C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 24/01/2019 – Delibera – Gara Castiglionese – Tegoleto (3-1) del 08.12.2018. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n. 23 del 12 dicembre 2018 D.P. Arezzo.

Gara Castiglionese – Tegoleto (3-1) del 08.12.2018. Campionato Juniores Provinciali. In C.U. n. 23 del 12 dicembre 2018 D.P. Arezzo.

Reclama l’U.S.D. Tegoleto avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Arezzo: “A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA FINO AL 11/5/2019 SENNATI THOMAS (TEGOLETO) A seguito di un intervento del dg, in segno di disaccordo con la decisione tecnica da questo assunta, lanciava violentemente il pallone, da una distanza di circa 6 metri, verso il medesimo senza tuttavia riuscire a colpirlo.” La Società reclamante nel proprio gravame, pur non negando il gesto in sé ed anzi censurandolo, tuttavia esclude che da parte del calciatore vi sia stata l’intenzione di colpire l’Arbitro ed a conferma di ciò vi sarebbe anche la notevole distanza intercorrente tra i due soggetti. Precisa che il Sennati in passato non aveva mai fatto gesti del genere e che verosimilmente il contegno da quest’ultimo assunto è stato indotto dal nervosismo conseguente ad un risultato sfavorevole. Viene formulata una generica richiesta di prove testimoniali e comunque si richiede la riduzione della sanzione. Richieste osservazioni integrative al D.G., lo stesso conferma integralmente quanto già riportato nel referto di gara, precisa di essere certo che il pallone calciato fosse effettivamente diretto a colpirlo in quanto il gesto era stato posto in essere dopo che il D.G. medesimo aveva assunto una decisione. Rilevato preliminarmente che nel presente procedimento non è ammissibile alcuna prova testimoniale, il Collegio, in ragione di quanto emerso dagli atti ufficiali di gara, ritiene che la condotta posta in essere dal calciatore del Tegoleto avesse anche solo potenzialmente un intento lesivo, dall’esposizione dei fatti compiuta dal D.G. risulta infatti in maniera inequivocabile che l’azione del Sennati era connotata proprio dalla volontà di colpire l’Arbitro. Tale circostanza determina che il gesto de quo debba essere considerato violento e come tale inquadrato nel relativo ambito disciplinare. La circostanza poi che il pallone non abbia effettivamente attinto il D.G. non ne esclude il carattere violento pur determinando una commisurazione più mite della sanzione che senz’altro è stata operata anche dal G.S.T. , infatti la squalifica oggi impugnata risulta congrua all’addebito contestato e conforme ai precedenti di questa Corte per fattispecie simili. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it