C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 31/01/2019 – Delibera – Gara San Filippo – Corsagna (2-0) del 23.12.2018. Campionato di II categoria. In C.U. n.41 del 03.01.2019 C.R.T.

Gara San Filippo – Corsagna (2-0) del 23.12.2018. Campionato di II categoria. In C.U. n.41 del 03.01.2019 C.R.T.

Reclama la società Corsagna avverso la squalifica fino al 03.06.2019, inflitta dal G.S., del calciatore Bigondi Daniele il quale “al fine di protestare insegue il D.G. raggiungendolo con una spallata”. La reclamante riferisce che a seguito di una decisione tecnica non condivisa il calciatore seguiva il D.G. protestando al fine di chiedere spiegazioni e quando lo stesso si girava lo urtava inevitabilmente con una spalla. La reclamante sostiene l‟involontarietà del gesto e chiede una riduzione della sanzione. Chiede altresì di essere presente all‟udienza di discussione del gravame. L‟arbitro, nel supplemento di rapporto, amplifica la stringata descrizione del fatto contenuta nel primo scritto sostenendo che il calciatore una volta raggiuntolo ha frenato la sua corsa tirandogli una spallata. Il presidente della società reclamante, convocato per l‟udienza del 25.01.2019, preso atto del supplemento arbitrale, conferma sostanzialmente il contenuto del reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, udito il rappresentante della parte reclamante passa in decisione. Il thema decidendum del presente giudizio consiste nel verificare se il calciatore ha compiuto il gesto imputato, sul quale non vi sono dubbi, in modo doloso o colposo. La versione arbitrale pare propendere per la prima ipotesi, mentre quella della parte reclamante per la seconda. Invero, esaminando gli scritti arbitrali e in special modo il supplemento di rapporto, il Collegio denota scarsa chiarezza circa la reale dinamica: infatti sembra di poter ricostruire l‟evento con una rincorsa dal calciatore all‟arbitro e una susseguente spallata che frena la corsa del D.G. Se i fatti sono questi si presume che almeno un minimo dolore l‟arbitro lo dovrebbe avere sentito in quanto trattandosi di due soggetti che corrono nella medesima direzione il fatto che uno di essi, che sicuramente precede, venga frenato nel suo movimento con un colpo (spallata) è quasi impossibile che non vi sia stato alcun sentore dal contatto. Se questo è, ovvero che l‟arbitro non ha accusato alcun dolore, deve essere fortemente ridotta la dinamica dell‟evento in tema di velocità e quindi di aggressività in senso lato. Un secondo elemento che viene rilevato dal Collegio consiste nell‟uso del termine “frenando” relativamente alla corsa dell‟arbitro. Orbene, il verbo frenare indica chiaramente un gesto di arresto, di blocco e se questo è riferito ad una corsa, come nel caso di specie, si sarebbe dovuto manifestare con uno stop improvviso del D.G. a seguito del colpo ricevuto. Tale situazione tuttavia è più facile immaginarla allorchè due corpi corrono in direzioni uguali e contrarie e non uno dietro all‟altro. Molto probabilmente l‟arbitro è stato realmente colpito ma la sua corsa è stata rallentata e non arrestata proprio in virtù della dinamica evidenziata. Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che il calciatore deve essere sanzionato dalla Giustizia Sportiva in quanto ha posto in essere un comportamento assolutamente disdicevole, tuttavia l‟entità della citata deve essere rimodulata come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S e squalifica il calciatore Bigondi Daniele fino al 03.04.2019. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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