzarne la decisione. In conclusione, per quanto emerso dagl’atti e dal dibattimento, il Collegio ritiene che la sanzione inflitta alla società Atletico Valdambra deve essere ridotta come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e infligge alla società Atletico Valdambra la sanzione dell’ammenda di € 150,00. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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